Detrazioni fiscali per interventi edilizi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2025
La Circolare n. 8/E del 2025 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata a seguito dell’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, fornisce importanti chiarimenti in materia di detrazioni fiscali per interventi edilizi, con particolare riferimento alle ristrutturazioni e agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), nonché alle agevolazioni previste dal superbonus.
Tra le novità più rilevanti, la circolare specifica che:
- Per gli anni 2026 e 2027, la detrazione maggiorata del 50% spetta per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per quelli di efficientamento energetico realizzati sull’abitazione principale del contribuente.
- Una volta maturato il diritto alla detrazione maggiorata (ovvero nel momento in cui le spese sono sostenute e i lavori eseguiti), questo beneficio non viene meno anche se, negli anni successivi, il contribuente trasferisce la propria residenza in un altro immobile.
In altre parole, il cambio di residenza anagrafica successivo agli interventi non comporta la perdita del diritto alla detrazione maggiorata già acquisita.
Lo stesso principio si applica anche agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali. In tal caso:
- I condòmini che, al momento dell’esecuzione dei lavori, hanno stabilito la propria residenza anagrafica e abituale nello stabile oggetto degli interventi, e quindi beneficiano della detrazione maggiorata, mantengono il diritto all’agevolazione anche se in seguito trasferiscono la residenza altrove.
Questa interpretazione conferma un principio di stabilità del beneficio fiscale, finalizzato a garantire certezza ai contribuenti che hanno sostenuto spese importanti per migliorare l’efficienza energetica o la qualità abitativa della propria casa.
La circolare sottolinea inoltre che, per usufruire della detrazione maggiorata, è fondamentale che al momento dell’esecuzione dei lavori e del sostenimento delle spese l’immobile sia effettivamente destinato ad abitazione principale, secondo i requisiti anagrafici e di dimora abituale previsti dalla normativa. Non rilevano, invece, eventuali cambiamenti successivi di residenza.