Sovraindebitamento e cancellazione dei debiti, le nuove indicazioni del Fisco: chi può ripartire e a quali condizioni

La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate approfondisce le procedure per affrontare le situazioni di crisi economica. Sotto la lente la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione, con particolare attenzione ai debiti tributari e alla condotta del debitore.

Uscire da una situazione di grave difficoltà economica, riorganizzare i debiti e ritrovare una prospettiva di ripartenza. È l’obiettivo degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che consentono, in presenza di specifici requisiti, di affrontare situazioni nelle quali le obbligazioni assunte non sono più sostenibili.

Sul tema interviene l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, dedicata ad alcuni aspetti delle procedure di sovraindebitamento e dell’esdebitazione.

Il documento fornisce indicazioni agli uffici fiscali e affronta questioni rilevanti per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori che si trovano nell’impossibilità di far fronte regolarmente ai propri impegni economici.

Tra i punti centrali figurano la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e le condizioni necessarie per ottenere la liberazione dai debiti residui.

Il principio di fondo è che la difficoltà economica può giustificare l’accesso agli strumenti previsti dalla legge, ma la valutazione deve tenere conto anche delle cause dell’indebitamento e del comportamento tenuto dal debitore.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: quando la procedura può essere esclusa

Uno degli aspetti più delicati riguarda la ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura che permette alla persona fisica di proporre un piano per affrontare le proprie obbligazioni in modo compatibile con le risorse effettivamente disponibili.

L’accesso allo strumento richiede il rispetto delle condizioni stabilite dal Codice della crisi, comprese quelle relative alla meritevolezza.

La disciplina attribuisce particolare rilievo alle situazioni in cui il sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode. Si tratta di circostanze che possono costituire un ostacolo all’accesso alla procedura.

Ma quali comportamenti possono assumere rilevanza?

Tra gli elementi da valutare rientra la scelta sistematica di privilegiare determinati creditori, continuando a omettere il pagamento delle imposte dovute. Può essere significativo anche il ricorso a nuovi finanziamenti per sostenere spese non essenziali quando la situazione economica è già gravemente compromessa.

Non ogni debito fiscale non pagato, tuttavia, dimostra automaticamente una condotta gravemente colposa. La valutazione deve essere effettuata considerando le circostanze concrete.

Occorre verificare, per esempio, se il debitore abbia perso il lavoro, subito una significativa riduzione del reddito, affrontato spese familiari impreviste o attraversato una crisi della propria attività professionale o imprenditoriale.

È necessario, inoltre, ricostruire la destinazione delle somme ottenute attraverso prestiti e finanziamenti, distinguendo le spese necessarie da quelle non indispensabili.

La differenza è sostanziale: non basta accertare che il debitore non abbia pagato, ma occorre comprendere le ragioni che hanno determinato l’inadempimento e valutare la condotta complessiva.

Concordato minore: come vengono trattati i debiti fiscali

Un altro strumento centrale è il concordato minore, rivolto, in particolare, ai debitori che svolgono attività imprenditoriale o professionale e che possiedono i requisiti previsti dalla normativa.

La procedura consente di presentare una proposta ai creditori attraverso un piano finalizzato al superamento della crisi, tenendo conto delle risorse disponibili e delle concrete possibilità di pagamento.

La disciplina dei crediti tributari rappresenta uno degli aspetti più importanti, soprattutto per chi ha accumulato debiti con l’Erario nel corso degli anni.

Il concordato minore non è formalmente assoggettato alla disciplina della transazione fiscale prevista dall’articolo 88 del Codice per il concordato preventivo. Di conseguenza, non è richiesta una distinta proposta di transazione fiscale secondo le modalità previste per quest’ultima procedura.

Questo non significa, però, che i debiti tributari possano essere trattati senza vincoli.

La proposta deve rispettare le disposizioni applicabili, comprese quelle relative alla classificazione dei crediti e alle cause legittime di prelazione, garantendo il rispetto dei diritti dei creditori secondo le regole previste dalla legge.

Quando le risorse disponibili non consentono di saldare integralmente le imposte arretrate, può essere previsto un pagamento parziale, purché ricorrano le condizioni normative.

Diventa quindi fondamentale predisporre un piano sostenibile, accompagnato da una ricostruzione attendibile della situazione patrimoniale, delle entrate, delle spese e delle esposizioni debitorie.

Il voto dell’Agenzia delle Entrate e il ruolo dei creditori pubblici

La partecipazione dei creditori pubblici può incidere sull’esito delle procedure di composizione della crisi.

Il voto e le eventuali adesioni dei creditori assumono rilievo secondo le specifiche regole previste per ciascun istituto. In determinate circostanze, la normativa consente al tribunale di procedere all’omologazione anche in assenza di alcune adesioni, purché siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti.

La circolare affronta anche la questione del silenzio dei creditori pubblici e del comportamento che gli uffici fiscali devono tenere durante le procedure.

Rispetto alla bozza sottoposta a consultazione pubblica il 26 giugno 2026, il testo definitivo non ripropone l’affermazione secondo cui il silenzio-assenso sarebbe inapplicabile ai creditori pubblici.

Resta importante distinguere le singole procedure e le rispettive disposizioni: il mancato voto non equivale sempre e automaticamente all’approvazione della proposta, né garantisce da solo l’omologazione.

L’esito dipende dalla disciplina applicabile e dalla sussistenza delle condizioni previste dal Codice.

L’obiettivo è assicurare una gestione più chiara delle procedure, favorendo la certezza dei rapporti tra debitore, creditori e amministrazione finanziaria.

Liquidazione controllata: quando è possibile liberarsi dai debiti residui

La liquidazione controllata è uno strumento destinato a gestire la crisi attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore, secondo le modalità stabilite dalla legge.

La procedura mira a consentire il soddisfacimento dei creditori nei limiti delle risorse disponibili e può rappresentare, al ricorrere dei presupposti previsti, il passaggio verso una successiva liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti.

L’esdebitazione è infatti uno degli istituti più rilevanti del sistema: permette al debitore meritevole di ottenere la liberazione dalle obbligazioni residue comprese nel suo ambito di applicazione, offrendo una concreta possibilità di ripartenza economica.

L’articolo 282 del Codice della crisi disciplina l’esdebitazione nella liquidazione controllata, prevedendone il riconoscimento alla chiusura della procedura oppure anticipatamente, trascorsi tre anni dalla sua apertura, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

Il beneficio non è indiscriminato. È necessario verificare le condizioni previste dalla normativa e l’eventuale presenza di circostanze ostative.

Particolare attenzione viene riservata alla condotta del debitore e agli elementi che possono evidenziare comportamenti fraudolenti o altre situazioni incompatibili con il riconoscimento del beneficio.

La procedura prevede inoltre specifiche garanzie per i creditori, ai quali è riconosciuta la possibilità di presentare osservazioni nei termini stabiliti.

L’esdebitazione, pertanto, non rappresenta una cancellazione automatica di ogni debito, ma uno strumento giuridico subordinato a precise condizioni.

Sovraindebitato incapiente: una possibilità anche per chi non possiede beni

Una particolare attenzione merita la posizione del sovraindebitato incapiente, cioè della persona fisica che non dispone di beni o risorse concretamente utilizzabili per soddisfare i creditori, neppure in prospettiva futura, alle condizioni previste dalla legge.

L’articolo 283 del Codice disciplina questa forma di esdebitazione, riservata al debitore meritevole che si trovi nell’impossibilità di offrire ai creditori un’utilità, diretta o indiretta.

Si tratta di uno strumento di particolare importanza sociale, perché può riguardare persone che, a causa di una grave situazione economica, non hanno realistiche possibilità di rimborsare le somme dovute.

La misura non costituisce, tuttavia, un condono generalizzato.

L’accesso richiede il rispetto di precisi requisiti, tra cui quelli relativi alla meritevolezza, e può essere concesso una sola volta. La normativa prevede inoltre specifiche condizioni per le eventuali utilità sopravvenute nei tre anni successivi al decreto, quando siano tali da consentire un utile soddisfacimento dei creditori.

Nella valutazione della posizione del debitore assumono rilievo le cause dell’indebitamento, la condotta tenuta e l’eventuale presenza di atti in frode o comportamenti dolosi o gravemente colposi.

Un aspetto importante riguarda i debiti tributari: la semplice prevalenza delle imposte non pagate o il protrarsi dell’inadempimento fiscale non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la colpa grave.

È necessario esaminare la storia debitoria nel suo complesso, le risorse disponibili, l’utilizzo delle somme ricevute e le circostanze che hanno determinato l’impossibilità di pagare.

Questa impostazione permette di distinguere le situazioni caratterizzate da condotte gravemente imprudenti da quelle in cui il mancato pagamento deriva da una reale e documentabile impossibilità economica.

Esdebitazione: quali debiti restano esclusi

La liberazione dai debiti incontra alcuni limiti espressamente previsti dal Codice della crisi.

L’articolo 278 individua determinate categorie di obbligazioni escluse dall’esdebitazione, tra cui gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti derivanti dal risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e specifiche sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.

Restano inoltre tutelati, nei limiti stabiliti dalla legge, i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, fideiussori e altri soggetti obbligati in via di regresso.

Questo significa che il beneficio riconosciuto a un debitore non cancella automaticamente le responsabilità di altre persone che abbiano garantito il pagamento o siano obbligate per lo stesso debito.

Prima di avviare una procedura è quindi opportuno verificare la natura delle singole obbligazioni, le eventuali garanzie prestate e gli effetti che l’esdebitazione può produrre sui rapporti con i creditori.

Il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi

Nelle procedure di sovraindebitamento assume un ruolo centrale l’Organismo di composizione della crisi, conosciuto come OCC.

Si tratta della struttura prevista dalla normativa per assistere il debitore e supportare il corretto svolgimento della procedura attraverso le attività di competenza.

L’OCC contribuisce alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, all’analisi delle cause dell’indebitamento e alla predisposizione della documentazione necessaria.

La completezza delle informazioni è essenziale. Redditi, spese familiari, finanziamenti, debiti tributari, esposizioni bancarie, patrimonio e operazioni compiute prima della domanda possono assumere rilievo nella valutazione della posizione del debitore.

Una documentazione incompleta o una ricostruzione poco chiara possono rendere più difficile verificare la sostenibilità del piano e la sussistenza dei requisiti richiesti.

Per questo motivo, la preparazione della domanda rappresenta una fase fondamentale: permette di illustrare le ragioni della crisi e di dimostrare quali siano le reali possibilità di superarla.

Perché documentare le cause dell’indebitamento è fondamentale

Le indicazioni relative alla valutazione delle condotte del debitore confermano l’importanza di una ricostruzione concreta e verificabile della situazione economica.

Chi intende accedere a una procedura di sovraindebitamento dovrebbe documentare le circostanze che hanno determinato la crisi.

Tra gli elementi rilevanti possono figurare la perdita del lavoro, la riduzione del reddito, le difficoltà dell’attività imprenditoriale, le spese familiari impreviste, l’aumento delle rate dei finanziamenti e il ricorso al credito per affrontare necessità essenziali.

È altrettanto importante chiarire come siano state utilizzate le somme ottenute attraverso prestiti e finanziamenti, distinguendo le spese necessarie da quelle non indispensabili.

La trasparenza e la collaborazione durante la procedura contribuiscono a consentire una valutazione corretta della posizione del debitore.

La documentazione richiesta e il peso attribuito ai singoli elementi dipendono, naturalmente, dalla procedura prescelta e dalle circostanze concrete.

Una seconda possibilità, ma nel rispetto delle regole

La circolare n. 9/E del 2026 si inserisce nel quadro degli strumenti previsti per affrontare le crisi economiche di persone e operatori che non possono accedere alle procedure ordinarie di liquidazione giudiziale.

Il messaggio è duplice.

Da una parte, l’ordinamento riconosce che il sovraindebitamento può derivare da circostanze complesse e che, quando ricorrono i requisiti previsti, il debitore meritevole deve poter disporre di strumenti per riorganizzare la propria posizione e recuperare una prospettiva economica sostenibile.

Dall’altra, viene ribadita la necessità di verificare le condotte che hanno preceduto la crisi, soprattutto quando emergano elementi riconducibili a frode, malafede o colpa grave.

Per il Fisco, il compito consiste nel tutelare il credito pubblico nel rispetto delle disposizioni applicabili. Per il debitore, diventa fondamentale dimostrare, attraverso documenti e informazioni attendibili, le cause della propria situazione e la correttezza del percorso intrapreso.

L’esdebitazione non è un condono automatico, ma uno strumento che può consentire a chi si trova in una situazione di effettiva difficoltà di liberarsi dai debiti residui, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla legge.

La possibilità di ripartire esiste, dunque, ma passa attraverso procedure regolamentate, una valutazione concreta della meritevolezza e il rispetto delle garanzie riconosciute ai creditori.

Fonte normativa: circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 21 ottobre 2026 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni.