C’è tempo fino al prossimo 31 luglio 2023 per inviare la dichiarazione Iva, attraverso gli appositi modelli e software di compilazione che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, per coloro che non lo hanno fatto entro la scadenza dello scorso 2 maggio. Ci si può avvalere dunque dell’adempimento nei 90 giorni successivi al termine stabilito, con una sanzione minima di 25 euro. Invece, dopo i successivi 90 giorni, la dichiarazione risulterà omessa, senza possibilità di regolarizzare.

In pratica, i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Iva annuale, relativa alle operazioni effettuate l’anno precedente. Per il 2023 occorreva inviarla nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio, appunto.

Se la dichiarazione omessa viene presentata spontaneamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, verrà applicata la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, invece che dal 120 al 140%, con un minimo di 200 euro.

Se dalla dichiarazione presentata risulta una posizione a debito il contribuente dovrà versare l’imposta dovuta, mentre di fronte ad una posizione a credito è possibile richiedere le somme in compensazione o con rimborso.

Occorre ricordare che la presentazione è obbligatoria per i titolari di partita Iva, anche nei casi in cui non hanno effettuato operazioni imponibili nel periodo d’imposta, i soggetti non residenti ma in possesso della partita Iva, identificati direttamente o che abbiano nominato un rappresentante fiscale e le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, in quanto soggetti passivi ai fini Iva.

Al contrario, sono esenti per legge i contribuenti che, per l’anno d’imposta, hanno registrato solo operazioni e coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Ma anche i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, gli esercenti con attività finalizzate all’organizzazione di giochi o intrattenimenti, le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, i soggetti passivi d’imposta residenti in altri stati membri della Comunità Europea, i soggetti che esercitano attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, coloro che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni.