CPB 2026-2027, adesione entro il 2 novembre: tutti i vantaggi fiscali per chi rinnova
Più agevolazioni per i contribuenti che confermano il Concordato preventivo biennale: soglie più alte per l’esonero dal visto di conformità, rimborsi IVA semplificati, controlli fiscali con termini ridotti e nuove opportunità di regolarizzazione del passato.
È fissata a lunedì 2 novembre 2026 la scadenza per aderire al Concordato preventivo biennale (CPB) relativo al biennio 2026-2027. Un appuntamento importante per imprese e professionisti interessati a pianificare con maggiore certezza il proprio carico fiscale e a beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa.
Il termine ordinario del 31 ottobre slitta infatti al lunedì successivo, poiché la data originaria cade di sabato. La proroga riguarda il biennio 2026-2027 e consente ai contribuenti interessati di completare gli adempimenti necessari entro il nuovo termine.
A fare il punto sulla disciplina è l’Agenzia delle Entrate, che con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 ha riordinato le istruzioni relative al Concordato, recependo anche le modifiche introdotte nel corso dell’anno.
Particolare attenzione è riservata ai contribuenti che hanno già aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e intendono rinnovare l’accordo per il 2026-2027. Per loro sono previsti benefici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti agli aderenti.
Che cos’è il Concordato preventivo biennale
Il Concordato preventivo biennale è uno strumento che permette ai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge di accettare una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per determinare anticipatamente, per due periodi d’imposta, il reddito fiscalmente rilevante e, per i soggetti interessati, il valore della produzione netta ai fini IRAP.
L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, offrendo al contribuente una maggiore prevedibilità della tassazione e all’Amministrazione finanziaria un rapporto fondato su una preventiva definizione delle basi imponibili.
Il meccanismo non equivale, tuttavia, a un’esenzione dagli obblighi fiscali. Restano necessari il rispetto delle condizioni previste dalla normativa, la presentazione delle dichiarazioni e gli altri adempimenti applicabili.
Per il biennio 2026-2027 possono accedere alla proposta, in presenza dei requisiti richiesti, i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e sono soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2025.
L’adesione comporta l’accettazione della proposta per entrambi gli anni del biennio. Per questo motivo, prima di procedere, è opportuno valutare attentamente gli importi proposti, le prospettive economiche dell’attività e gli eventuali cambiamenti attesi nel corso del 2026 e del 2027.
Scadenza 2 novembre: come aderire
La procedura di adesione deve essere completata telematicamente entro il 2 novembre 2026.
Il contribuente può trasmettere il modello CPB 2026-2027 direttamente oppure avvalersi di un intermediario abilitato, come il proprio commercialista.
Sono previste due modalità operative: l’invio del modello insieme alla dichiarazione dei redditi e ai dati ISA, oppure la trasmissione autonoma del modello CPB accompagnato dal frontespizio del modello Redditi 2026, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
Per elaborare la proposta occorre utilizzare il software messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, inserendo i dati richiesti e verificando gli importi risultanti. L’accettazione deve essere formalizzata attraverso la trasmissione telematica prevista.
È importante ricordare che l’invio della comunicazione autonoma di adesione non sostituisce la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i contribuenti con un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è generalmente individuato nell’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Rinnovo del CPB: perché conviene valutare la nuova proposta
Il rinnovo rappresenta uno degli aspetti più rilevanti della disciplina 2026-2027.
I contribuenti che hanno aderito al precedente Concordato per il biennio 2024-2025 e intendono proseguire con il nuovo accordo possono beneficiare di un pacchetto di agevolazioni rafforzate, a condizione di rispettare i requisiti previsti e in assenza di cause ostative.
L’obiettivo del legislatore è incentivare la continuità nell’adesione, riconoscendo vantaggi ulteriori a chi conferma la propria partecipazione al meccanismo.
I benefici riguardano soprattutto la gestione dei crediti fiscali, i rimborsi IVA, i termini dell’attività di accertamento e le modalità di pagamento delle imposte.
Non si tratta, quindi, soltanto di accettare una nuova proposta di reddito per il biennio successivo: il rinnovo può incidere anche sulla gestione finanziaria e amministrativa dell’attività.
1. Esonero dal visto di conformità: soglie più elevate
Uno dei vantaggi più significativi riguarda l’utilizzo dei crediti fiscali.
Per chi rinnova il CPB, le soglie per beneficiare dell’esonero dal visto di conformità sulle compensazioni dei crediti tributari risultano rafforzate.
In particolare, sono previste le seguenti soglie:
- Crediti IVA: esonero dal visto di conformità fino a 100.000 euro annui.
- Imposte dirette e IRAP: esonero dal visto di conformità fino a 70.000 euro annui.
Il visto di conformità è un controllo effettuato da un professionista abilitato sulla correttezza formale dei dati dichiarati e della documentazione rilevante ai fini fiscali.
L’esonero, entro i limiti previsti, può semplificare l’utilizzo dei crediti in compensazione e ridurre gli adempimenti necessari per le imprese e i professionisti che presentano crediti fiscali di importo significativo.
Le soglie indicate non costituiscono crediti aggiuntivi né importi automaticamente disponibili: riguardano esclusivamente i limiti entro i quali può operare l’agevolazione, nel rispetto delle condizioni normative applicabili.
2. Rimborsi IVA: meno adempimenti per chi rinnova
Un ulteriore beneficio riguarda i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto.
Per i contribuenti che rinnovano il Concordato è previsto l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
La misura può risultare particolarmente interessante per le attività che maturano regolarmente crediti IVA e necessitano di recuperare tempestivamente le somme versate in eccedenza.
La semplificazione degli adempimenti può contribuire a ridurre i costi amministrativi e a rendere più agevole la gestione della liquidità aziendale.
Anche in questo caso, l’agevolazione non elimina tutti gli obblighi previsti per i rimborsi, ma opera entro la soglia e secondo le condizioni stabilite dalla disciplina fiscale.
3. Accertamenti fiscali: termini ridotti di due anni
Tra gli incentivi al rinnovo figura anche la riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento fiscale.
Per chi rinnova il CPB, i termini sono anticipati di due anni, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
Si tratta di un beneficio che può contribuire a rendere più prevedibile il rapporto con il Fisco, riducendo il periodo entro il quale l’Amministrazione finanziaria può esercitare le proprie ordinarie attività di accertamento.
La riduzione dei termini non deve però essere interpretata come un’immunità dai controlli. Restano applicabili le condizioni, le eccezioni e le disposizioni previste dalla normativa.
È quindi fondamentale continuare a conservare correttamente la documentazione contabile e fiscale e rispettare gli obblighi dichiarativi.
4. Rateizzazione delle imposte senza interessi
Un altro elemento di interesse per chi rinnova è la possibilità di rateizzare senza interessi le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte relative ai periodi d’imposta oggetto del Concordato, secondo le condizioni previste dalla normativa.
La misura può favorire la programmazione finanziaria, consentendo al contribuente di distribuire nel tempo gli esborsi fiscali senza sostenere gli interessi previsti per la rateizzazione agevolata.
Per le imprese e i professionisti, la gestione delle scadenze tributarie rappresenta un aspetto centrale della pianificazione economica. La possibilità di diluire i pagamenti può contribuire a mantenere una maggiore disponibilità di liquidità da destinare alle spese correnti, agli investimenti o alla gestione dei fornitori.
Prima di aderire, resta comunque opportuno verificare con il proprio consulente le modalità applicative della rateizzazione e le scadenze effettivamente previste.
5. Ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023
Tra le opportunità da valutare in caso di rinnovo rientra anche il ravvedimento speciale relativo alle annualità dal 2020 al 2023.
La misura, introdotta dalla normativa del 2026, è riservata ai contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027, nel rispetto delle condizioni previste.
Il meccanismo consente di regolarizzare le annualità interessate attraverso il pagamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP per i soggetti tenuti al relativo versamento.
Le aliquote agevolate sono determinate anche in funzione del punteggio ISA conseguito nei singoli periodi d’imposta.
Per ciascuna annualità oggetto di regolarizzazione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può essere inferiore a 1.000 euro.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure, secondo le regole previste, in un massimo di dieci rate mensili. In caso di pagamento rateale, dal 16 marzo 2027 si applicano gli interessi legali previsti dalla disciplina.
Il ravvedimento rappresenta un’opportunità da esaminare con attenzione, soprattutto per chi intende definire eventuali posizioni fiscali pregresse. Non costituisce, tuttavia, una sanatoria generalizzata: l’accesso e gli effetti della regolarizzazione dipendono dai requisiti soggettivi, dalle annualità interessate e dalle condizioni stabilite dalla legge.
6. Acconti e altri effetti premiali
Il rinnovo può offrire ulteriori vantaggi anche nella determinazione degli acconti e nella gestione degli adempimenti fiscali.
Tra gli aspetti da considerare figura l’esclusione delle maggiorazioni degli acconti calcolati con il metodo storico previste per la prima adesione, nei casi disciplinati dalla normativa.
Sono inoltre previste specifiche regole in materia di cause di esclusione e cessazione connesse a determinate modifiche della compagine sociale, comprese alcune situazioni riguardanti l’ingresso di soci o associati.
Questi aspetti richiedono una verifica puntuale, perché i benefici non si applicano indistintamente a tutte le imprese e a tutti i professionisti. Occorre esaminare la situazione concreta del contribuente e accertare la sussistenza delle condizioni previste.
7. Attenzione ai requisiti: il rinnovo non è automatico
La possibilità di beneficiare delle agevolazioni rafforzate dipende dalla corretta qualificazione della nuova adesione come rinnovo del precedente Concordato.
In particolare, i benefici aggiuntivi sono collegati alla continuità tra il CPB 2024-2025 e quello 2026-2027.
Chi non ha aderito al precedente biennio può comunque valutare l’accesso al nuovo Concordato, purché possieda i requisiti richiesti, ma non può automaticamente beneficiare delle agevolazioni specificamente riservate a chi rinnova.
Allo stesso modo, la presenza di cause di esclusione, la perdita dei requisiti o altre circostanze previste dalla legge possono impedire l’accesso al regime o incidere sui suoi effetti.
È quindi consigliabile verificare preventivamente la propria posizione fiscale, la regolarità dei dati dichiarati e l’eventuale presenza di situazioni incompatibili con il rinnovo.
8. Il vantaggio fiscale va valutato caso per caso
La scelta di aderire al CPB non dovrebbe essere dettata esclusivamente dalla presenza di agevolazioni accessorie.
Il punto centrale resta la convenienza economica della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente dovrebbe confrontare il reddito proposto con le prospettive reali dell’attività, considerando eventuali aumenti o riduzioni dei ricavi, investimenti programmati, variazioni dei costi e possibili cambiamenti organizzativi.
Un reddito concordato superiore a quello che l’attività prevede ragionevolmente di conseguire potrebbe rendere l’adesione meno conveniente. Al contrario, in presenza di risultati economici favorevoli rispetto alla proposta, il meccanismo potrebbe offrire vantaggi sul piano della prevedibilità fiscale.
La valutazione deve inoltre tenere conto del fatto che l’IVA continua a seguire le regole ordinarie e non viene determinata attraverso il reddito concordato.
Il confronto con il commercialista è quindi essenziale per quantificare gli effetti dell’adesione e verificare se i benefici premiali compensino gli eventuali costi fiscali derivanti dalla proposta.
Conclusioni: ultimi giorni per decidere
Il 2 novembre 2026 rappresenta una scadenza da non trascurare per imprese e professionisti interessati al Concordato preventivo biennale 2026-2027.
Per chi rinnova il precedente accordo, il nuovo biennio può offrire vantaggi concreti: soglie più alte per l’esonero dal visto di conformità, procedure semplificate per i rimborsi IVA, riduzione dei termini di accertamento, possibilità di rateizzazione senza interessi e accesso, in presenza dei requisiti, al ravvedimento speciale delle annualità dal 2020 al 2023.
Il rinnovo, tuttavia, non deve essere considerato conveniente in modo automatico. Ogni contribuente deve valutare gli importi proposti, le prospettive economiche della propria attività e le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni.
Con la scadenza ormai vicina, il passaggio decisivo è quindi un’analisi tempestiva della proposta, accompagnata dalla verifica dei requisiti e degli effetti fiscali, per arrivare alla scelta finale con un quadro chiaro di costi, benefici e obblighi.
Fonti normative e di prassi: decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148; Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026.
