Legge di Bilancio 2026: stretta sulla tassazione delle plusvalenze dei beni strumentali
La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina delle plusvalenze d’impresa, modificando l’articolo 86 del TUIR, dedicato alle plusvalenze generate dai beni dell’impresa diversi dai beni merce, cioè beni strumentali e beni patrimoniali.
L’obiettivo della riforma è principalmente anticipare gli effetti finanziari sul gettito fiscale, incidendo sulla possibilità, finora riconosciuta, di rateizzare la tassazione delle plusvalenze ai fini IRES.
Modifica dell’articolo 86 TUIR: cosa cambia
La novità principale è l’introduzione del nuovo comma 4 dell’articolo 86, che limita la facoltà del contribuente di evitare la tassazione integrale e immediata della plusvalenza realizzata.
In particolare, la norma introduce un meccanismo di doppio calcolo delle imposte per le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali, con effetti diretti sulla determinazione degli acconti d’imposta 2026.
Impatto sugli acconti 2026: il metodo storico
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il calcolo degli acconti IRES 2026 con il metodo storico.
La nuova disciplina stabilisce che:
- la plusvalenza realizzata nel 2025 deve essere considerata come non dilazionabile ai soli fini della determinazione degli acconti;
- di conseguenza, l’intero importo della plusvalenza concorre alla base di calcolo degli acconti 2026, anche se il contribuente ha optato per la tassazione rateizzata negli esercizi successivi.
Questo comporta un anticipo dell’onere finanziario, pur in assenza di un’immediata tassazione definitiva dell’intera plusvalenza.
Esclusione dei “quinti” residui delle plusvalenze pregresse
La norma introduce però un’importante clausola di salvaguardia.
Restano infatti esclusi dalla rettifica:
- i quinti residui delle plusvalenze
- realizzate in periodi d’imposta antecedenti al 2025
Tali importi, salvo successive indicazioni normative o di prassi, non dovranno essere inclusi nella base storica del 2025 per il calcolo degli acconti 2026.
Si evita così un effetto retroattivo penalizzante per le operazioni effettuate sotto il precedente regime.
Considerazioni operative
La modifica dell’articolo 86 TUIR impone una maggiore attenzione in fase di pianificazione fiscale, soprattutto per le imprese che prevedono la dismissione di beni strumentali nel 2025.
In sintesi:
- la rateizzazione resta formalmente possibile;
- ma gli effetti finanziari vengono anticipati attraverso il meccanismo degli acconti;
- il beneficio della diluizione temporale risulta quindi ridotto sotto il profilo della liquidità.
La novità si inserisce nel più ampio contesto delle misure di rafforzamento del gettito previste dalla Legge di Bilancio 2026 e avrà un impatto concreto sulla gestione finanziaria delle imprese.
