Divieto di compensazione in presenza di debiti affidati alla riscossione: regole, limiti e novità operative

Compensazioni fiscali sotto controllo: quando scatta il blocco

La compensazione tramite modello F24 rappresenta uno degli strumenti più utilizzati da imprese, professionisti e contribuenti per utilizzare crediti tributari al fine di estinguere debiti fiscali e contributivi.

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose limitazioni finalizzate a contrastare l’utilizzo di crediti da parte di soggetti che presentano debiti fiscali non regolarizzati.

Attualmente convivono due diverse discipline che limitano la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione:

  • il divieto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010;
  • il nuovo blocco introdotto dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006, operativo dal 1° luglio 2024.

La disciplina è stata oggetto di importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024.

Il divieto di compensazione per ruoli erariali superiori a 1.500 euro

L’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 prevede che i contribuenti non possano utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte erariali quando risultano iscritti a ruolo debiti erariali di importo superiore a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

La disposizione riguarda principalmente:

  • IRPEF;
  • IRES;
  • IVA;
  • IRAP;
  • relative sanzioni e interessi.

In presenza di tali debiti, il contribuente deve prima provvedere al pagamento delle somme dovute oppure estinguere il debito mediante le modalità consentite dalla normativa.

L’obiettivo della disposizione è evitare che un contribuente utilizzi crediti fiscali mantenendo contemporaneamente posizioni debitorie erariali scadute.

Il nuovo blocco delle compensazioni per debiti superiori a 100.000 euro

Una seconda e più incisiva limitazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.

Dal 1° luglio 2024 è infatti operativo il nuovo articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006.

La norma prevede il divieto di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il blocco opera quando i debiti:

  • risultano scaduti;
  • non sono sospesi;
  • non sono oggetto di un piano di rateazione regolarmente in corso.

La causa ostativa permane fino alla completa rimozione delle condizioni che hanno determinato il superamento della soglia.

Quali debiti rilevano ai fini della soglia dei 100.000 euro

La Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 ha chiarito che nel calcolo della soglia devono essere considerati:

  • i ruoli relativi a imposte erariali e relativi accessori;
  • i carichi affidati all’Agente della riscossione derivanti da atti emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
  • gli accertamenti esecutivi affidati alla riscossione.

Ai fini della verifica occorre considerare l’ammontare complessivo dei carichi scaduti affidati alla riscossione.

Debiti che non rilevano

La stessa circolare precisa che non concorrono al raggiungimento della soglia:

  • i debiti oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale;
  • i debiti interessati da provvedimenti di sospensione della riscossione;
  • i carichi inseriti in una rateazione regolarmente in corso e non decaduta;
  • i debiti per i quali non è ancora decorso il termine di pagamento.

In tali situazioni il contribuente conserva la possibilità di effettuare compensazioni secondo le regole ordinarie.

Quali crediti non possono essere compensati

Il nuovo divieto interessa i crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Tra questi rientrano:

  • crediti IVA;
  • crediti relativi alle imposte sui redditi;
  • crediti IRAP;
  • numerosi crediti d’imposta agevolativi utilizzabili mediante F24.

La Circolare n. 16/E ha invece chiarito che il blocco non riguarda i crediti di natura previdenziale e assistenziale gestiti da INPS e INAIL.

Esempio pratico

Si ipotizzi un contribuente che presenti:

  • crediti IVA per 150.000 euro;
  • carichi affidati all’Agente della riscossione per 120.000 euro;
  • nessuna sospensione o rateazione valida.

In tale situazione il contribuente non può utilizzare il credito IVA in compensazione orizzontale mediante modello F24.

Il divieto opera integralmente fino alla rimozione della causa ostativa.

Come ripristinare la possibilità di compensare

La compensazione torna possibile quando:

  • il debito viene integralmente estinto;
  • viene ottenuta una sospensione che impedisce la riscossione;
  • viene concessa una rateazione e il contribuente risulta regolarmente in regola con i pagamenti previsti.

È quindi fondamentale monitorare costantemente la propria posizione debitoria presso l’Agente della riscossione prima di procedere all’invio di modelli F24 contenenti compensazioni.

Attenzione ai controlli preventivi

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati sui modelli F24 che espongono crediti in compensazione.

La presenza di cause ostative può determinare:

  • lo scarto del modello F24;
  • il mancato perfezionamento della compensazione;
  • il recupero delle somme indebitamente compensate;
  • l’applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.

Per questo motivo è opportuno verificare preventivamente l’eventuale presenza di carichi affidati alla riscossione e il rispetto delle condizioni richieste dalla normativa.

Conclusioni

Le regole sulla compensazione dei crediti fiscali sono diventate sempre più rigorose. Oggi imprese e professionisti devono prestare particolare attenzione non solo alla corretta formazione del credito, ma anche alla propria posizione debitoria nei confronti dell’Erario.

Accanto al tradizionale divieto previsto per i ruoli erariali superiori a 1.500 euro, dal 1° luglio 2024 opera infatti il nuovo blocco delle compensazioni in presenza di carichi affidati alla riscossione superiori a 100.000 euro.

La verifica preventiva della situazione debitoria rappresenta quindi un passaggio essenziale per evitare scarti degli F24, contestazioni e recuperi da parte dell’Amministrazione finanziaria.