Una norma della legge di bilancio 2024 ha introdotto la possibilità di rinunciare agli effetti retroattivi della disdetta di contratti di locazione. Se la controparte accetta la rinuncia, il rapporto torna allo stato vigente al momento della disdetta e le indennità di occupazione si trasformano in canoni di locazione, con conseguenze fiscali importanti.
Punti chiave
- Contesto giuridico: la rinuncia retroattiva riporta il rapporto al momento della disdetta e trasforma le indennità di occupazione in canoni di locazione.
- Conseguenza fiscale: gli importi risarcitori per occupazione abusiva, convertiti in canoni, diventano canoni soggetti a imposta di registro proporzionale all’1% anziché al 3%.
- Eccedenza possibile: se tali importi erano stati tassati al 3%, potrebbe nascere un’eccedenza da recuperare.
- Caso dell’Agenzia delle Entrate: una società che aveva immobili in affitto all’Agenzia del Demanio ha chiesto chiarimenti su regolarizzazione dei versamenti durante l’occupazione e sull’impatto delle rinunce retroattive.
- Risposta dell’Agenzia: dopo la rinuncia, il rapporto torna allo stato al tempo della disdetta e i risarcimenti diventano canoni tassati all’1%. Conseguenza: è stato versato un’imposta maggiore di quanto dovuto.
- Come sanare la situazione:
- Opzione A: chiedere il rimborso dell’eccedenza all’Agenzia delle Entrate entro tre anni dal pagamento dell’imposta o dal momento in cui è sorto il diritto al rimborso (nascente dall’accettazione della rinuncia).
- Opzione B: chiedere che l’eccedenza sia imputata ai tributi dovuti per le annualità successive degli stessi contratti, entro lo stesso termine.
- Termine per agire: tre anni dal pagamento dell’imposta o dal momento in cui è sorto il diritto al rimborso (nel caso in questione, dal momento dell’accettazione della rinuncia).
