Carte carburante prepagate: chiarimenti IVA dall’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 235 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di trattamento IVA delle carte prepagate emesse da distributori di carburante.

🔎 Il caso

Un operatore del settore petrolifero emette carte prepagate, utilizzabili dai clienti per l’acquisto di carburante presso la propria rete di distributori. Il dubbio riguardava il momento in cui l’operazione assume rilevanza ai fini IVA: al momento della ricarica della carta o al momento dell’effettivo rifornimento.

📌 La soluzione dell’Agenzia

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria:

  • La ricarica della carta prepagata non è un’operazione imponibile ai fini IVA, in quanto rappresenta solo un trasferimento di denaro (simile a un deposito o anticipo), privo di natura di cessione di beni o prestazione di servizi.
  • L’operazione rilevante ai fini IVA si realizza esclusivamente al momento del rifornimento di carburante, quando avviene la cessione vera e propria del bene.

🧾 Conseguenze operative per le imprese

  • Le eventuali fatture già emesse per le ricariche non sono corrette e devono essere stornate:
    • tramite note di variazione in diminuzione ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972;
    • oppure, qualora i termini per la variazione siano decorsi, il soggetto potrà recuperare l’imposta mediante istanza di rimborso IVA indebitamente versata (art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972).

⚖️ Implicazioni

Il chiarimento evita interpretazioni difformi e riduce i rischi fiscali per le imprese che emettono strumenti prepagati. Inoltre, uniforma la disciplina alle logiche già applicate in materia di voucher monouso e multiuso, previste dalla normativa comunitaria in tema di IVA.

👉 In sintesi: l’IVA va applicata solo al momento del rifornimento, non alla ricarica della carta.