Rimborso 730: cosa succede se il sostituto d’imposta non può effettuare il conguaglio?
Nel caso in cui il sostituto d’imposta indicato nel modello 730 non sia in grado di effettuare le operazioni di conguaglio — cioè erogare il rimborso spettante al contribuente o trattenere le imposte dovute — l’Agenzia delle Entrate invia un apposito avviso (alert) al contribuente.
Questa situazione può verificarsi, ad esempio, quando il rapporto di lavoro cessa prima dell’erogazione o se il sostituto ha fornito comunicazioni errate o incomplete.
Cosa può fare il contribuente?
A fronte di questo avviso, il contribuente ha due opzioni:
1.Presentare una dichiarazione integrativa: è possibile correggere il modello 730 originario indicando un nuovo sostituto d’imposta, cioè un altro datore di lavoro o ente pensionistico che possa effettuare il conguaglio.
2.Optare per la modalità “senza sostituto”: in alternativa, si può scegliere di gestire autonomamente il credito o il debito risultante dalla dichiarazione, senza passare da un sostituto. In questo caso:
•In caso di credito, il rimborso sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
•In caso di debito, il contribuente dovrà effettuare il pagamento tramite modello F24.
Quando agire?
È fondamentale intervenire entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa, per evitare ritardi nei rimborsi o sanzioni in caso di debiti non saldati.
