Con la risposta all’interpello n. 285 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto importante: anche i contribuenti che operano in regime forfettario sono tenuti al versamento della Tassa etica, se svolgono attività rientranti tra quelle indicate all’art. 1, comma 466, della Legge n. 266/2005.
📌 Si tratta, in particolare, di attività connesse alla produzione, distribuzione, vendita o rappresentazione di materiale pornografico o di contenuti che incitano alla violenza.
Per i soggetti in regime forfettario:
- la base imponibile si determina applicando il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO dell’attività esercitata, ai ricavi o compensi derivanti dalle attività soggette alla Tassa etica;
- il versamento avviene con le stesse modalità dell’IRPEF, utilizzando i codici tributo già istituiti con la Risoluzione n. 107/2009:
- 🔹 4003 – acconto prima rata
- 🔹 4004 – acconto seconda rata o unica soluzione
- 🔹 4005 – saldo
L’intervento dell’Agenzia conferma che nessun regime fiscale esclude dall’obbligo di versamento della Tassa etica, qualora l’attività svolta rientri tra quelle individuate dalla legge.
