È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 179 del 1° agosto 2025) la Legge n. 108/2025, che converte con modifiche il DL n. 84/2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Il testo, originariamente composto da 16 articoli, è stato ampliato a 21 in sede di conversione, introducendo importanti novità operative per contribuenti, professionisti e enti locali.

 Novità principali della legge di conversione

  • Redditi da usufrutto e diritti reali:
    Chiarita la distinzione tra redditi diversi e plusvalenze: se il concedente mantiene un diritto reale sull’immobile, il reddito è tassato come “reddito diverso”; se si spoglia totalmente dei diritti, si tratta di plusvalenza.
  • Addizionale Irpef sui compensi variabili:
    Limitata ai soli dirigenti di intermediari finanziari e holding finanziarie, con effetto dall’anno d’imposta 2025.
  • Ravvedimento per chi aderisce al concordato preventivo biennale (2025-2026):
    Prevista un’imposta sostitutiva agevolata per i soggetti ISA, con riduzione del 30% per i periodi 2020 e 2021. Il pagamento potrà avvenire in 10 rate da gennaio a marzo 2026.
  • Definizione agevolata dei giudizi tributari:
    Con l’art. 12-bis si conferma che l’estinzione dei giudizi avviene con il pagamento della prima rata, su richiesta del contribuente e su dichiarazione d’ufficio del giudice.
  • Accessi e verifiche fiscali:
    Rafforzata la trasparenza: gli atti di autorizzazione dovranno motivare esplicitamente le ragioni dell’accesso (art. 13-bis).
  • Proroga Imu e nuovi criteri per le attività sportive esenti:
    Slitta al 15 settembre 2025 il termine per l’approvazione delle aliquote Imu. Introdotti criteri per i corrispettivi medi ai fini dell’esenzione per enti sportivi non commerciali (art. 6-bis).

📌  Disposizioni confermate dal testo originario

  • Perdite fiscali Ires:
    Modifiche alla riportabilità delle perdite per soggetti Ires (art. 2).
  • Incremento occupazionale e nuove assunzioni:
    Non rilevano le perdite di dipendenti da società collegate ai fini dell’incentivo (art. 3).
  • Società estere controllate:
    Invariata la disciplina modificata all’art. 4.
  • Disallineamenti da ibridi:
    Confermati i termini per la documentazione (art. 5).
  • Accise e biodiesel:
    Estesi i benefici fiscali anche al biodiesel. Il programma è esente da notifica UE (art. 7).
  • Terzo settore:
    Regime fiscale applicabile dal 2026, come da Comfort Letter UE (art. 8).
  • Reverse charge:
    Esteso agli appalti di trasporto merci e agenzie per il lavoro, eliminati alcuni vincoli (art. 9).
  • Split payment:
    Escluse le società FTSE MIB dal meccanismo a partire dal 1° luglio 2025 (art. 10). Fatti salvi i comportamenti precedenti.
  • Alcole etilico:
    Anticipata l’entrata in vigore delle disposizioni sul dealcolato (art. 11).
  • Dichiarazioni 2024:
    Considerate tempestive fino all’8 novembre 2024, ma non rilevanti ai fini del concordato biennale (art. 12).
  • Versamenti per soggetti ISA e forfetari:
    Posticipati al 21 luglio 2025, con possibilità di ulteriore slittamento di 30 giorni con maggiorazione (art. 13).