Rottamazione-quinquies: definizione agevolata dei carichi dal 2000 al 31 dicembre 2023
Con l’approvazione definitiva alla Camera del Ddl. di Bilancio 2026, tramite voto di fiducia, viene introdotta una nuova misura di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo: la rottamazione-quinquies, disciplinata dall’articolo 1, commi 82 e seguenti.
La nuova sanatoria si caratterizza per un perimetro più selettivo rispetto alle precedenti edizioni e per una disciplina della decadenza parzialmente rivista.
Ambito oggettivo e temporale
La rottamazione-quinquies riguarda esclusivamente i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, considerando la data di consegna del ruolo.
La definizione agevolata consente il pagamento del solo capitale, con stralcio integrale di:
- sanzioni amministrative;
- interessi iscritti a ruolo;
- interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/1973;
- compensi di riscossione (se dovuti).
Restano invece integralmente dovute le somme a titolo di imposta o contributo.
Carichi ammessi alla rottamazione
Rispetto alle precedenti rottamazioni, l’ambito applicativo risulta più circoscritto. Possono essere definiti esclusivamente i seguenti carichi:
- imposte derivanti da liquidazione automatica, ai sensi:
- dell’art. 36-bis del DPR 600/1973;
- dell’art. 54-bis del DPR 633/1972;
- imposte derivanti da controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973;
- contributi INPS dichiarati e non versati, con esclusione di quelli derivanti da attività di accertamento;
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali, limitatamente allo stralcio di interessi e maggiorazioni (resta dovuta la sanzione principale).
Rientrano inoltre nella definizione agevolata:
- i carichi derivanti da incrocio dati LIPE, ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010;
- i carichi originati dalla decadenza da piani di rateazione degli avvisi bonari ex art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, in quanto riconducibili alle attività di liquidazione automatica e controllo formale.
Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni
È ammessa l’adesione anche per i soggetti già decaduti da precedenti definizioni agevolate, con esclusione dei carichi relativi a:
- dazi doganali;
- IVA all’importazione.
Condizione essenziale è che il contribuente non risulti in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025.
Qualora, invece, i pagamenti risultino regolari a tale data, il contribuente è tenuto a proseguire il piano di rateazione originario, senza possibilità di accesso alla nuova rottamazione.
Procedura di adesione e scadenze
La procedura di accesso alla rottamazione-quinquies prevede le seguenti tappe:
- entro il 30 aprile 2026: presentazione della domanda di adesione, con eventuale rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi definibili;
- entro il 30 giugno 2026: comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con il dettaglio degli importi dovuti e delle scadenze;
- entro il 31 luglio 2026: pagamento in unica soluzione oppure versamento della prima rata.
È ammessa una rateazione fino a un massimo di 54 rate, con piano di pagamento esteso dal 2026 al 2035.
Cause di decadenza dalla definizione agevolata
La disciplina della decadenza presenta elementi di novità rispetto alle precedenti rottamazioni. La perdita dei benefici si verifica nei seguenti casi:
- mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata in scadenza il 31 luglio 2026;
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
- mancato pagamento dell’ultima rata del piano.
Diversamente dal passato, il mancato pagamento della prima rata del piano pluriennale non determina automaticamente la decadenza, purché non ricorrano le ulteriori condizioni previste.
Considerazioni finali
La rottamazione-quinquies si configura come una misura di definizione agevolata mirata, rivolta a specifiche tipologie di carichi e con un impianto normativo più rigoroso. La corretta verifica dei ruoli e delle condizioni soggettive diventa quindi essenziale per valutare l’effettiva convenienza dell’adesione.
