Bilanci 2025, ultima chiamata per il deposito: attenzione alla scadenza del 28 agosto

Tardivo deposito del bilancio: dopo i primi 30 giorni scattano sanzioni più pesanti. Amministratori, sindaci e revisori sono chiamati a verificare non solo l’avvenuto invio, ma anche la completezza e la correttezza della pratica.

È ormai tempo di un ultimo controllo per le società che devono completare gli adempimenti relativi al deposito del bilancio d’esercizio 2025.

La data da segnare in rosso sul calendario è 28 agosto 2026. Per le società che hanno approvato il bilancio il 29 giugno 2026, il termine ordinario di 30 giorni per il deposito presso il Registro delle imprese è infatti scaduto il 29 luglio 2026.

Da quel momento è iniziato il periodo dei 30 giorni successivi, durante il quale il deposito tardivo beneficia di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Dal 29 agosto, invece, il ritardo entra nella fascia sanzionatoria più elevata.

Il 28 agosto rappresenta quindi, per queste società, una vera e propria ultima chiamata per contenere le conseguenze economiche del ritardo.

Deposito del bilancio: il termine ordinario è di 30 giorni

La regola generale stabilisce che il bilancio, insieme alla documentazione prevista dalla legge, deve essere depositato presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione.

Nel conteggio non si considera il giorno in cui si è tenuta l’assemblea di approvazione. Se, invece, la scadenza cade in un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso di un bilancio approvato il 29 giugno 2026, la sequenza delle scadenze è quindi la seguente:

  • 29 giugno 2026: approvazione del bilancio;
  • 29 luglio 2026: scadenza del termine ordinario di 30 giorni;
  • dal 30 luglio al 28 agosto 2026: periodo di tardivo deposito entro i 30 giorni successivi;
  • dal 29 agosto 2026: applicazione della fascia sanzionatoria più elevata.

Il riferimento alla data del 28 agosto è quindi particolarmente importante per tutte le società che non abbiano ancora completato correttamente l’adempimento.

Tardivo deposito: le sanzioni aumentano dopo 30 giorni

La disciplina delle sanzioni è contenuta nell’articolo 2630 del Codice civile, che prevede una sanzione amministrativa per l’omessa o tardiva esecuzione degli obblighi di denuncia, comunicazione e deposito presso il Registro delle imprese.

Per il deposito del bilancio, la sanzione è aumentata di un terzo.

Le fasce sanzionatorie sono così articolate:

Ritardo Sanzione per ciascun soggetto obbligato
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza da 45,78 a 458,67 euro
Oltre i 30 giorni successivi alla scadenza da 137,33 a 1.376 euro

Per il pagamento in misura ridotta, le Camere di Commercio indicano rispettivamente 91,56 euro per la prima fascia e 274,66 euro per la seconda.

Il passaggio dal 30° al 31° giorno di ritardo non è quindi un dettaglio meramente formale: può determinare un sensibile incremento dell’onere sanzionatorio.

La sanzione può riguardare ciascun soggetto obbligato

Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda i destinatari della sanzione.

L’obbligo di deposito del bilancio grava sugli amministratori e, in caso di tardivo adempimento, la sanzione può essere applicata a ciascun soggetto obbligato.

Non si tratta, dunque, semplicemente di una sanzione “alla società”. Il ritardo può avere conseguenze individuali nei confronti degli amministratori chiamati ad assicurare il corretto adempimento dell’obbligo.

Per questo motivo è importante che gli organi amministrativi non si limitino a dare per scontato che la pratica sia stata trasmessa, ma acquisiscano e conservino la documentazione che dimostra l’avvenuto deposito e il relativo esito.

Anche l’eventuale elenco soci deve essere verificato

Un ulteriore controllo riguarda l’eventuale elenco soci, quando previsto per la specifica tipologia societaria.

Anche per questo adempimento possono trovare applicazione specifiche sanzioni in caso di ritardo. Gli importi indicati dalle Camere di Commercio sono:

  • da 34,33 a 344 euro per un ritardo non superiore ai 30 giorni successivi alla scadenza;
  • da 103 a 1.032 euro oltre tale periodo.

Sono inoltre previsti importi per il pagamento in misura ridotta pari, rispettivamente, a 68,66 euro e 206 euro.

La necessità e le modalità dell’adempimento devono comunque essere verificate in relazione alla forma societaria e alla posizione concreta della società.

Non basta inviare la pratica: occorre verificarne l’esito

Uno degli errori più frequenti consiste nel considerare concluso l’adempimento con il semplice invio telematico della pratica.

In realtà, il controllo dovrebbe essere più ampio.

Amministratori, professionisti incaricati e organi di controllo dovrebbero verificare:

  • la data effettiva di approvazione del bilancio;
  • la corretta scadenza del termine di 30 giorni;
  • la data di trasmissione della pratica;
  • l’avvenuta protocollazione;
  • l’esito della pratica presso il Registro delle imprese;
  • la presenza della ricevuta di deposito;
  • la completezza degli allegati;
  • la presenza, quando dovute, delle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale;
  • gli eventuali ulteriori documenti richiesti in relazione alla specifica società.

Inviare una pratica non significa necessariamente aver completato correttamente l’adempimento.

È quindi fondamentale verificare che il deposito sia stato effettivamente acquisito dal Registro delle imprese e che non siano intervenuti problemi, richieste di integrazione o irregolarità.

Il ruolo del collegio sindacale

La scadenza non riguarda esclusivamente gli amministratori.

Anche il collegio sindacale, nell’ambito delle proprie funzioni, è chiamato a prestare attenzione alla corretta gestione degli adempimenti societari successivi all’approvazione del bilancio.

In un’ottica di corretta governance, è opportuno che i sindaci verifichino che il deposito sia stato effettivamente eseguito e che la società disponga della relativa ricevuta.

Il controllo assume particolare rilievo nelle società nelle quali intervengono più soggetti e professionisti nella predisposizione, approvazione e trasmissione della documentazione.

Un controllo tempestivo consente inoltre di individuare rapidamente eventuali anomalie e di intervenire prima che il ritardo superi la soglia dei 30 giorni.

Relazioni di sindaci e revisori: attenzione alla completezza degli allegati

Non meno importante è la verifica della documentazione che accompagna il bilancio.

Quando previste, le relazioni del collegio sindacale e del revisore legale devono essere correttamente predisposte e inserite nella pratica di deposito secondo le modalità richieste.

Una pratica incompleta o la mancata allegazione di documenti obbligatori possono determinare ulteriori irregolarità e rendere necessario procedere con successive integrazioni o rettifiche.

Per questo è consigliabile effettuare un controllo incrociato tra la documentazione approvata dall’assemblea e quella effettivamente trasmessa al Registro delle imprese.

La checklist prima del 28 agosto

Per le società che hanno approvato il bilancio il 29 giugno, prima del 28 agosto è opportuno completare almeno queste verifiche:

1. Data di approvazione
Controllare la data riportata nel verbale dell’assemblea.

2. Termine ordinario
Verificare che, nel caso considerato, i 30 giorni siano scaduti il 29 luglio 2026.

3. Invio della pratica
Controllare se il deposito è stato effettivamente trasmesso.

4. Esito del deposito
Non fermarsi alla ricevuta di invio: verificare l’esito della pratica presso il Registro delle imprese.

5. Documentazione allegata
Controllare bilancio, nota integrativa e tutti gli altri documenti richiesti.

6. Relazioni degli organi di controllo
Verificare la presenza delle relazioni del collegio sindacale e del revisore, quando dovute.

7. Eventuale elenco soci
Verificare se l’adempimento è previsto e se è stato correttamente effettuato.

8. Intervento immediato in caso di omissione
Se il deposito non è stato ancora effettuato, è opportuno procedere senza ulteriori rinvii.

28 agosto, una data da non perdere

Il 28 agosto 2026 non costituisce una nuova scadenza ordinaria per il deposito del bilancio. È, invece, l’ultimo giorno del periodo di 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria per le società che hanno approvato il bilancio il 29 giugno.

La differenza è importante perché dal 29 agosto 2026 il ritardo entra nella fascia sanzionatoria più elevata.

Per amministratori, sindaci e revisori, dunque, questi giorni rappresentano un momento utile per effettuare un ultimo controllo complessivo.

Non è sufficiente sapere che il bilancio è stato approvato. Occorre accertarsi che il deposito sia stato effettivamente eseguito, che la pratica sia stata acquisita dal Registro delle imprese e che tutta la documentazione obbligatoria risulti correttamente allegata.

Una verifica tempestiva può evitare che una semplice dimenticanza o un problema formale si trasformino in un ritardo più oneroso, con conseguenze economiche e possibili profili di responsabilità per i soggetti obbligati.

Per le società interessate, il messaggio è chiaro: il 28 agosto è l’ultima chiamata.

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