PEC amministratori: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’obbligo di indicare un domicilio digitale (PEC) personale riguarda gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria e deve essere comunicato al Registro delle imprese. La norma prevede che ogni amministratore disponga di un indirizzo PEC distinto da quello della società.
La comunicazione deve essere effettuata:
- entro il 31 dicembre 2025 per le società già esistenti;
- al momento della nomina o del rinnovo dell’incarico per i nuovi amministratori.
Esenzione dall’imposta di bollo
Uno dei principali dubbi riguardava il trattamento fiscale della pratica di comunicazione della PEC dell’amministratore.
Con un recente interpello (n. 67/2026) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’iscrizione del domicilio digitale dell’amministratore nel Registro delle imprese è esente dall’imposta di bollo, analogamente a quanto già previsto per la registrazione della PEC delle imprese.
Pertanto, la comunicazione della PEC degli amministratori non comporta il pagamento dell’imposta di bollo normalmente prevista per molte pratiche camerali.
Sanzioni in caso di mancata comunicazione
Se l’indirizzo PEC non viene comunicato entro i termini previsti:
- la Camera di commercio può sospendere le pratiche relative alla nomina o alla modifica degli amministratori;
- può essere applicata la sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice civile, compresa tra 103 e 1.032 euro (ridotta se la comunicazione avviene entro 30 giorni).
Obiettivo della norma
L’introduzione della PEC personale per gli amministratori mira a:
- garantire comunicazioni ufficiali e tracciabili tra Pubblica amministrazione e organi societari;
- rafforzare la trasparenza nella gestione delle imprese;
- semplificare le notifiche digitali nei confronti dei soggetti con responsabilità amministrativa.
