SCADENZA: 28 dicembre 2021

COSA: Acconto Iva 2021

CHI E COME : Tutti le imprese individuali e società dovranno provvedere al pagamento tramite modello F24, al magamento Iva Acconto 2021 utilizzando i codici tributo 6013 (per i contribuenti IVA mensili) e 6035 (per i contribuenti IVA trimestrali).

L’acconto non dovrà essere versato qualora l’importo da versare sia pari o inferiore a 103,29 euro.

OPZIONI DI CALCOLO

CALCOLO: metodo storico

prevede un’aliquota pari all’88% dell’IVA versata per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il pagamento preso come base di calcolo, in questo caso, deve essere al lordo dell’acconto 2020.

La base su cui calcolare l’88% è pari al debito d’imposta risultante:

  • dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2019 per i contribuenti mensili;
  • dalla dichiarazione annuale IVA o dal modello Unico per i contribuenti trimestrali ordinari;
  • dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, etc).

CALCOLO: metodo previsionale

l’importo si calcola sulla base di una stima delle operazioni che si effettueranno fino al prossimo 31 dicembre del 2021.

Anche qui l’aliquota corrisponde all’88% dell’IVA che il contribuente prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale IVA o di modello Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Il dato previsionale va considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

CALCOLO: metodo analitico

si basa sulle operazioni effettuate entro il 20 dicembre 2021, con l’acconto pari al 100% dell’importo derivante da un’apposita liquidazione che comprende l’IVA relativa alle operazioni:

  • inserite nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • contenute nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

COMPENSAZIONE:

Se il contribuente risulta essere a credito d’imposta potrà utilizzare l’istituto della compensazione.