Detrazione IVA, termini più lunghi con il correttivo Omnibus: fino a due anni per recuperare l’imposta

Il decreto correttivo Omnibus amplia significativamente i tempi a disposizione dei contribuenti per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. La nuova disciplina interviene sugli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972 e consente di recuperare l’imposta, a determinate condizioni, fino alla dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Una particolare attenzione è riservata alle fatture ricevute a cavallo d’anno.

Il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 agosto 2026, interviene anche sulla disciplina della detrazione IVA, introducendo una modifica di particolare rilievo per imprese e professionisti. La novità consiste nell’allungamento del termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi.

La modifica rappresenta un significativo ampliamento rispetto alla disciplina introdotta dal 2017 e, sul piano sostanziale, ripristina una finestra temporale più ampia per il recupero dell’IVA. Secondo la nuova formulazione, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

La stretta del 2017 viene superata

Per comprendere la portata dell’intervento occorre ricordare che, nella disciplina attualmente applicata, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno nel quale il diritto è sorto.

Il correttivo Omnibus modifica proprio questo termine, sostituendo il riferimento all’anno di insorgenza del diritto con quello al secondo anno successivo.

Si tratta, in sostanza, di un ritorno a una disciplina temporalmente più favorevole al contribuente, analoga a quella che era in vigore prima della stretta introdotta dal decreto-legge n. 50/2017.

La conseguenza pratica è evidente. Per un’operazione effettuata nel 2026, il cui diritto alla detrazione sorge nello stesso anno, il contribuente non sarebbe più necessariamente vincolato al termine della dichiarazione IVA relativa al 2026, ma avrebbe una finestra temporale più ampia, fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo, secondo le nuove regole.

L’ampliamento dei termini assume particolare importanza per le imprese che gestiscono un numero elevato di documenti contabili e per tutte quelle situazioni nelle quali la ricezione delle fatture passive avviene con ritardo rispetto al momento in cui si verifica il presupposto sostanziale della detrazione.

Più tempo anche per registrare le fatture

La modifica non riguarda soltanto l’articolo 19 del DPR 633/1972. Il correttivo interviene anche sull’articolo 25, relativo alla registrazione delle fatture di acquisto.

Il nuovo impianto consente infatti di registrare le fatture con riferimento alle quali si intende esercitare il diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Viene inoltre eliminato il precedente vincolo che imponeva di fare riferimento, ai fini della registrazione, all’anno di ricezione del documento.

La modifica produce quindi un effetto coordinato: da un lato viene ampliato il termine per esercitare la detrazione, dall’altro viene adeguato il termine per la registrazione delle fatture passive.

Si tratta di un passaggio importante perché l’esercizio del diritto alla detrazione non può essere considerato separatamente dagli adempimenti documentali necessari per renderlo effettivo.

La gestione delle fatture a cavallo d’anno

Particolarmente interessante è la disciplina delle fatture ricevute in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello nel quale è sorto il diritto alla detrazione.

La relazione illustrativa del provvedimento chiarisce infatti che il contribuente può imputare la detrazione all’anno nel quale il diritto è sorto anche quando la fattura viene ricevuta successivamente, purché il documento sia ricevuto prima del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa a quell’anno.

L’esempio tipico è quello di un’operazione effettuata nel 2026, con IVA divenuta esigibile nel medesimo anno, ma con fattura ricevuta nel 2027.

Se la fattura viene ricevuta prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026, il contribuente potrà esercitare la detrazione con riferimento al 2026, naturalmente nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dalla nuova disciplina.

La previsione è particolarmente significativa perché consente di evitare che il mero disallineamento temporale tra momento di effettuazione dell’operazione, insorgenza del diritto e ricezione della fattura determini automaticamente lo slittamento della detrazione a un periodo successivo.

Un esempio pratico

Si ipotizzi una prestazione di servizi effettuata nel dicembre 2026, con IVA esigibile nel 2026, mentre la relativa fattura viene ricevuta nel gennaio 2027.

Nel nuovo sistema, qualora la fattura sia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026, il contribuente potrà esercitare la detrazione con la dichiarazione riferita al 2026, registrando il documento secondo le modalità previste dalla disciplina.

Se, invece, la fattura non viene utilizzata per la detrazione nella dichiarazione relativa al 2026, il nuovo termine più ampio consentirà comunque di esercitare il diritto entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Il risultato è un sistema più flessibile, nel quale il contribuente dispone di un margine temporale maggiore per intercettare e contabilizzare correttamente le fatture passive.

Un ampliamento che riduce il rischio di perdita dell’IVA

La ratio dell’intervento appare strettamente collegata all’esigenza di evitare che errori o ritardi nella gestione delle fatture passive si traducano nella perdita definitiva del diritto alla detrazione.

Il diritto alla detrazione costituisce infatti un elemento strutturale del meccanismo dell’IVA: l’imposta sugli acquisti viene recuperata dal soggetto passivo attraverso la detrazione dell’IVA relativa alle operazioni attive. La disciplina europea riconosce il principio della detrazione e consente agli Stati membri di stabilirne condizioni e modalità di esercizio.

L’allungamento dei termini rappresenta pertanto una misura di semplificazione e di maggiore elasticità operativa, soprattutto per le realtà nelle quali il ciclo passivo è caratterizzato da un elevato volume di documenti.

Attenzione alla decorrenza

Un aspetto che merita particolare cautela riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni.

Al momento dell’approvazione definitiva del 4 agosto, il provvedimento risultava ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; di conseguenza, le nuove regole non devono essere confuse con la disciplina già vigente. Le analisi pubblicate nelle ore successive all’approvazione hanno evidenziato proprio la necessità di chiarire il regime transitorio e l’applicazione delle nuove disposizioni alle fatture e ai diritti alla detrazione sorti anteriormente all’entrata in vigore del decreto.

È quindi opportuno distinguere nettamente tra approvazione definitiva del decreto ed entrata in vigore della nuova disciplina. Per gli operatori economici, questa distinzione assume un rilievo concreto, soprattutto nella gestione delle fatture relative agli esercizi precedenti.

Il tema della decorrenza è stato oggetto anche di osservazioni da parte di Assonime, che ha prospettato diverse possibili soluzioni per disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.

Implicazioni operative per imprese e professionisti

L’ampliamento dei termini non deve però tradursi in un rallentamento delle procedure amministrative. La possibilità di esercitare la detrazione in un arco temporale più ampio rappresenta una facoltà e non un incentivo a posticipare sistematicamente la registrazione delle fatture.

Per le imprese sarà quindi importante aggiornare le procedure interne di contabilizzazione e controllo, distinguendo correttamente:

  • l’anno nel quale sorge il diritto alla detrazione;
  • la data di ricezione della fattura;
  • la data di registrazione del documento;
  • il periodo IVA al quale imputare la detrazione;
  • il termine ultimo entro il quale il diritto può essere esercitato.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle fatture ricevute nei primi mesi dell’anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione. È proprio in queste situazioni che la nuova disciplina può produrre i maggiori vantaggi operativi.

Una finestra temporale più ampia, ma non un diritto senza limiti

Il nuovo termine biennale non significa che la detrazione possa essere esercitata senza vincoli temporali o documentali. Restano infatti centrali i presupposti sostanziali e formali del diritto alla detrazione, nonché gli obblighi di corretta registrazione e conservazione della documentazione.

L’ampliamento del termine deve quindi essere letto come una maggiore possibilità di esercitare un diritto già sorto, non come una sospensione degli obblighi contabili.

Per i contribuenti la novità è comunque rilevante: il passaggio dal termine della dichiarazione relativa all’anno di insorgenza del diritto a quello della dichiarazione relativa al secondo anno successivo offre una maggiore capacità di recuperare l’IVA e riduce il rischio che ritardi nella gestione amministrativa delle fatture producano conseguenze definitive.

Conclusioni

Il correttivo Omnibus segna dunque un cambio di passo nella disciplina della detrazione IVA. Il legislatore amplia il periodo entro il quale il contribuente può esercitare il diritto, riportando il termine ultimo alla dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, e interviene parallelamente sulle regole di registrazione delle fatture.

La novità è particolarmente importante per le operazioni a cavallo d’anno: la possibilità di detrarre l’IVA nell’anno di insorgenza del diritto anche quando la fattura viene ricevuta successivamente, purché prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, consente di gestire in modo più coerente il disallineamento tra operazione e fatturazione.

Per imprese, professionisti e consulenti fiscali, il nuovo quadro impone ora soprattutto un’attenta verifica delle regole di decorrenza e del regime transitorio, prima di applicare le nuove disposizioni alle fatture relative ai periodi d’imposta precedenti. Una volta definito questo profilo, l’intervento potrà tradursi in una concreta semplificazione della gestione del ciclo passivo e in una significativa riduzione del rischio di perdita del credito IVA.