🏥 Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie – Novità dal 2025
Con l’articolo 2 del Decreto-legge n. 81 del 2025, il legislatore è intervenuto in modo strutturale sul regime di fatturazione elettronica per i soggetti operanti nel settore sanitario. La norma modifica in via definitiva quanto previsto dall’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del Dl n. 119/2018, rimuovendo ogni riferimento ai limiti temporali che fino ad oggi avevano reso provvisoria la deroga.
đź§ľ Cosa cambia
La nuova formulazione stabilisce che:
“I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.
In pratica, dal 2025 il divieto diventa permanente:
tutti i professionisti e strutture sanitarie (come medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, cliniche private ecc.) obbligati a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per queste prestazioni.
🔍 Chi riguarda il divieto?
Il divieto interessa tutti i soggetti che:
- Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
- Forniscono prestazioni sanitarie destinate a persone fisiche (pazienti);
- Devono contribuire alla predisposizione del 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.