Modello EAS 2026: scadenza del 31 marzo e regolarizzazione tramite remissione in bonis
La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi rappresenta un adempimento fondamentale per il mantenimento delle agevolazioni previste dalla normativa tributaria. In tale contesto, il modello EAS assume un ruolo centrale, consentendo all’Amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare dei regimi fiscali di favore.
Scadenza del 31 marzo 2026
Il termine ordinario per la trasmissione del modello EAS è fissato al 31 marzo di ogni anno. Entro il 31 marzo 2026, pertanto, gli enti associativi sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali variazioni intervenute nel corso del 2025 rispetto ai dati precedentemente trasmessi.
L’obbligo di invio riguarda esclusivamente le modifiche rilevanti ai fini fiscali, ossia quelle informazioni che possono incidere sulla spettanza delle agevolazioni, come ad esempio:
- variazioni nella struttura organizzativa;
- modifiche statutarie;
- cambiamenti nelle modalità di svolgimento dell’attività;
- aggiornamenti relativi ai soci o agli organi amministrativi.
In assenza di variazioni, l’ente non è tenuto a presentare nuovamente il modello.
Finalità del modello EAS
Il modello EAS è stato introdotto per contrastare l’utilizzo improprio delle forme associative a fini elusivi. Attraverso la raccolta di informazioni dettagliate, l’Amministrazione finanziaria può verificare se l’ente opera effettivamente secondo i principi di democraticità, trasparenza e assenza di scopo di lucro, condizioni essenziali per accedere ai benefici fiscali.
Il mancato invio del modello, nei casi in cui è obbligatorio, può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali, con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria dei proventi.
Omessa o tardiva trasmissione: come rimediare
Qualora l’ente non rispetti la scadenza del 31 marzo 2026, è comunque possibile regolarizzare la propria posizione attraverso l’istituto della remissione in bonis, disciplinato dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.
In particolare, la regolarizzazione è ammessa a condizione che:
- sussistano i requisiti sostanziali per beneficiare dell’agevolazione;
- l’omissione sia di natura formale;
- l’ente non sia stato oggetto di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Modalità operative
Per sanare l’omissione, l’ente deve:
- trasmettere il modello EAS entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile;
- versare contestualmente una sanzione pari a 258 euro, utilizzando il modello F24.
È importante sottolineare che:
- il pagamento della sanzione non può essere effettuato in compensazione;
- il versamento deve avvenire contestualmente all’invio del modello;
- la mancata regolarizzazione comporta la perdita definitiva dei benefici fiscali.
Considerazioni operative
Alla luce dell’importanza dell’adempimento, si consiglia agli enti associativi di:
- monitorare costantemente eventuali variazioni rilevanti;
- aggiornare tempestivamente i dati comunicati;
- verificare la correttezza delle informazioni già trasmesse.
Una gestione attenta e puntuale del modello EAS consente di evitare sanzioni e, soprattutto, di preservare il regime fiscale agevolato, elemento essenziale per la sostenibilità economica degli enti non commerciali.
