Concordato preventivo biennale: tutte le fasi dell’accordo con il Fisco, dalla proposta agli effetti fiscali

1. Che cos’è il concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale, comunemente indicato con la sigla CPB, è un istituto tributario introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che consente ai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge di accettare una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per determinare preventivamente, per due periodi d’imposta, specifiche basi imponibili ai fini delle imposte sui redditi e, per i soggetti interessati, dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La finalità dell’istituto è favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, razionalizzare gli adempimenti dichiarativi e rendere maggiormente prevedibile il carico fiscale relativo alle attività economiche interessate.

La disciplina è contenuta nel decreto legislativo n. 13/2024, successivamente modificato da diversi interventi legislativi.

Per il biennio 2026-2027 occorre considerare anche le novità introdotte nel 2026, comprese quelle del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, e le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026.

Il concordato non deve essere confuso con una rateizzazione dei debiti fiscali, con una definizione agevolata delle cartelle esattoriali o con una procedura di composizione della crisi d’impresa. Si tratta, invece, di un istituto che riguarda la determinazione preventiva di determinate basi imponibili per gli anni oggetto dell’accordo.

L’adesione è facoltativa: il contribuente può accettare la proposta oppure non aderire.

Riferimenti normativi: articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni.

2. A chi si applica il concordato preventivo biennale

Per il biennio 2026-2027, la disciplina riguarda principalmente i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e ai quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), purché ricorrano tutte le condizioni richieste dalla legge.

L’applicabilità degli ISA, tuttavia, non costituisce da sola una garanzia di ammissione: devono essere verificati anche i requisiti soggettivi, le condizioni di accesso e l’eventuale presenza di cause di esclusione.

La verifica preliminare deve riguardare, in particolare:

  • la natura dell’attività esercitata;
  • l’assoggettamento agli ISA;
  • la posizione fiscale del contribuente;
  • la regolarità degli adempimenti dichiarativi rilevanti;
  • l’eventuale presenza di debiti tributari o contributivi rilevanti ai sensi della disciplina;
  • l’esistenza di cause di esclusione specificamente previste dalla normativa.

Il regime forfetario non rientra nella platea ordinaria del concordato per il biennio 2026-2027: la relativa disciplina è stata abrogata dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

Per individuare correttamente la platea degli interessati, è necessario applicare le disposizioni vigenti per lo specifico biennio, senza utilizzare automaticamente le regole previste per le precedenti edizioni del concordato.

3. La prima fase: verifica dei requisiti di accesso

Prima di elaborare o accettare la proposta, il contribuente deve verificare la propria ammissibilità.

Questa fase è essenziale perché l’adesione presuppone il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e non può essere valutata esclusivamente sulla base della convenienza economica della proposta.

3.1. Verifica delle dichiarazioni fiscali

Occorre controllare la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta rilevanti.

La disciplina contempla, tra le cause ostative, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, quando la presentazione era obbligatoria.

La verifica deve essere effettuata tenendo conto delle disposizioni applicabili al biennio interessato e delle eventuali modifiche normative intervenute.

3.2. Verifica delle condanne rilevanti

La normativa prevede cause di esclusione collegate a determinate condanne per reati tributari e altri reati espressamente individuati dalla legge.

Il controllo riguarda i periodi temporali e le fattispecie stabiliti dalla disposizione applicabile.

Non è quindi corretto presumere che qualsiasi irregolarità fiscale o qualsiasi procedimento penale comporti automaticamente l’esclusione: occorre verificare la specifica condizione prevista dalla norma.

3.3. Verifica dei debiti tributari e contributivi

Un ulteriore controllo riguarda l’eventuale presenza di debiti tributari o contributivi.

La disciplina del concordato considera determinate posizioni debitorie e stabilisce condizioni per l’accesso, comprese specifiche soglie e regole relative ai debiti interessati da sospensione o rateazione.

La verifica deve essere eseguita sulla base della disposizione vigente e della situazione effettiva del contribuente.

Non è sufficiente considerare il solo importo nominale delle cartelle: occorre verificare la natura dei debiti, gli importi residui, gli eventuali interessi e le sanzioni, nonché la presenza di provvedimenti di sospensione o di rateazioni regolarmente rispettate.

3.4. Altre condizioni di esclusione

Devono essere esaminate anche le ulteriori cause ostative previste dalla normativa, comprese quelle eventualmente connesse a particolari situazioni del contribuente o dell’attività esercitata.

Conclusione della prima fase: soltanto dopo aver verificato i requisiti è possibile procedere con una valutazione consapevole della proposta.

4. La seconda fase: acquisizione dei dati necessari

Il concordato non consiste nella semplice scelta di una cifra proposta dal Fisco.

La determinazione della proposta si fonda su una metodologia approvata secondo le procedure previste dalla normativa e utilizza le informazioni fiscali ed economiche disponibili.

Per il contribuente, la fase preparatoria richiede la verifica della correttezza dei dati dichiarati e di quelli necessari all’elaborazione della proposta.

In particolare, occorre controllare:

  • i dati contabili e fiscali relativi all’attività;
  • le dichiarazioni dei redditi pertinenti;
  • gli elementi richiesti per l’applicazione degli ISA;
  • le informazioni necessarie alla determinazione della proposta;
  • gli eventuali dati integrativi richiesti dal modello e dalle istruzioni ufficiali.

Il contribuente o il professionista incaricato deve verificare che le informazioni trasmesse siano coerenti con la documentazione contabile e fiscale.

L’accuratezza dei dati è determinante: errori o omissioni possono incidere sulla proposta e, nei casi previsti dalla legge, produrre conseguenze sull’efficacia del concordato.

5. La terza fase: elaborazione della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate

Una volta acquisiti i dati necessari, il sistema informatico predisposto dall’Agenzia delle Entrate consente di elaborare la proposta secondo la metodologia prevista.

La proposta riguarda la determinazione biennale:

  1. del reddito d’impresa oppure del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
  2. del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, per i contribuenti ai quali tale imposta si applica.

La metodologia tiene conto dei dati dichiarati, delle informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria e degli elementi economici previsti dalle disposizioni attuative.

Per il biennio 2026-2027, la metodologia deve essere letta alla luce delle disposizioni e degli atti attuativi specificamente riferiti a tale periodo.

La proposta è individualizzata in funzione dei dati e degli elementi considerati dal sistema. Non è quindi corretto ritenere che tutti i contribuenti appartenenti allo stesso settore ricevano necessariamente una proposta identica.

Il significato della proposta

La proposta individua le basi imponibili concordate per i periodi interessati.

Non rappresenta una promessa di fatturato, un limite massimo ai ricavi che il contribuente può realizzare o una garanzia di redditività economica.

L’attività può produrre ricavi superiori o inferiori alle aspettative. Gli effetti fiscali dipendono dalle regole del concordato, dalle basi imponibili concordate e dalle eventuali circostanze che la legge considera rilevanti.

6. La quarta fase: valutazione della convenienza economica e fiscale

Ricevere una proposta non significa essere obbligati ad accettarla.

Il contribuente deve valutare se l’adesione sia conveniente rispetto alla propria situazione economica, alle previsioni di attività e agli obblighi fiscali che rimangono in vigore.

La valutazione dovrebbe comprendere almeno quattro aspetti.

6.1. Confronto con il reddito atteso

È opportuno confrontare il reddito concordato con una stima attendibile del reddito che l’attività potrebbe effettivamente produrre.

Una previsione prudenziale deve considerare l’andamento dei ricavi, i costi, gli investimenti, le variazioni della domanda e gli eventuali cambiamenti organizzativi.

6.2. Valutazione del carico fiscale

Occorre calcolare il carico fiscale tenendo conto della base imponibile concordata, delle aliquote applicabili e delle eventuali imposte sostitutive previste dalla legge, se ne ricorrono le condizioni.

La convenienza non può essere determinata considerando soltanto il reddito proposto: bisogna stimare anche gli effetti sul totale delle imposte dovute.

6.3. Valutazione dei rischi

Il contribuente deve considerare che l’adesione comporta obblighi e condizioni specifici.

È necessario valutare le conseguenze di eventuali errori nei dati, delle irregolarità dichiarative, delle modifiche sostanziali dell’attività e delle circostanze che possono determinare cessazione o decadenza.

6.4. Valutazione della liquidità

Anche quando il concordato risulta conveniente sotto il profilo fiscale, occorre verificare la capacità di sostenere i versamenti alle rispettive scadenze.

La prevedibilità della base imponibile non elimina la necessità di pianificare la liquidità aziendale o professionale.

Il criterio corretto è quindi un confronto complessivo tra effetti fiscali, redditività prevista, rischi e disponibilità finanziarie.

7. La quinta fase: accettazione della proposta e scadenza per il 2026-2027

L’adesione si perfeziona mediante la trasmissione telematica effettuata secondo le modalità previste dalla normativa e dalle istruzioni ufficiali.

Per il biennio 2026-2027, il termine di adesione è stato differito al 31 ottobre 2026. Poiché tale data cade di sabato, la scadenza operativa è lunedì 2 novembre 2026.

La scelta può essere comunicata:

  • insieme alla dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste;
  • in via autonoma, trasmettendo il modello CPB unitamente al frontespizio del modello Redditi 2026, secondo le istruzioni applicabili.

Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine deve essere individuato applicando la specifica regola prevista per il periodo d’imposta interessato.

La scadenza del 2 novembre 2026 è riferita al biennio 2026-2027 e non deve essere generalizzata agli altri periodi d’imposta.

Controllo dell’invio

Dopo la trasmissione, è opportuno verificare la ricevuta telematica e l’esito dell’invio.

La documentazione deve essere conservata insieme alla proposta elaborata e agli altri elementi utilizzati per la decisione.

Il rispetto delle modalità e dei termini previsti è essenziale per evitare che la comunicazione non produca gli effetti desiderati.

8. La sesta fase: effetti dell’adesione

Con l’accettazione della proposta, il contribuente assume gli obblighi previsti dal regime per i periodi concordati.

L’effetto principale è la determinazione preventiva delle basi imponibili oggetto del concordato.

Per il biennio 2026-2027, la disciplina riguarda le imposte sui redditi e, quando applicabile, l’IRAP.

8.1. Imposte sui redditi

La base imponibile concordata rileva secondo le disposizioni che disciplinano il CPB.

La determinazione delle imposte deve essere effettuata applicando le regole fiscali pertinenti e considerando gli eventuali componenti reddituali che la normativa tratta separatamente.

Non è corretto affermare che, con l’adesione, tutte le imposte siano automaticamente determinate in un unico importo fisso.

8.2. IRAP

Per i contribuenti soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive, il concordato può riguardare anche il valore della produzione netta secondo le regole applicabili.

La situazione deve essere verificata individualmente, poiché non tutti i contribuenti sono assoggettati all’IRAP.

8.3. IVA

L’IVA non rientra nelle basi imponibili concordate.

Il contribuente deve continuare ad applicare le regole ordinarie in materia di fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

L’adesione al CPB, pertanto, non esonera dagli adempimenti IVA.

8.4. Altri obblighi fiscali

Il concordato non elimina automaticamente gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dalla legge.

Il contribuente deve continuare a rispettare gli adempimenti applicabili alla propria attività, comprese le disposizioni relative alla documentazione dei ricavi e dei compensi e alla corretta tenuta delle scritture contabili.

L’accettazione della proposta non autorizza a omettere fatture, registrazioni o dichiarazioni.

9. La settima fase: determinazione delle imposte e versamenti

Durante il periodo di efficacia del concordato, il contribuente deve determinare e versare le imposte secondo le regole previste per il regime e per il periodo d’imposta interessato.

I versamenti devono essere effettuati alle scadenze stabilite dalla normativa.

Occorre distinguere tra:

  • determinazione della base imponibile concordata;
  • calcolo delle imposte dovute;
  • eventuale applicazione di regimi sostitutivi consentiti;
  • versamento degli acconti;
  • saldo delle imposte;
  • rispetto degli obblighi dichiarativi.

Le modalità di calcolo degli acconti e le eventuali maggiorazioni o agevolazioni devono essere verificate sulla base delle disposizioni vigenti per il biennio considerato.

Per il 2026-2027, in particolare, occorre fare riferimento alle novità normative applicabili al rinnovo del concordato e alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Non è corretto presumere che il concordato elimini gli acconti o consenta automaticamente di versare le imposte in qualsiasi momento.

L’eventuale imposta sostitutiva

La disciplina può consentire, in presenza delle condizioni previste, l’applicazione di un’imposta sostitutiva su una parte del reddito concordato, secondo le specifiche regole del regime.

L’applicabilità, le modalità di calcolo e le aliquote devono essere determinate in base alla normativa vigente e alla posizione del singolo contribuente.

L’imposta sostitutiva non deve essere confusa con un’imposta unica che sostituisce indistintamente tutti gli obblighi tributari.

10. La distinzione tra cessazione e decadenza

Uno degli aspetti più importanti della disciplina è la distinzione tra cessazione del concordato e decadenza.

Si tratta di fattispecie differenti, con presupposti ed effetti che devono essere verificati sulla base delle disposizioni applicabili.

10.1. Cessazione

La cessazione riguarda le situazioni nelle quali il concordato perde efficacia per effetto di specifiche circostanze previste dalla legge.

La disciplina contempla, tra le altre ipotesi, determinate modifiche dell’attività, eventi straordinari e situazioni che rendono applicabile una specifica causa di cessazione.

Non ogni variazione dell’attività determina automaticamente la cessazione: occorre verificare la fattispecie concreta e le condizioni previste dalla norma.

10.2. Decadenza

La decadenza riguarda le violazioni e le circostanze alle quali la legge collega la perdita degli effetti del concordato.

Per il biennio 2026-2027, le modifiche introdotte nel 2026 hanno inciso anche sulla disciplina della decadenza.

In particolare, devono essere considerate le nuove disposizioni riguardanti gli errori nei dati dichiarati, la possibilità di correzione e le condizioni nelle quali le violazioni possono determinare la perdita degli effetti del regime.

La disciplina aggiornata prevede inoltre specifiche condizioni per la decadenza collegate agli accertamenti e agli scostamenti rilevanti.

Non è quindi corretto applicare automaticamente al biennio 2026-2027 le formulazioni normative precedenti senza verificare le modifiche intervenute.

10.3. Conseguenze della perdita degli effetti

Quando si verifica una causa di cessazione o decadenza, le conseguenze fiscali devono essere determinate applicando le disposizioni pertinenti.

La perdita degli effetti del concordato può comportare il venir meno del trattamento concordato per i periodi interessati e l’applicazione delle regole ordinarie o delle specifiche conseguenze previste dalla legge.

L’esito concreto dipende dalla causa che ha determinato la cessazione o la decadenza e dalle disposizioni applicabili.

11. La possibilità di rinnovare il concordato

Il concordato preventivo biennale è strutturato per periodi di due anni.

Alla conclusione del biennio, il contribuente può valutare una nuova proposta per il biennio successivo, se sussistono i requisiti e non sono presenti cause ostative.

Il rinnovo non deve essere confuso con una proroga automatica del precedente accordo.

Per il biennio 2026-2027, i contribuenti che intendono aderire devono valutare la nuova proposta e comunicarne l’accettazione secondo le modalità e i termini stabiliti.

La nuova proposta può differire da quella precedente in ragione dei dati disponibili, delle condizioni economiche e della metodologia applicabile.

Il contribuente deve pertanto effettuare una nuova valutazione di convenienza, senza presumere che il rinnovo sia necessariamente vantaggioso.

Le modifiche normative del 2026 hanno inoltre introdotto disposizioni specifiche per alcuni contribuenti che rinnovano l’adesione, comprese misure premiali e un particolare regime di ravvedimento per determinate annualità pregresse, subordinato alle condizioni previste dalla legge.

Questi benefici non devono essere considerati automaticamente applicabili a tutti gli aderenti: occorre verificarne i presupposti.

12. I controlli dell’Amministrazione finanziaria

L’adesione al concordato non impedisce all’Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli previsti dalla legge.

Il regime non costituisce un’immunità generale dagli accertamenti e non autorizza il contribuente a sottrarsi agli obblighi fiscali che restano applicabili.

L’Amministrazione può verificare la correttezza delle informazioni dichiarate, il rispetto delle condizioni di accesso e la sussistenza delle circostanze che possono incidere sugli effetti del concordato.

I poteri di controllo e accertamento devono essere esercitati nel rispetto delle disposizioni normative che regolano il CPB e delle altre norme tributarie pertinenti.

Le conseguenze di eventuali irregolarità dipendono dalla natura della violazione, dalla disciplina applicabile e dalle eventuali condizioni di cessazione o decadenza.

13. Errori da evitare prima di aderire

Per evitare valutazioni superficiali, è opportuno prestare attenzione ad alcuni errori ricorrenti.

Primo errore: considerare il concordato un condono fiscale. Non lo è. Non comporta una cancellazione generalizzata dei debiti tributari pregressi.

Secondo errore: ritenere che tutte le imposte siano comprese nell’accordo. Il CPB riguarda le basi imponibili individuate dalla legge; l’IVA continua a essere gestita secondo le regole ordinarie.

Terzo errore: accettare la proposta senza un’analisi economica. La convenienza dipende dal confronto tra reddito concordato, reddito atteso, imposte, rischi e liquidità.

Quarto errore: presumere che l’adesione impedisca qualsiasi controllo. I controlli previsti dalla legge restano possibili.

Quinto errore: trascurare i requisiti di accesso. La presenza di una causa di esclusione può incidere sull’efficacia dell’adesione.

Sesto errore: confondere cessazione e decadenza. Le due fattispecie hanno presupposti differenti e devono essere valutate separatamente.

Settimo errore: utilizzare scadenze riferite a precedenti bienni. I termini possono essere modificati da interventi legislativi successivi.

14. Il quadro normativo di riferimento

Per un esame corretto del concordato preventivo biennale occorre fare riferimento alle fonti normative e interpretative pertinenti.

Le principali sono:

  1. Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale.
  2. Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, che ha modificato la disciplina e abrogato il regime del concordato riservato ai contribuenti forfetari.
  3. Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, per le modifiche e i differimenti dei termini applicabili al biennio 2026-2027.
  4. Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, per le ulteriori modifiche alla disciplina del CPB.
  5. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026, che riordina le indicazioni operative e i chiarimenti sulla disciplina aggiornata.

Il testo normativo aggiornato è consultabile attraverso la banca dati ufficiale della legislazione italiana.

È possibile consultare il decreto legislativo n. 13/2024 su Normattiva.

Conclusioni

Il concordato preventivo biennale rappresenta uno strumento attraverso il quale determinati contribuenti possono concordare preventivamente con l’Amministrazione finanziaria specifiche basi imponibili per due periodi d’imposta.

Il suo funzionamento richiede una sequenza di passaggi: verifica dei requisiti, acquisizione e controllo dei dati, elaborazione della proposta, valutazione della convenienza, adesione telematica, gestione degli obblighi fiscali e monitoraggio delle condizioni che possono incidere sull’efficacia del regime.

Per il biennio 2026-2027, la scadenza operativa per aderire è il 2 novembre 2026, in considerazione del differimento normativo al 31 ottobre e della coincidenza di quest’ultima data con un sabato.

La valutazione deve essere effettuata sulla base della normativa vigente per il biennio interessato, considerando le modifiche introdotte nel 2026 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il punto fondamentale è che il concordato non costituisce un vantaggio automatico per ogni contribuente: la sua convenienza dipende dalla situazione fiscale ed economica concreta, mentre l’accesso e il mantenimento degli effetti restano subordinati al rispetto delle condizioni previste dalla legge.