Dichiarazione IMU, arriva il modello unico: nuove regole per contribuenti ed enti non commerciali

Il Dl n. 147/2026, intervenuto in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, introduce importanti novità anche sul fronte della dichiarazione IMU, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e uniformare le modalità di comunicazione dei dati agli enti impositori.

La principale innovazione riguarda il superamento dell’attuale distinzione tra la dichiarazione IMU/IMPi e la dichiarazione IMU riservata agli enti non commerciali (IMU ENC). La nuova disciplina prevede infatti l’adozione di un unico modello dichiarativo, destinato a diventare lo strumento ordinario per comunicare le informazioni rilevanti ai fini dell’imposta municipale propria.

Un solo modello per la dichiarazione IMU

La modifica punta a rendere più omogeneo il sistema dichiarativo, eliminando la separazione tra i diversi modelli attualmente utilizzati in funzione della tipologia di soggetto e degli immobili interessati.

Il nuovo modello sarà utilizzato per indicare le informazioni necessarie alla corretta determinazione dell’IMU, comprese quelle relative alle variazioni intervenute nella situazione dell’immobile che possono incidere sull’imposta dovuta.

Restano invece da definire le modalità operative e le specifiche tecniche di presentazione. Sarà infatti un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) a stabilire il contenuto del modello, le istruzioni per la compilazione e le procedure attraverso le quali dovrà essere trasmesso.

Addio alla dichiarazione cartacea

Un’altra novità significativa riguarda il canale di trasmissione. La dichiarazione IMU dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, superando quindi definitivamente la possibilità di utilizzare il tradizionale modello cartaceo.

Il passaggio al digitale si inserisce nel più ampio processo di dematerializzazione degli adempimenti tributari e dovrebbe consentire una gestione più rapida e standardizzata delle informazioni da parte delle amministrazioni comunali.

La trasmissione telematica, inoltre, dovrebbe favorire una maggiore integrazione tra le banche dati fiscali e quelle degli enti locali, riducendo il ricorso alla documentazione cartacea e rendendo più agevoli i controlli sulla corretta applicazione dell’imposta.

Confermata la scadenza del 30 giugno

Sul piano delle scadenze, il decreto non modifica il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione.

La comunicazione deve quindi essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU.

Il termine assume particolare importanza nei casi in cui intervengano modifiche che non siano immediatamente rilevabili attraverso le informazioni già disponibili nelle banche dati dell’amministrazione. In queste situazioni, il contribuente è tenuto a comunicare le circostanze che possono determinare una diversa quantificazione dell’imposta.

La dichiarazione vale anche per gli anni successivi

Resta inoltre confermato un principio ormai consolidato: la dichiarazione continua ad avere effetto anche per gli anni successivi a quello della sua presentazione.

Non sarà quindi necessario ripresentare ogni anno il modello in assenza di cambiamenti. L’obbligo dichiarativo torna a essere necessario quando intervengono modifiche nei dati precedentemente comunicati dalle quali possa derivare un diverso ammontare dell’IMU dovuta.

Il meccanismo consente, da un lato, di evitare duplicazioni degli adempimenti e, dall’altro, di concentrare la dichiarazione sulle effettive variazioni della situazione immobiliare rilevanti sotto il profilo tributario.

Cambiano anche le sanzioni

Il Dl n. 147/2026 interviene anche sul sistema sanzionatorio collegato alla dichiarazione IMU, apportando modifiche alle conseguenze previste in caso di omessa o infedele dichiarazione.

La revisione assume particolare rilievo perché collega l’adempimento dichiarativo non soltanto alla corretta determinazione dell’imposta, ma anche al rischio di applicazione delle relative sanzioni in caso di mancata comunicazione o di indicazione di informazioni non corrette.

Il nuovo quadro dovrà essere letto insieme alle disposizioni che disciplinano gli obblighi dichiarativi e il versamento dell’IMU, distinguendo tra la semplice irregolarità formale e le violazioni che incidono effettivamente sulla determinazione del tributo.

Una riforma che punta alla semplificazione

Nel complesso, la riforma si muove lungo tre direttrici: unificazione del modello, digitalizzazione della trasmissione e revisione del sistema sanzionatorio.

Per i contribuenti, la concentrazione degli adempimenti in un unico modello dovrebbe rendere più semplice la gestione della dichiarazione, soprattutto nei casi caratterizzati da situazioni immobiliari articolate. Per gli enti non commerciali, il superamento di un modello separato comporta invece una revisione delle procedure finora utilizzate per adempiere agli obblighi dichiarativi.

Un passaggio decisivo sarà rappresentato dal decreto attuativo del MEF, al quale è demandata la definizione delle modalità concrete di applicazione della nuova disciplina. Sarà infatti necessario attendere il provvedimento ministeriale per conoscere il contenuto definitivo del modello unico, le istruzioni di compilazione e le procedure telematiche da utilizzare.

La riforma non modifica, allo stato, il termine del 30 giugno, ma cambia in modo significativo il modo in cui l’obbligo dichiarativo dovrà essere assolto. La dichiarazione IMU si avvia così verso un sistema integralmente digitale e maggiormente standardizzato, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti ripetitivi e rendere più efficiente lo scambio di informazioni tra contribuenti, Comuni e amministrazione finanziaria.