A partire dal 1° ottobre 2025, entreranno in vigore rilevanti modifiche operative per i contribuenti che adottano il regime forfettario e che effettuano acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge (inversione contabile).

Le novità sono introdotte dall’articolo 6 del Decreto Legislativo attuativo della riforma fiscale, adottato in attuazione della Legge Delega n. 111/2023. Il decreto prevede un riordino della disciplina IVA e, tra le altre disposizioni, introduce nuovi obblighi per i soggetti che finora erano esonerati da numerose formalità, come i forfettari.

Cosa cambia per i forfettari

Fino al 30 settembre 2025, i soggetti in regime forfettario che ricevono una fattura con reverse charge – ad esempio per servizi da parte di soggetti esteri o per cessioni di rottami, oro o altri beni particolari – non sono tenuti a integrare la fattura né a registrare l’IVA. Il meccanismo dell’inversione contabile, in questi casi, non comporta obblighi operativi per il forfettario, poiché non sono soggetti passivi IVA nel senso pieno del termine.

Dal 1° ottobre 2025, invece, anche i contribuenti forfettari saranno tenuti ad assolvere l’IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile, con obbligo di integrazione e registrazione della fattura nei registri IVA, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del D.P.R. 633/1972.

Implicazioni pratiche

Le nuove disposizioni comportano, di fatto, un parziale superamento dell’esonero dagli adempimenti IVA per chi opera in regime forfettario. In concreto:

  • Il forfettario che riceve una fattura soggetta a reverse charge dovrà emettere un’autofattura elettronica o integrare elettronicamente la fattura ricevuta con l’IVA dovuta.
  • Sarà necessario utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per la trasmissione e conservazione digitale del documento.
  • Dovranno essere aggiornati i software gestionali o attivati servizi di intermediazione per la corretta gestione dell’adempimento.

Chi è interessato

Le modifiche riguardano tutti i contribuenti in regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89) che ricevono fatture per operazioni in cui è previsto il reverse charge. Tra i casi più comuni:

  • Prestazioni di servizi rese da soggetti esteri (in particolare extra-UE);
  • Cessioni di rottami, materiali ferrosi, oro, argento;
  • Subappalti nel settore edile o energetico.

Obbligo di formazione e aggiornamento

Per evitare errori e sanzioni, sarà fondamentale che i contribuenti forfettari – molti dei quali gestiscono la propria contabilità in autonomia o con l’assistenza minima di un consulente – si aggiornino sulle nuove procedure e verifichino con il proprio commercialista l’adeguatezza degli strumenti informatici utilizzati.

Conclusioni

L’estensione del meccanismo del reverse charge ai forfettari segna un cambiamento significativo nella semplificazione che da sempre caratterizza questo regime agevolato. Se da un lato si tratta di un passo verso una maggiore omogeneità fiscale e contrasto all’evasione, dall’altro introduce nuovi obblighi e complessità per i piccoli contribuenti.