Con l’ordinanza n. 26553 del 2 ottobre 2025, la Corte di cassazione ha fornito un importante chiarimento in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dai professionisti, ribadendo un principio ormai consolidato ma spesso trascurato nella prassi.
✔ Non basta la “potenziale” riconducibilità alla categoria delle spese di rappresentanza
La Corte afferma che il professionista non può limitarsi a dimostrare che il bene acquistato – sulla base della sua natura astratta – potrebbe essere annoverato tra le spese di rappresentanza.
Questo vale soprattutto quando si tratta di beni che, per loro intrinseche caratteristiche, possono prestarsi sia a un uso professionale sia a finalità puramente personali.
Tra gli esempi richiamati nel caso in esame figurano:
- opere d’arte,
- gioielli,
- oggetti di valore,
- altri beni potenzialmente destinabili a omaggi o ad attività promozionali.
Si tratta, quindi, di beni che astrattamente rientrano nella tipologia delle spese di rappresentanza ai sensi della normativa fiscale e della prassi dell’Agenzia delle Entrate.
✔ Serve la prova concreta dell’utilizzo promozionale
Secondo la Cassazione infatti, per rendere effettivamente deducibile la spesa, il professionista deve dimostrare:
- La destinazione del bene a finalità promozionali dell’attività professionale
La spesa deve essere sostenuta con l’obiettivo di promuovere e accrescere la visibilità o il prestigio dello studio, o di consolidare i rapporti con la clientela. - L’assenza di finalità personali
I beni non devono essere utilizzati per fini privati, familiari o estranei all’attività. L’onere della prova ricade interamente sul contribuente. - Il rispetto del principio di inerenza
L’esborso deve essere coerente, logico e funzionalmente collegato all’attività professionale esercitata.
Nel caso di beni particolarmente costosi, rari o di lusso, il contribuente deve fornire una dimostrazione ancora più rigorosa della loro effettiva utilità promozionale.
✔ Il caso deciso: beni “di pregio” non ritenuti inerenti
Nel caso concreto esaminato dai giudici:
- il contribuente aveva acquistato beni di valore (opere d’arte, gioielli, oggetti esclusivi),
- sosteneva che tali acquisti rientravano tra le spese di rappresentanza,
- ma non è stato in grado di provare come e in che occasione tali beni fossero stati impiegati per promuovere l’attività professionale.
La Corte ha quindi confermato l’indeducibilità delle spese, ritenendo che i beni, pur essendo astrattamente classificabili come spese di rappresentanza, non superavano il vaglio della destinazione professionale e della inerenza, ricadendo invece nella sfera personale del contribuente.
✔ Implicazioni operative per i professionisti
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale:
La deducibilità delle spese di rappresentanza richiede non solo la correttezza formale della tipologia di spesa, ma soprattutto la prova sostanziale dell’uso effettivamente promozionale.
Per evitare contestazioni, è consigliabile:
- documentare in modo puntuale l’acquisto e la sua destinazione (inviti, eventi, omaggi ai clienti, iniziative promozionali);
- evitare beni che, per natura e pregio, possano facilmente essere riconducibili a finalità private;
- conservare evidenze concrete dell’utilizzo (registri, email, foto di eventi, documentazione interna);
- assicurarsi che il valore del bene sia proporzionato all’attività e al reddito professionale
