Divieto di fatturazione elettronica per le operazioni sanitarie: regime definitivo dal 2026

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2025, il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche assume carattere strutturale e definitivo. L’esonero, già applicato negli anni precedenti in via transitoria, trova ora una collocazione stabile nell’ordinamento, con effetti a partire dal periodo d’imposta 2026 e per tutti quelli successivi.

La finalità della norma è chiara: tutelare la riservatezza dei dati sanitari, considerati dati personali di particolare delicatezza ai sensi del GDPR e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati.

Il contesto normativo: dalla fatturazione elettronica al divieto per il settore sanitario

L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, introdotto dal 1° gennaio 2019, ha fin da subito evidenziato criticità specifiche per il comparto sanitario.

Già nel novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018, aveva segnalato la presenza di rilevanti criticità in relazione alla compatibilità del Sistema di Interscambio (SdI) con la normativa sulla privacy, soprattutto con riferimento alla gestione e conservazione dei dati sanitari.

Per fronteggiare tali problematiche:

  • l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 21 dicembre 2018, è intervenuta modificando le regole tecniche originarie del 30 aprile 2018;
  • il Legislatore, con l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, ha stabilito il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), indipendentemente dall’eventuale opposizione del contribuente all’invio dei dati;
  • successivamente, l’ambito applicativo del divieto è stato esteso anche ai soggetti non obbligati all’invio al Sistema TS, purché le prestazioni sanitarie fossero rese nei confronti di persone fisiche (D.L. n. 135/2018).

Ambito oggettivo del divieto: cosa rientra nell’esonero

Fin dall’origine, il divieto di fatturazione elettronica tramite SdI ha riguardato:

  • le operazioni sanitarie i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria;
  • tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, anche se non soggette a trasmissione al TS.

Nel corso degli anni, il divieto è stato prorogato annualmente (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), mantenendo una formulazione temporanea e transitoria.

La svolta del D.Lgs. n. 81/2025: esonero a regime

Con l’approvazione definitiva del D.Lgs. n. 81/2025, entrato in vigore il 13 giugno 2025, il quadro normativo cambia in modo sostanziale.

L’art. 2 del decreto ha infatti eliminato, dall’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, ogni riferimento ai limiti temporali di applicazione del divieto, rendendo l’esonero strutturale e permanente.

Il divieto di fatturazione elettronica riguarda:

  • chi fornisce prestazioni sanitarie;
  • chi effettua cessioni di beni riconducibili al settore sanitario;
  • a condizione che il destinatario sia una persona fisica (consumatore finale).

Le ragioni della scelta legislativa

La decisione di rendere l’esonero definitivo risponde a una duplice esigenza:

  1. Tutela rafforzata dei dati sensibili, evitando il transito di informazioni sanitarie attraverso il Sistema di Interscambio, non progettato per gestire dati di questa natura;
  2. Razionalizzazione dei costi, evitando investimenti onerosi, sia per gli operatori sanitari sia per l’Amministrazione finanziaria, nella creazione di sistemi alternativi al SdI compatibili con la normativa privacy.

Comportamenti operativi corretti dal 2026

Alla luce della normativa vigente, anche per il periodo d’imposta 2026 (e successivi) gli operatori sanitari devono attenersi alle seguenti regole operative:

  • prestazioni sanitarie rese a persone fisiche
    → emissione di fattura cartacea (o documento analogico);
  • prestazioni sanitarie e operazioni di altra natura certificate con un unico documento a persone fisiche
    → emissione di fattura cartacea per l’intero importo;
  • prestazioni sanitarie rese a soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio società, enti, professionisti)
    → obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI.

Conclusioni

Il divieto di fatturazione elettronica per le operazioni sanitarie verso persone fisiche non rappresenta più una deroga temporanea, ma una scelta strutturale dell’ordinamento tributario, destinata a incidere stabilmente sulle modalità di certificazione dei corrispettivi nel settore sanitario.

Per gli operatori del settore, diventa quindi fondamentale distinguere correttamente il tipo di prestazione e il soggetto destinatario, al fine di adottare il corretto regime di fatturazione ed evitare errori sanzionabili.