Concordato preventivo biennale, niente acconto maggiorato per chi rinnova il patto con il Fisco
Il concordato preventivo biennale cambia ancora pelle. Il recente intervento normativo punta a rendere l’istituto più conveniente per i contribuenti, soprattutto per chi, dopo aver già aderito a un primo biennio, decide di rinnovare il proprio accordo con il Fisco. Tra le novità di maggiore interesse sul piano finanziario emerge quella relativa agli acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap: in caso di rinnovo del concordato non trova applicazione la maggiorazione prevista per la prima adesione.
La ricostruzione della disciplina richiede una lettura coordinata delle modifiche apportate all’articolo 20 del Dl 13/2024, degli interventi contenuti nel cosiddetto decreto omnibus e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la Faq n. 2 del 3 giugno 2026.
Il nodo degli acconti nella prima adesione
Uno degli aspetti che ha inciso maggiormente sulla convenienza finanziaria del concordato preventivo biennale riguarda il meccanismo degli acconti.
Per il contribuente che aderisce per la prima volta all’istituto, infatti, la normativa prevede una specifica maggiorazione dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, determinata secondo le modalità stabilite dalla disciplina del concordato.
Si tratta di un meccanismo pensato per evitare che il passaggio dalla tassazione ordinaria al reddito concordato produca, nell’immediato, un effetto di riduzione degli acconti dovuti rispetto alla maggiore base imponibile individuata dall’accordo con l’Amministrazione finanziaria.
La maggiorazione, quindi, costituisce un onere finanziario che il contribuente deve considerare nel momento in cui valuta l’adesione al concordato. Non si tratta necessariamente di un maggior carico fiscale definitivo, poiché l’acconto rappresenta, per sua natura, un’anticipazione dell’imposta dovuta, ma di un esborso che può avere un impatto significativo sulla liquidità dell’impresa o del professionista.
Il rinnovo cambia le regole
La novità più interessante riguarda, invece, il contribuente che ha già concluso un primo biennio concordatario e decide di rinnovare il patto per il periodo successivo.
Dalla lettura coordinata delle disposizioni emerge che il rinnovo del concordato non equivale a una nuova prima adesione ai fini dell’applicazione dell’acconto maggiorato.
In altre parole, chi prosegue nel rapporto concordatario e sottoscrive un nuovo biennio non è chiamato a sostenere nuovamente la maggiorazione dell’acconto prevista per l’ingresso iniziale nell’istituto.
La precisazione assume particolare rilevanza perché elimina, almeno sul piano degli acconti, uno degli elementi che avrebbero potuto rendere meno appetibile il rinnovo del concordato. Il legislatore, attraverso il restyling dell’istituto, sembra dunque voler distinguere nettamente tra prima adesione e rinnovo senza soluzione di continuità.
La Faq n. 2 pubblicata dall’Agenzia delle entrate il 3 giugno 2026 va proprio nella direzione di chiarire questo passaggio, confermando la necessità di interpretare la maggiorazione in funzione della situazione concreta del contribuente e della continuità dell’adesione.
Attenzione alla pausa: saltare un biennio può costare di più
La disciplina presenta però un elemento che merita particolare attenzione.
Il beneficio collegato al rinnovo non deve essere interpretato come una sorta di esenzione permanente dalla maggiorazione. La continuità dell’adesione assume, infatti, un ruolo determinante.
Se il contribuente non rinnova il concordato per un determinato periodo, interrompendo quindi il rapporto concordatario, e successivamente decide di aderire nuovamente all’istituto in una delle annualità successive, la nuova adesione viene considerata, ai fini del meccanismo degli acconti, alla stregua di una nuova entrata nel regime.
In questo caso torna, pertanto, ad applicarsi la maggiorazione dell’acconto prevista per la prima adesione.
La differenza può essere sintetizzata in modo molto semplice:
- chi conclude un biennio e rinnova immediatamente il concordato beneficia della disciplina prevista per il rinnovo e non applica nuovamente la maggiorazione dell’acconto;
- chi interrompe l’adesione e, dopo aver saltato un biennio, torna successivamente al concordato deve invece fare i conti con la maggiorazione prevista per la nuova adesione.
Una scelta da valutare anche in termini di liquidità
La novità non è soltanto tecnica. Può incidere concretamente sulle decisioni degli imprenditori e dei professionisti chiamati a valutare se proseguire nel concordato.
Il mancato rinnovo, infatti, non determina soltanto l’uscita dal meccanismo di determinazione concordata del reddito e del valore della produzione netta. Un eventuale rientro successivo nell’istituto può comportare anche il ritorno dell’onere finanziario connesso all’acconto maggiorato.
La scelta di interrompere il concordato dovrebbe quindi essere valutata considerando non soltanto la convenienza fiscale dell’anno o del biennio immediatamente successivo, ma anche gli effetti finanziari di un eventuale futuro rientro.
Per il contribuente diventa quindi essenziale distinguere tra convenienza fiscale, convenienza finanziaria e continuità dell’adesione.
Il restyling punta a rendere il concordato più attrattivo
La questione degli acconti si inserisce in un più ampio processo di revisione del concordato preventivo biennale, istituto introdotto con l’obiettivo di rafforzare il rapporto collaborativo tra Fisco e contribuente attraverso una preventiva determinazione del reddito e del valore della produzione netta.
Il problema, sin dalle prime applicazioni, è stato quello di rendere il meccanismo sufficientemente attrattivo per i contribuenti. La complessità delle regole, l’incertezza legata alla convenienza dell’adesione e, in particolare, gli effetti finanziari iniziali hanno rappresentato alcuni dei fattori che hanno frenato la diffusione dell’istituto.
La distinzione tra prima adesione e rinnovo interviene proprio su uno di questi aspetti.
La mancata riproposizione della maggiorazione dell’acconto in occasione del rinnovo consente infatti di ridurre il costo finanziario dell’adesione per chi ha già sperimentato il concordato e intende proseguire nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria.
La continuità diventa quindi un elemento strategico
Alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, la continuità dell’adesione assume un peso maggiore nella pianificazione fiscale.
Il contribuente che si trova al termine del primo biennio non dovrebbe limitarsi a confrontare il reddito concordato con quello che presumibilmente emergerebbe in regime ordinario. Occorre considerare anche gli effetti sugli acconti e, soprattutto, le conseguenze di un’eventuale interruzione.
La decisione di non rinnovare il concordato può essere pienamente legittima e fiscalmente conveniente in presenza di determinate condizioni. Tuttavia, se l’intenzione è quella di rientrare successivamente nell’istituto, occorre mettere in conto che la nuova adesione potrebbe comportare nuovamente l’applicazione della maggiorazione dell’acconto.
Si crea così una sorta di effetto continuità: il contribuente che rinnova senza interruzioni beneficia di un trattamento più favorevole sul fronte dell’acconto, mentre chi esce dal concordato e vi rientra successivamente torna nell’alveo delle regole previste per la nuova adesione.
La Faq dell’Agenzia chiarisce, ma resta centrale la lettura sistematica
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la Faq del 3 giugno 2026 è particolarmente importante perché consente di mettere a sistema la modifica normativa e le regole sugli acconti.
La lettura della disciplina deve tuttavia essere effettuata nel suo complesso. La questione non riguarda, infatti, soltanto il calcolo dell’acconto, ma il diverso trattamento riservato a due situazioni sostanzialmente differenti: il rinnovo di un rapporto concordatario già esistente e la nuova adesione successiva a un periodo di interruzione.
È proprio questa distinzione che consente di comprendere la portata del restyling.
Un incentivo alla stabilità del rapporto con il Fisco
La nuova impostazione sembra perseguire un obiettivo preciso: incentivare il contribuente che ha già aderito al concordato a proseguire nel rapporto, evitando che il rinnovo comporti nuovamente un esborso finanziario aggiuntivo sotto forma di maggiorazione dell’acconto.
Il messaggio per imprese e professionisti è quindi duplice. Da un lato, il rinnovo del concordato risulta più leggero dal punto di vista finanziario rispetto a una nuova adesione. Dall’altro, l’eventuale interruzione non è una scelta neutra, perché un successivo ritorno all’istituto può far riemergere l’obbligo di maggiorazione.
In definitiva, chi rinnova il concordato preventivo biennale senza soluzione di continuità non deve nuovamente applicare l’acconto maggiorato previsto per la prima adesione; chi invece salta un periodo e aderisce nuovamente in seguito torna a essere soggetto alla maggiorazione.
Una differenza apparentemente tecnica, ma che può diventare determinante nelle strategie di pianificazione fiscale e finanziaria dei contribuenti interessati al concordato.
