Acquisti online extra-Ue, arriva la nuova tassa doganale da 2 euro per articolo

Dal 1° novembre 2026 una nuova tassa di gestione doganale colpirà le vendite a distanza di prodotti provenienti da Paesi extra-Ue. L’importo è stato fissato dalla Commissione europea in 2 euro per articolo. La misura si inserisce nella più ampia riforma del Codice doganale dell’Unione e si aggiunge al nuovo dazio temporaneo di 3 euro previsto per le importazioni di basso valore.

La stretta europea sugli acquisti online provenienti da Paesi extra-Ue entra nella fase operativa. La Commissione europea ha fissato in 2 euro per articolo l’importo della nuova tassa di gestione doganale dell’Unione, la cosiddetta handling fee, prevista dal nuovo Codice doganale dell’Unione, il Regolamento (UE) 2026/2108.

La tassa sarà applicata alle merci vendute a distanza e importate nel territorio doganale dell’Unione. La decorrenza è prevista entro il 1° novembre 2026, secondo il calendario stabilito dalla riforma.

La riforma doganale è già stata approvata

Un chiarimento è necessario rispetto alle prime informazioni circolate sulla misura: il nuovo Codice doganale non è più in attesa del via libera del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento (UE) 2026/2108 è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 16 settembre 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 settembre. La riforma è quindi già entrata nel quadro legislativo dell’Unione, anche se numerose disposizioni troveranno applicazione progressivamente.

Il nuovo sistema rappresenta una revisione di ampia portata delle regole doganali europee e interviene, in particolare, sulla gestione delle importazioni derivanti dall’esplosione dell’e-commerce.

Due euro per la gestione doganale

L’articolo 20 del nuovo Codice doganale introduce una tassa di gestione dell’Unione di importo fisso per articolo per i servizi necessari alla lavorazione delle richieste di immissione in libera pratica delle merci vendute attraverso vendite a distanza.

La Commissione ha il compito di determinare l’importo attraverso un atto delegato. Il valore è stato fissato in 2 euro.

Non si tratta tecnicamente di un dazio doganale. La finalità della handling fee è infatti quella di contribuire alla copertura dei costi sostenuti dalle amministrazioni doganali per gestire le importazioni derivanti dalle vendite online.

Tra i costi presi in considerazione rientrano, secondo il regolamento:

  • la verifica dei dati forniti;
  • l’analisi dei rischi;
  • le infrastrutture necessarie alla gestione delle operazioni;
  • i controlli doganali;
  • i servizi dell’Autorità doganale dell’Unione europea.

La Commissione dovrà inoltre predisporre ogni due anni una relazione per verificare i costi approssimativi dei servizi collegati alla gestione delle importazioni. Questo significa che l’importo della tassa potrà essere oggetto di revisione nel tempo.

Non confondere la tassa da 2 euro con il dazio da 3 euro

Per i consumatori è particolarmente importante distinguere le due misure.

Dal 1° luglio 2026 è infatti già operativo un dazio doganale temporaneo di 3 euro per gli articoli acquistati online e importati nell’Ue nell’ambito di spedizioni di valore non superiore a 150 euro. La precedente esenzione doganale per le importazioni di valore fino a 150 euro è stata eliminata.

La nuova handling fee è invece una misura distinta, destinata a coprire i costi della gestione doganale.

In altre parole, per gli acquisti interessati dalle due disposizioni possono sommarsi:

prezzo del prodotto + IVA + dazio doganale + tassa di gestione doganale, oltre agli eventuali costi applicati dagli operatori logistici secondo le modalità di consegna.

La Commissione europea chiarisce inoltre che la tassa di gestione non è un dazio e, sotto il profilo IVA, non deve entrare nella base imponibile dell’IVA all’importazione.

Un impatto maggiore sui prodotti di valore molto basso

L’effetto economico della tassa sarà particolarmente significativo sugli acquisti di importo ridotto.

Un costo fisso di 2 euro incide infatti in misura molto diversa a seconda del valore della merce. Su un articolo da 5 euro, per esempio, rappresenta il 40% del prezzo del prodotto; su un articolo da 100 euro pesa invece per il 2%.

È proprio l’elevatissimo numero di piccoli acquisti transfrontalieri a spiegare l’intervento dell’Unione europea.

Secondo la Commissione, nel 2025 sono entrati nell’Ue circa 5,9 miliardi di articoli di e-commerce di basso valore, un volume quattro volte superiore a quello registrato nel 2022.

La crescita dei piccoli pacchi provenienti da Paesi extra-Ue ha aumentato il carico di lavoro delle amministrazioni doganali e reso più complesso il controllo delle merci importate.

Chi dovrà pagare la tassa?

Dal punto di vista giuridico, il debitore della tassa non coincide necessariamente con il consumatore finale.

Il Regolamento 2026/2108 stabilisce che la handling fee deve essere versata dal soggetto tenuto al pagamento dell’obbligazione doganale all’importazione. In assenza di un’obbligazione doganale, il debitore è il soggetto che sarebbe stato considerato tale qualora l’obbligazione fosse sorta.

Nella pratica, quindi, il costo potrà essere sostenuto inizialmente dalla piattaforma, dal venditore o da altro soggetto responsabile delle formalità doganali, per poi essere trasferito in tutto o in parte sul prezzo pagato dal consumatore.

La Commissione ha infatti previsto una revisione del sistema proprio per spostare maggiormente sugli operatori professionali che effettuano vendite a distanza la responsabilità delle formalità doganali e del rispetto della normativa europea.

La soglia dei 150 euro non funziona più come in passato

Un altro punto centrale della riforma riguarda la vecchia soglia di 150 euro.

Fino alla modifica normativa, le importazioni di modesto valore entro questa soglia beneficiavano dell’esenzione dai dazi doganali. Dal 1° luglio 2026 questa impostazione è stata superata: per le vendite a distanza di merci importate in spedizioni fino a 150 euro si applica il nuovo dazio temporaneo di 3 euro.

La handling fee costituisce quindi un ulteriore elemento della nuova disciplina.

È importante, perciò, non interpretare i 150 euro come una soglia generale al di sotto della quale non si pagano più oneri all’importazione. La riforma ha sostanzialmente eliminato il precedente meccanismo di esenzione.

La nuova tassa riguarda l’e-commerce extra-Ue

La misura riguarda le vendite a distanza di merci destinate a consumatori nell’Unione europea.

Il problema affrontato dalla riforma non riguarda soltanto le piattaforme asiatiche, anche se proprio queste rappresentano una quota molto rilevante dei flussi di piccoli pacchi. Le nuove regole si applicano, in linea generale, alle merci provenienti da Paesi terzi e quindi possono interessare anche acquisti effettuati presso venditori situati, per esempio, nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in altri Paesi non appartenenti all’Ue.

La discriminante è l’importazione della merce nel territorio doganale dell’Unione nell’ambito di una vendita a distanza, non la nazionalità della piattaforma.

Una riforma più ampia: nasce la nuova Autorità doganale Ue

La tassa da 2 euro rappresenta soltanto uno degli elementi della riforma.

Il nuovo Codice doganale istituisce anche una Autorità doganale dell’Unione europea e introduce progressivamente un EU Customs Data Hub, cioè una piattaforma digitale comune destinata a centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle informazioni doganali.

L’obiettivo è rafforzare la capacità delle autorità di individuare tempestivamente merci non conformi, frodi, dichiarazioni inesatte e importazioni potenzialmente rischiose.

La Commissione collega espressamente la riforma alla crescita dell’e-commerce e alla necessità di rendere più efficaci i controlli sulle importazioni di basso valore.

Cosa cambia per il consumatore

Per chi effettua acquisti su piattaforme extra-Ue, il cambiamento più evidente sarà quindi il possibile aumento del costo finale degli ordini.

Il meccanismo, tuttavia, non significa necessariamente che il consumatore vedrà una voce separata di 2 euro sulla propria carta di pagamento. L’onere potrà essere incorporato direttamente nel prezzo del prodotto, nelle spese di spedizione oppure essere gestito dall’operatore che cura le formalità doganali.

Il risultato concreto dipenderà quindi dal modello commerciale adottato dal venditore e dalla piattaforma.

Per gli acquisti di importo molto basso, l’incidenza percentuale della nuova tassa potrà essere particolarmente elevata.

Una data da segnare: 1° novembre 2026

Il 1° novembre 2026 rappresenta il riferimento temporale per l’introduzione della nuova tassa di gestione sui piccoli flussi di e-commerce.

La Commissione ha giustificato l’intervento con la necessità di finanziare i crescenti costi collegati ai controlli doganali e, contemporaneamente, di rendere più efficace il sistema di controllo delle merci che arrivano nell’Ue attraverso le vendite online.

Il nuovo onere si inserisce così in una trasformazione più ampia del sistema doganale europeo: meno spazio per l’esenzione dei piccoli pacchi, maggiori responsabilità per piattaforme e venditori e un sistema di controllo sempre più digitale e centralizzato.

Per i consumatori, la conseguenza immediata sarà soprattutto una maggiore attenzione al costo complessivo dell’acquisto extra-Ue: il prezzo visualizzato sulla piattaforma non sarà necessariamente l’unico elemento da considerare per determinare il costo finale dell’operazione.