Ritenute sulle provvigioni: la Legge di Bilancio 2026 riscrive le regole
La Legge di Bilancio 2026 introduce una serie di interventi significativi in materia di ritenute d’acconto. La novità più discussa riguarda l’introduzione di una ritenuta dell’1% sulle transazioni B2B a partire dal 2029, con una fase di avvio già dal 2028 mediante un’aliquota ridotta allo 0,50%.
Ma questa non è l’unica modifica di rilievo.
La Legge n. 199/2025 interviene infatti anche sulla disciplina delle ritenute applicabili alle provvigioni, modificando in modo sostanziale l’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973 e abolendo alcuni storici esoneri previsti per specifiche categorie di operatori.
Addio agli esoneri: chi sarà interessato dalla nuova ritenuta
A decorrere dal 1° marzo 2026, le imprese che corrispondono provvigioni dovranno applicare la ritenuta d’acconto anche nei confronti di soggetti che, fino ad oggi, ne erano espressamente esclusi.
In particolare, l’obbligo scatterà per le provvigioni corrisposte a:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere, limitatamente alle prestazioni rese direttamente alle stesse.
Per tali categorie viene quindi meno un regime di favore consolidato nel tempo.
Misura della ritenuta e criteri di calcolo
La disciplina applicabile è quella ordinaria prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, ora estesa anche ai settori sopra indicati.
In sintesi:
- aliquota: 23%, pari a quella del primo scaglione IRPEF;
- base imponibile ordinaria: 50% dell’ammontare delle provvigioni;
- base imponibile ridotta: 20% delle provvigioni, qualora il percipiente dichiari, sotto la propria responsabilità, di avvalersi in modo continuativo di dipendenti e/o terzi nello svolgimento dell’attività.
Decorrenza e coordinamento con il nuovo Testo Unico
L’obbligo di applicazione della ritenuta riguarda le provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026.
Dal 1° gennaio 2026, la materia risulta inoltre coordinata con il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione, introdotto dal D.Lgs. n. 33/2025. In particolare, l’articolo 39 del decreto recepisce le stesse modifiche, con l’obiettivo di garantire coerenza sistematica alla normativa tributaria.
Gli adempimenti per i sostituti d’imposta
Le imprese committenti dovranno adeguare tempestivamente i propri processi amministrativi. In concreto, sarà necessario:
- aggiornare le anagrafiche fornitori nei software gestionali per consentire la corretta applicazione della ritenuta;
- acquisire le dichiarazioni dei percipienti per l’eventuale riduzione della base imponibile dal 50% al 20%;
- versare le ritenute mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni;
- rilasciare la Certificazione Unica (CU) e indicare i dati nel modello 770.
