IRAP, stop al prelievo anche per le associazioni professionali prive di autonoma organizzazione: la Consulta estende il principio ai notai

L’esclusione dall’IRAP prevista per le persone fisiche esercenti arti e professioni trova applicazione anche nei confronti delle associazioni professionali, purché l’attività non sia concretamente esercitata in forma associata. È questo il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 153, depositata il 24 luglio 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze in relazione alla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive applicabile alle associazioni professionali costituite tra notai.

La pronuncia assume particolare rilievo nell’evoluzione della giurisprudenza sull’IRAP delle professioni, poiché chiarisce che il presupposto impositivo non può essere desunto automaticamente dalla mera veste giuridica associativa, ma richiede una verifica sostanziale delle concrete modalità di esercizio dell’attività professionale.

Il nodo del presupposto impositivo

La questione trae origine dalla disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha escluso dall’ambito soggettivo dell’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. La norma, tuttavia, non ha esteso espressamente tale esclusione alle associazioni professionali e alle società semplici tra professionisti, lasciando aperto il dubbio interpretativo circa il diverso trattamento fiscale di soggetti che, nella sostanza, potrebbero svolgere l’attività con modalità organizzative analoghe.

Proprio su tale disparità si era concentrata la Corte tributaria fiorentina, ritenendo potenzialmente lesiva dei principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e ragionevolezza una disciplina che continuava ad assoggettare a IRAP le associazioni professionali indipendentemente dall’effettiva presenza di un’autonoma organizzazione.

La decisione della Corte costituzionale

La Consulta ha escluso il contrasto con la Costituzione, fornendo tuttavia un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa.

Secondo i giudici costituzionali, il legislatore ha inteso mantenere assoggettate a IRAP soltanto quelle forme associative nelle quali l’attività professionale viene realmente esercitata in modo unitario e organizzato, con la creazione di un centro autonomo di imputazione dell’attività economica. Diversamente, quando l’associazione rappresenta esclusivamente uno strumento di condivisione di servizi, costi o strutture amministrative, mentre ciascun professionista continua a svolgere personalmente e autonomamente la propria attività, viene meno il presupposto dell’imposta.

In altri termini, la forma giuridica dell’associazione non costituisce elemento sufficiente per fondare l’obbligazione tributaria: ciò che rileva è la concreta organizzazione dell’attività professionale e l’esistenza di un’autonoma capacità produttiva riconducibile all’ente associativo.

Il principio dell’effettività prevale sulla forma

La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui il presupposto dell’IRAP è rappresentato dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Tale requisito deve essere accertato in concreto, valorizzando il principio di effettività rispetto al mero dato formale.

Per le associazioni tra professionisti ciò implica la necessità di distinguere tra:

  • associazioni che costituiscono un’effettiva organizzazione comune, nella quale l’attività professionale è esercitata collettivamente e il reddito deriva dall’organizzazione associativa, per le quali permane l’assoggettamento all’IRAP;
  • associazioni che svolgono esclusivamente funzioni di coordinamento, ripartizione delle spese o gestione di servizi comuni, mentre le prestazioni professionali restano imputabili ai singoli associati, per le quali non sussiste il presupposto impositivo.

La Consulta ribadisce quindi che il principio di capacità contributiva impone di assoggettare a imposta soltanto le situazioni nelle quali l’organizzazione rappresenti un autonomo fattore produttivo di ricchezza.

Le ricadute operative

La decisione produce effetti che travalicano il caso delle associazioni notarili e interessa, più in generale, tutte le associazioni professionali costituite tra avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, medici e altri professionisti.

Nei futuri contenziosi, l’Amministrazione finanziaria e i giudici tributari saranno chiamati a verificare caso per caso se l’attività sia realmente svolta in forma associata oppure se l’associazione costituisca soltanto un contenitore organizzativo privo di autonoma capacità produttiva.

La pronuncia rafforza inoltre l’orientamento volto a privilegiare l’analisi sostanziale del modello organizzativo rispetto alla qualificazione formale del soggetto, confermando che l’IRAP continua a colpire esclusivamente il valore aggiunto generato da un’autonoma organizzazione e non l’esercizio personale dell’attività professionale.