Credito Iva del terzo trimestre 2026, modello IVA TR entro il 2 novembre: ecco come chiedere il rimborso o la compensazione
Contribuenti chiamati alla presentazione del modello IVA TR per recuperare il credito Iva maturato nel terzo trimestre del 2026. La scadenza è fissata al 2 novembre, primo giorno lavorativo successivo al 31 ottobre, termine ordinario previsto dalla normativa. Attraverso questo adempimento, i soggetti passivi Iva in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere il rimborso del credito infrannuale oppure optare per il suo utilizzo in compensazione orizzontale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla legge.
Credito Iva infrannuale, chi può presentare il modello
Il modello IVA TR rappresenta lo strumento attraverso il quale i contribuenti possono richiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva maturato nel corso di un trimestre, senza dover attendere la dichiarazione annuale.
La possibilità di accedere al rimborso o alla compensazione infrannuale è subordinata alla presenza dei presupposti previsti dall’articolo 38-bis, secondo comma, del Dpr n. 633/1972. In particolare, il credito deve superare la soglia di 2.582,28 euro e deve ricorrere almeno una delle condizioni individuate dalla normativa.
Tra le situazioni che possono consentire l’accesso alla procedura rientrano, a determinate condizioni, l’esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano operazioni soggette a un’aliquota inferiore rispetto a quella applicata sugli acquisti e sulle importazioni, l’effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate e l’acquisto di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, nei limiti previsti dalla legge.
Possono inoltre rilevare le condizioni relative alle operazioni non territorialmente rilevanti effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti fuori dall’Unione europea o nello stesso territorio comunitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
La verifica dei requisiti è fondamentale: il semplice fatto di aver chiuso il trimestre con un’eccedenza di Iva a credito non è sufficiente, da solo, per ottenere il rimborso o accedere alla compensazione infrannuale.
Rimborso o compensazione orizzontale: le due alternative
Una volta determinato il credito spettante, il contribuente deve scegliere come recuperarlo.
La prima possibilità è rappresentata dalla richiesta di rimborso, che consente di ottenere la restituzione delle somme secondo le procedure e i controlli previsti dalla normativa tributaria. L’erogazione può essere subordinata, nei casi stabiliti dalla legge, alla prestazione di garanzie o alla presenza di specifiche condizioni.
La seconda opzione è l’utilizzo del credito in compensazione orizzontale, ossia per pagare altri tributi, contributi previdenziali e assistenziali o premi, attraverso il modello F24. Questa soluzione può risultare particolarmente utile per le imprese e i professionisti che dispongono di debiti fiscali o contributivi da versare e intendono ridurre l’esborso finanziario.
Le due modalità rispondono a esigenze differenti: il rimborso punta al recupero diretto della liquidità, mentre la compensazione permette di utilizzare il credito per estinguere altre obbligazioni. La scelta deve quindi essere valutata considerando la situazione finanziaria del contribuente e gli eventuali debiti da versare.
Compensazione orizzontale, attenzione ai limiti
L’utilizzo del credito Iva infrannuale in compensazione richiede particolare attenzione alle regole che disciplinano l’impiego dei crediti tributari.
Per gli importi superiori a 5.000 euro annui, la compensazione orizzontale del credito Iva è generalmente soggetta all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale dalla quale emerge il credito, oltre al decorso del termine previsto dalla legge. Per le istanze IVA TR, la compensazione dei crediti superiori a tale soglia può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello.
Restano applicabili gli ulteriori obblighi relativi all’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei modelli F24, nonché le eventuali limitazioni previste per i contribuenti che presentano determinate situazioni fiscali.
È pertanto opportuno verificare preventivamente l’importo del credito, le compensazioni già effettuate nel corso dell’anno e l’eventuale presenza di condizioni che possano impedire o limitare l’utilizzo delle somme.
Invio telematico entro il 2 novembre 2026
Per il credito maturato nel terzo trimestre 2026, il modello IVA TR deve essere presentato entro il 2 novembre 2026. Il termine ordinario del 31 ottobre cade infatti di sabato e la scadenza viene conseguentemente differita al primo giorno lavorativo successivo.
La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato. Nel modello devono essere indicati i dati necessari a determinare il credito maturato nel trimestre e la modalità prescelta per il suo recupero.
Prima dell’invio è opportuno controllare la correttezza dei dati contabili, la corrispondenza tra registri Iva e liquidazioni periodiche e la sussistenza dei requisiti richiesti per il rimborso o la compensazione. Una compilazione accurata permette di ridurre il rischio di errori e di successive richieste di chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Un adempimento da non trascurare
La presentazione tempestiva del modello IVA TR consente alle imprese e ai professionisti di pianificare il recupero delle eccedenze fiscali maturate nel trimestre e di gestire con maggiore efficienza la liquidità aziendale.
L’appuntamento del 2 novembre riguarda, dunque, non soltanto un obbligo dichiarativo, ma anche una scelta di carattere finanziario. Individuare la modalità di recupero più conveniente e verificare il rispetto delle condizioni normative sono passaggi essenziali per valorizzare il credito Iva senza incorrere in irregolarità.
