Iva assolta all’estero, rimborso entro il 30 settembre: regole e procedure

Scade il 30 settembre 2026 il termine per chiedere il rimborso dell’Iva assolta in altri Paesi dell’Unione europea. La procedura interessa i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia che, nell’ambito della propria attività economica, hanno sostenuto l’imposta in relazione ad acquisti di beni o servizi effettuati, oppure a beni importati, in un altro Stato membro.

L’adempimento rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali le imprese e i professionisti possono recuperare l’Iva versata in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti, evitando che l’imposta rimanga definitivamente a loro carico quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa del Paese interessato.

Rimborso Iva Ue, istanza telematica

Per i soggetti passivi italiani che hanno sostenuto Iva in un altro Stato membro dell’Unione europea, la richiesta non deve essere presentata direttamente all’amministrazione fiscale estera.

L’istanza viene infatti trasmessa in via telematica attraverso l’Agenzia delle Entrate, che provvede a inoltrarla all’amministrazione finanziaria dello Stato membro competente. L’Agenzia conferma espressamente che la richiesta riguarda l’Iva assolta in un altro Stato membro per beni e servizi acquistati o importati e che la presentazione deve avvenire con modalità telematica.

La procedura deriva dalla disciplina europea sui rimborsi dell’Iva ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata assolta l’imposta. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’applicazione dedicata ai rimborsi Iva non residenti, attraverso la quale i contribuenti italiani possono predisporre e trasmettere le richieste destinate alle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

Quali spese possono essere interessate

Il rimborso può riguardare, in linea generale, l’Iva assolta su beni e servizi acquistati o importati nello Stato membro di rimborso, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa europea e, soprattutto, quelle stabilite dal singolo Paese.

Si tratta, ad esempio, di spese sostenute da imprese e professionisti durante trasferte e attività commerciali all’estero, quali servizi alberghieri, noleggi, pedaggi, partecipazione a manifestazioni e fiere o altre prestazioni connesse all’attività economica. La possibilità concreta di recuperare l’imposta deve tuttavia essere verificata alla luce delle regole dello Stato nel quale l’Iva è stata pagata, poiché non tutte le categorie di spesa danno necessariamente diritto al rimborso.

Particolare attenzione va quindi prestata alla documentazione: fatture e altri documenti richiesti devono essere conservati e, quando previsto, messi a disposizione dell’amministrazione fiscale dello Stato di rimborso.

Il termine del 30 settembre

Il 30 settembre 2026 costituisce la scadenza indicata dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione delle istanze relative all’Iva assolta in un altro Stato membro. Lo scadenzario ufficiale individua espressamente tale data per la richiesta di rimborso dell’imposta relativa a beni e servizi acquistati o importati nell’altro Paese Ue.

La scadenza assume quindi particolare rilevanza per le imprese che hanno sostenuto nel corso del periodo di riferimento significativi costi con Iva estera. La preparazione dell’istanza richiede infatti la raccolta dei dati relativi alle operazioni, alle fatture e agli importi dell’imposta, oltre alla verifica dei requisiti richiesti dallo Stato al quale viene chiesto il rimborso.

Paesi extra Ue: vale il principio di reciprocità

Una disciplina distinta riguarda invece l’Iva assolta in Paesi non appartenenti all’Unione europea.

In questo caso non opera automaticamente il sistema telematico previsto per i rimborsi tra Stati membri. La possibilità di recuperare l’imposta è subordinata all’esistenza di un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Paese interessato.

La reciprocità costituisce dunque un requisito essenziale: prima di presentare la domanda è necessario verificare che il Paese nel quale è stata pagata l’Iva rientri tra quelli per i quali è ammesso il rimborso in base agli accordi applicabili.

Per le richieste riferite all’Iva assolta in Italia da soggetti stabiliti in Paesi extra Ue con i quali esistono accordi di reciprocità, l’Agenzia delle Entrate indica invece il modello Iva 79, da presentare al Centro operativo di Pescara. Lo stesso scadenzario dell’Agenzia conferma per il 30 settembre 2026 l’adempimento relativo ai rimborsi collegati ai rapporti con Stati non appartenenti all’Unione europea con accordi di reciprocità.

La guida operativa dell’Agenzia chiarisce inoltre la differenza procedurale: i soggetti italiani che chiedono il rimborso dell’Iva pagata in un altro Stato comunitario utilizzano i servizi telematici, mentre per i soggetti extra Ue che chiedono il rimborso dell’Iva italiana è prevista la richiesta in formato cartaceo tramite modello Iva 79.

Attenzione alle regole del singolo Stato

Il diritto al rimborso non deve essere considerato come automatico. Anche quando l’impresa italiana possiede i requisiti per accedere alla procedura, la verifica della domanda spetta all’amministrazione fiscale dello Stato nel quale l’Iva è stata assolta.

Ne consegue che limiti, categorie di spesa ammesse, documentazione e condizioni per il rimborso possono variare da Paese a Paese. È quindi opportuno effettuare preventivamente un controllo sulla disciplina applicabile, soprattutto quando la richiesta riguarda importi rilevanti o tipologie di spesa soggette a particolari restrizioni.

Il quadro operativo in sintesi

Per un soggetto passivo Iva residente in Italia che ha sostenuto imposta in un altro Paese Ue, il percorso può essere così sintetizzato:

  • Paese Ue: domanda presentata telematicamente tramite l’Agenzia delle Entrate;
  • termine: 30 settembre 2026;
  • destinatario sostanziale: l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale è stata assolta l’Iva;
  • oggetto: Iva relativa a beni e servizi acquistati o importati nello Stato estero;
  • Paese extra Ue: rimborso possibile soltanto nei casi previsti dagli accordi di reciprocità;
  • procedura extra Ue: disciplina distinta rispetto al sistema telematico europeo, con modello e modalità previste dalla normativa applicabile.

Per imprese e professionisti, dunque, il 30 settembre rappresenta una scadenza da monitorare con attenzione. La tempestiva raccolta delle fatture e la verifica delle condizioni previste dal singolo Stato possono evitare di perdere la possibilità di recuperare l’Iva sostenuta all’estero.