Adempimento collaborativo, nuove regole per il ravvedimento: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’adempimento collaborativo entra in una nuova fase di evoluzione. Con la circolare n. 6/E del 6 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche che interessano il regime di cooperative compliance, soffermandosi in particolare sulle modalità con cui i contribuenti ammessi possono regolarizzare spontaneamente eventuali violazioni fiscali attraverso il ravvedimento operoso.
Il documento di prassi si inserisce nel più ampio processo di riforma del sistema, che punta a rafforzare il rapporto preventivo tra amministrazione finanziaria e grandi contribuenti, favorendo un confronto tempestivo sui rischi fiscali e riducendo, allo stesso tempo, il ricorso ai controlli successivi.
La possibilità di regolarizzare spontaneamente le violazioni
Uno degli aspetti centrali esaminati dall’Agenzia riguarda la possibilità, per i contribuenti che partecipano al regime di adempimento collaborativo, di intervenire autonomamente qualora vengano individuate omissioni, errori o irregolarità nell’applicazione della normativa tributaria.
La logica alla base del sistema è quella di privilegiare la trasparenza e il confronto anticipato. Il contribuente che individua una posizione non corretta può infatti scegliere di adeguarsi alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e procedere alla regolarizzazione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In questo modo, l’adempimento collaborativo non si limita a rappresentare uno strumento di interlocuzione preventiva con il Fisco, ma diventa anche un meccanismo attraverso il quale eventuali criticità possono essere individuate e corrette prima che sfocino in un procedimento di accertamento.
La comunicazione entro i nove mesi
La circolare chiarisce inoltre un passaggio procedurale particolarmente rilevante. Per accedere alla specifica procedura di regolarizzazione è prevista la presentazione di una comunicazione dedicata entro il termine di nove mesi antecedenti la scadenza dei termini per l’accertamento.
Il rispetto della tempistica assume quindi un ruolo determinante. Il contribuente deve monitorare non soltanto la propria posizione fiscale e gli eventuali rischi individuati nell’ambito del sistema di controllo interno, ma anche le scadenze entro cui attivare la procedura prevista dalla disciplina.
L’obiettivo è consentire all’amministrazione finanziaria di essere informata tempestivamente dell’intenzione del contribuente di regolarizzare la propria posizione e, al tempo stesso, incentivare comportamenti improntati alla collaborazione e alla trasparenza.
Cooperative compliance, si amplia progressivamente la platea
La riforma dell’adempimento collaborativo interviene anche sui requisiti dimensionali necessari per poter accedere al regime.
La soglia relativa al volume di ricavi o proventi, infatti, è destinata a ridursi progressivamente. Il percorso di ampliamento della platea prevede:
- 750 milioni di euro dal 2024;
- 500 milioni di euro dal 2026;
- 100 milioni di euro dal 2028.
La riduzione delle soglie rappresenta uno degli elementi più significativi dell’evoluzione del regime. Se nella sua impostazione originaria la cooperative compliance era rivolta soprattutto ai contribuenti di maggiori dimensioni, l’obiettivo della riforma è estendere progressivamente il modello a un numero più ampio di imprese.
L’abbassamento della soglia a 100 milioni di euro dal 2028 dovrebbe quindi determinare un ampliamento significativo del perimetro dei soggetti potenzialmente interessati.
Un rapporto più preventivo tra imprese e Fisco
L’adempimento collaborativo si fonda su un principio differente rispetto alla tradizionale attività di controllo: il confronto con l’amministrazione finanziaria avviene, per quanto possibile, prima dell’insorgere della controversia.
Per le imprese questo significa dotarsi di sistemi strutturati di rilevazione, misurazione e gestione del rischio fiscale, capaci di individuare tempestivamente le operazioni e le fattispecie che possono presentare profili di criticità.
La possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per correggere eventuali violazioni si inserisce proprio in questa impostazione. La tempestiva individuazione dell’errore e la conseguente regolarizzazione possono infatti contribuire a ridurre l’esposizione dell’impresa al rischio di un successivo contenzioso.
Più responsabilità per i contribuenti ammessi
L’ampliamento del regime porta con sé anche una maggiore responsabilizzazione delle imprese. L’adesione alla cooperative compliance presuppone infatti un rapporto fondato sulla trasparenza, sulla correttezza e sulla condivisione delle informazioni fiscalmente rilevanti.
Non si tratta, dunque, soltanto di beneficiare di un diverso rapporto con l’amministrazione finanziaria. Il contribuente è chiamato a mantenere nel tempo un adeguato sistema di controllo del rischio fiscale e a segnalare le situazioni che possono determinare una non corretta applicazione delle norme tributarie.
La circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 si colloca in questo percorso di consolidamento del modello, fornendo indicazioni operative su uno degli strumenti attraverso i quali il contribuente può correggere spontaneamente eventuali irregolarità.
La direzione della riforma
L’evoluzione dell’adempimento collaborativo conferma, nel complesso, il progressivo spostamento del rapporto Fisco-contribuente verso un modello maggiormente orientato alla prevenzione del rischio fiscale.
Da un lato, l’amministrazione finanziaria punta a conoscere in anticipo le principali aree di rischio delle imprese e a instaurare un confronto preventivo; dall’altro, ai contribuenti viene richiesto un livello più elevato di organizzazione interna e di trasparenza.
La progressiva riduzione della soglia di accesso, fino ai 100 milioni di euro previsti dal 2028, amplia ulteriormente la portata della cooperative compliance. Per le imprese che rientreranno nel nuovo perimetro, diventerà quindi sempre più importante disporre di procedure interne adeguate per individuare tempestivamente eventuali errori e valutare, quando necessario, il ricorso al ravvedimento operoso.
In questo scenario, la circolare n. 6/E/2026 assume un rilievo operativo particolare: la regolarizzazione spontanea delle violazioni e il rispetto della comunicazione entro i termini previsti diventano tasselli essenziali di un sistema nel quale la gestione del rischio fiscale è chiamata a diventare parte integrante dei processi organizzativi dell’impresa.
