Regime forfetario, dal 2026 stop alla riduzione dei termini di accertamento
La fatturazione elettronica non consente più ai contribuenti forfetari di beneficiare della riduzione di un anno dei termini per i controlli fiscali. La modifica introdotta dal decreto Omnibus opera dal periodo d’imposta 2026 e riporta il termine di accertamento alla disciplina ordinaria prevista dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973. Restano invece distinti gli effetti della riduzione biennale collegata alla tracciabilità dei pagamenti.
Cambia il quadro dei controlli fiscali nei confronti dei contribuenti che applicano il regime forfetario. A partire dal periodo d’imposta 2026 viene meno uno dei principali effetti premiali collegati all’utilizzo della fatturazione elettronica: non sarà più possibile ridurre di un anno il termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria può notificare l’avviso di accertamento.
La modifica è contenuta nel decreto Omnibus, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che interviene sulla disciplina prevista dall’articolo 1, comma 74, della legge n. 190/2014. La soppressione del beneficio decorre espressamente dal periodo d’imposta 2026.
Perché viene eliminato il beneficio
La riduzione di un anno dei termini di accertamento era stata introdotta con una precisa finalità incentivante.
Il legislatore aveva infatti previsto un regime premiale per i contribuenti forfetari che, pur potendo utilizzare modalità di fatturazione diverse, sceglievano di certificare integralmente i propri ricavi o compensi mediante fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
La logica era semplice: a fronte di una maggiore tracciabilità delle operazioni e della disponibilità immediata dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente poteva beneficiare di una riduzione della finestra temporale entro la quale il Fisco avrebbe potuto effettuare l’accertamento.
L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la condizione essenziale consisteva nell’avere il fatturato del periodo d’imposta costituito esclusivamente da fatture elettroniche. La presenza di documenti emessi con modalità diverse poteva quindi comportare la perdita del beneficio.
Dal 2026 la fattura elettronica non è più una scelta
Il motivo della soppressione è legato al radicale cambiamento intervenuto negli obblighi di fatturazione.
Il sistema premiale era stato concepito in un periodo nel quale, per i contribuenti forfetari, la fatturazione elettronica rappresentava sostanzialmente una scelta. Con l’estensione progressiva dell’obbligo, il presupposto stesso dell’agevolazione è venuto meno.
Dal 1° gennaio 2024, infatti, l’obbligo di emissione della fattura elettronica è stato esteso alla generalità dei contribuenti in regime forfetario, superando anche le precedenti soglie e deroghe previste dalla disciplina transitoria.
Di conseguenza, non avrebbe più avuto una particolare giustificazione riconoscere una riduzione dei termini di accertamento per un comportamento che il contribuente è ormai tenuto ad adottare per legge.
Il decreto Omnibus prende quindi atto di questa evoluzione e cancella il beneficio.
Cosa cambia concretamente per i forfetari
La conseguenza pratica è un allungamento di un anno della finestra temporale entro la quale l’Amministrazione finanziaria può effettuare l’accertamento rispetto al precedente regime premiale.
Fino al periodo d’imposta 2025, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, il contribuente poteva beneficiare della riduzione di un anno rispetto al termine ordinario.
Dal periodo d’imposta 2026, invece, si torna al termine ordinario previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973.
In termini pratici:
| Periodo d’imposta | Regola applicabile |
| Fino al 2025 | Possibile riduzione di un anno per chi rispettava i requisiti della fatturazione elettronica |
| Dal 2026 | Termine ordinario previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 |
| Effetto della nuova norma | Viene meno il “premio” collegato alla fatturazione elettronica |
Per il periodo d’imposta 2026, la relativa dichiarazione sarà presentata nel 2027 e il termine ordinario di accertamento si colloca, in via generale, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quindi al 31 dicembre 2032.
Nessun effetto sulle annualità precedenti
Un aspetto particolarmente importante riguarda la decorrenza della modifica.
La soppressione del beneficio non cancella retroattivamente la riduzione maturata per le annualità precedenti. Pertanto, per i periodi d’imposta anteriori al 2026, occorre continuare a verificare se il contribuente aveva effettivamente rispettato le condizioni previste dalla disciplina allora vigente.
In altre parole, il nuovo regime non può essere utilizzato per riaprire termini di accertamento che, in base alla normativa applicabile al periodo interessato, erano già soggetti alla riduzione.
Per le annualità 2024 e 2025, ad esempio, i contribuenti che avevano rispettato le condizioni richieste possono continuare a fare riferimento alla disciplina previgente.
La fatturazione elettronica resta comunque centrale
La soppressione della riduzione dei termini non significa, naturalmente, che la fattura elettronica perda rilevanza per i contribuenti forfetari.
L’obbligo di emissione e trasmissione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio rimane pienamente operativo. Cambia soltanto l’effetto premiale che, in passato, era collegato all’adozione della fatturazione elettronica.
La conseguenza è quindi duplice: da un lato permane l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica; dall’altro, dal 2026, tale adempimento non consente più di ottenere automaticamente una riduzione di un anno dei termini di accertamento.
Attenzione alla diversa riduzione biennale
La novità introdotta dal decreto Omnibus non deve essere confusa con un’altra disposizione premiale tuttora distinta: la riduzione di due anni dei termini di accertamento legata alla tracciabilità dei pagamenti.
Si tratta di un meccanismo autonomo, previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015, che può trovare applicazione anche nei confronti dei contribuenti forfetari quando ricorrono i relativi presupposti.
La disciplina richiede, in particolare, la tracciabilità dei pagamenti relativi alle operazioni sopra la soglia prevista dalla norma e il rispetto degli specifici adempimenti dichiarativi. Per i soggetti interessati assume particolare importanza la corretta compilazione del rigo RS136 del Quadro RS del modello Redditi, destinato alla comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.
Questa seconda agevolazione non è stata eliminata dal decreto Omnibus e deve quindi essere tenuta distinta dal beneficio annuale legato alla fatturazione elettronica.
Un anno in più di esposizione ai controlli
Dal punto di vista operativo, la modifica comporta per i forfetari un aumento del periodo durante il quale la posizione fiscale può essere sottoposta ad accertamento.
Per questa ragione diventa ancora più importante conservare in maniera ordinata la documentazione relativa all’attività: fatture emesse e ricevute, documentazione bancaria, contratti, documenti relativi agli acquisti e ogni altra evidenza utile a giustificare la correttezza dei dati indicati in dichiarazione.
L’estensione temporale dei controlli non modifica la natura semplificata del regime forfetario, ma incide concretamente sulla gestione documentale e sulla pianificazione fiscale del contribuente.
Il quadro dopo il decreto Omnibus
La modifica segna, in definitiva, la fine di una fase nella quale l’utilizzo volontario della fatturazione elettronica veniva premiato anche sotto il profilo dei termini di accertamento.
Quando la fattura elettronica era una scelta, la riduzione di un anno rappresentava un incentivo alla digitalizzazione e alla maggiore tracciabilità delle operazioni. Ora che l’obbligo è diventato generalizzato, il legislatore ha ritenuto non più necessario mantenere quel meccanismo premiale.
Per i contribuenti forfetari il risultato è chiaro: dal periodo d’imposta 2026 la sola fatturazione elettronica non accorcia più i termini di accertamento. Torna quindi ad applicarsi la disciplina ordinaria dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, salvo l’eventuale applicazione di altri specifici meccanismi di riduzione previsti dall’ordinamento.
La novità richiede pertanto un aggiornamento delle procedure degli studi professionali e delle informative rivolte ai clienti forfetari, soprattutto nella gestione delle annualità 2026 e successive. La corretta distinzione tra la soppressa riduzione annuale e la tuttora distinta riduzione biennale legata alla tracciabilità dei pagamenti sarà uno degli aspetti da monitorare con maggiore attenzione.
