Regime forfettario e partecipazioni societarie: quando scatta l’esclusione e come difendersi dagli accertamenti

Partecipazioni societarie e regime forfettario: i controlli sul periodo d’imposta 2020

La presenza di partecipazioni societarie può compromettere l’accesso al regime forfettario, anche quando il contribuente ha dichiarato regolarmente i propri compensi e versato l’imposta sostitutiva. Il rispetto della soglia di ricavi o compensi prevista dalla normativa, infatti, non è sufficiente: occorre verificare anche l’assenza delle cause ostative stabilite dalla legge.

Gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2020 hanno riportato l’attenzione sulle posizioni dei contribuenti che, nel 2019, detenevano partecipazioni incompatibili con il regime agevolato senza aver eliminato la causa ostativa entro la fine dell’anno.

La questione assume particolare rilievo perché il disconoscimento del forfettario può determinare il recupero delle imposte ordinarie, dell’Iva eventualmente dovuta e delle relative sanzioni.

È tuttavia necessario distinguere i singoli casi esaminati dall’Amministrazione finanziaria da un’eventuale attività generalizzata di controllo: le contestazioni riguardanti specifiche posizioni non dimostrano, da sole, l’esistenza di una campagna sistematica nei confronti di tutti i contribuenti forfettari.

Società di persone e Srl: le differenze che determinano l’esclusione

Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014, che individua differenti ipotesi di incompatibilità con il regime forfettario.

La disciplina distingue, in particolare, le partecipazioni in società di persone dalle partecipazioni in società a responsabilità limitata.

Partecipazioni in società di persone

La causa ostativa riguarda gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari riconducibili all’articolo 5 del Tuir.

In queste situazioni, la norma non richiede né il controllo della società partecipata né la coincidenza tra l’attività esercitata individualmente e quella svolta attraverso la società.

Di conseguenza, anche una partecipazione minoritaria può determinare l’incompatibilità con il regime agevolato.

La circostanza che il contribuente non ricopra incarichi amministrativi o non partecipi direttamente alla gestione della società non è, da sola, sufficiente a escludere la causa ostativa.

Partecipazioni in società a responsabilità limitata

Per le Srl, invece, la disciplina prevede condizioni specifiche.

L’esclusione riguarda il contribuente che controlla, direttamente o indirettamente, una società a responsabilità limitata o un’associazione in partecipazione, quando ricorre anche la riconducibilità delle attività economiche esercitate.

La semplice titolarità di una quota societaria, pertanto, non determina automaticamente la perdita del regime forfettario.

Occorre verificare congiuntamente:

  • l’esistenza di una situazione di controllo diretto o indiretto;
  • la riconducibilità delle attività economiche svolte dalla società e dal contribuente individuale;
  • gli eventuali rapporti economici intercorsi tra le parti, rilevanti ai fini della valutazione prevista dalla norma.

L’analisi deve essere condotta sulla base della struttura societaria, dei poteri esercitabili e delle attività effettivamente svolte.

La disciplina transitoria e il passaggio dal 2019 al 2020

Per comprendere le contestazioni relative al 2020 è necessario ricostruire il quadro normativo e interpretativo applicabile negli anni precedenti.

Con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle cause ostative al regime forfettario, riconoscendo una specifica disciplina transitoria per determinate situazioni già esistenti al 31 dicembre 2018.

Nei casi contemplati da tale indicazione, il contribuente poteva applicare il regime agevolato nel 2019, a condizione di rimuovere la causa ostativa entro la fine dello stesso anno. In mancanza, l’esclusione poteva operare dal periodo d’imposta 2020.

Questa previsione non costituisce, tuttavia, una deroga generalizzata applicabile a qualsiasi partecipazione societaria. La sua operatività deve essere verificata in relazione alla situazione concreta e alle condizioni previste dalla disciplina transitoria.

Negli accertamenti riguardanti il 2020 diventa quindi essenziale stabilire se la partecipazione incompatibile sia stata effettivamente dismessa entro il 31 dicembre 2019 e se la dismissione abbia prodotto i propri effetti entro il termine richiesto.

La permanenza della causa ostativa oltre tale data può comportare il disconoscimento del regime agevolato per l’annualità successiva, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Quali documenti verificare in caso di accertamento

La verifica della posizione fiscale non può basarsi esclusivamente su una visura camerale aggiornata. È necessario ricostruire la situazione societaria esistente nei periodi d’imposta contestati.

In particolare, occorre esaminare:

  • la natura giuridica della società partecipata;
  • la quota detenuta dal contribuente e il periodo di possesso;
  • gli atti di cessione o di trasferimento della partecipazione;
  • la data di efficacia dell’eventuale dismissione;
  • gli elementi utili a verificare il controllo diretto o indiretto delle Srl;
  • le attività economiche svolte dal contribuente e dalla società;
  • i rapporti economici intercorsi tra i soggetti coinvolti;
  • la disciplina normativa applicabile all’annualità oggetto di contestazione.

Questi elementi consentono di stabilire se la causa ostativa fosse effettivamente presente e da quale periodo d’imposta potessero derivare le conseguenze fiscali.

La distinzione tra società di persone e Srl rimane centrale: le due fattispecie rispondono a presupposti differenti e non possono essere trattate allo stesso modo.

Perdita del regime forfettario: quali imposte possono essere recuperate

Il disconoscimento del regime forfettario può determinare conseguenze fiscali che vanno oltre la semplice sostituzione dell’imposta agevolata con l’Irpef ordinaria.

A seconda della situazione concreta, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla rideterminazione del reddito professionale o d’impresa, al recupero dell’Irpef e delle addizionali, alla liquidazione dell’Iva eventualmente dovuta e all’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni contestate.

L’imposta sostitutiva già versata deve essere considerata nell’ambito della corretta ricostruzione della posizione fiscale, secondo le regole applicabili al caso.

La legittimità dell’esclusione dal regime e la correttezza degli importi richiesti rappresentano, tuttavia, due questioni distinte. Anche quando la causa ostativa risulta fondata, il calcolo delle imposte recuperate deve essere verificato autonomamente.

Il problema della deduzione dei costi

Particolare attenzione merita il trattamento dei costi sostenuti dal contribuente.

Negli accertamenti relativi ai professionisti può essere richiamata una percentuale di costi pari al 22%, corrispondente alla differenza tra il 100% dei compensi e il coefficiente di redditività del 78% previsto per determinate attività professionali in regime forfettario.

Tale percentuale non rappresenta, però, una deduzione automaticamente spettante in caso di passaggio al regime ordinario.

Una volta disconosciuto il forfettario, la determinazione del reddito deve avvenire sulla base delle regole applicabili all’attività esercitata e del metodo di accertamento adottato.

Diventa quindi fondamentale verificare la documentazione delle spese, la loro effettività, l’inerenza all’attività e la deducibilità fiscale.

L’eventuale riconoscimento di costi forfettari nell’ambito di uno specifico accertamento non può essere automaticamente esteso a tutti i contribuenti che perdono il regime agevolato.

Compensi e spese: come controllare il ricalcolo del reddito

La verifica degli importi recuperati deve partire dalla corretta ricostruzione dei componenti positivi di reddito.

È necessario controllare che i compensi siano stati attribuiti all’annualità corretta, confrontando le dichiarazioni fiscali con le fatture emesse, le certificazioni uniche e la documentazione degli incassi.

Occorre inoltre verificare l’eventuale presenza di duplicazioni, errori di imputazione temporale o somme già considerate nella determinazione del reddito.

Sul versante dei costi, l’analisi deve riguardare le spese documentate e la loro deducibilità secondo le disposizioni applicabili al contribuente.

Devono essere esaminati anche:

  • i contributi previdenziali obbligatori;
  • il corretto calcolo dell’Irpef;
  • le addizionali regionali e comunali;
  • i versamenti fiscali già eseguiti;
  • gli eventuali crediti e le altre componenti rilevanti nella liquidazione delle imposte.

Una ricostruzione analitica permette di individuare eventuali errori di calcolo e di distinguere le somme effettivamente dovute da quelle contestabili.

Recupero dell’Iva: perché serve una verifica autonoma

Il recupero dell’Iva richiede un esame separato rispetto alla determinazione delle imposte sui redditi.

Non è corretto applicare automaticamente un’aliquota al totale dei compensi senza verificare la natura delle operazioni effettuate.

Occorre accertare:

  • il trattamento Iva delle singole prestazioni;
  • il momento di effettuazione delle operazioni;
  • la territorialità ai fini dell’imposta;
  • l’eventuale applicazione di esenzioni o regimi particolari;
  • la corretta determinazione della base imponibile;
  • le condizioni per l’eventuale detrazione dell’Iva sugli acquisti.

La distinzione è rilevante, ad esempio, per i professionisti che effettuano prestazioni esenti, la cui posizione non può essere assimilata automaticamente a quella di chi svolge esclusivamente operazioni imponibili.

Anche il trattamento dell’Iva sugli acquisti deve essere valutato autonomamente. La deducibilità di una spesa ai fini delle imposte sui redditi non comporta automaticamente il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Quest’ultima richiede il rispetto dei presupposti previsti dalla normativa Iva e un’adeguata documentazione.

Sanzioni tributarie: attenzione alla normativa applicabile nel tempo

Un ulteriore profilo riguarda le sanzioni amministrative contestate nell’avviso di accertamento.

Le percentuali sanzionatorie devono essere esaminate alla luce delle singole violazioni, della loro qualificazione giuridica e della disciplina applicabile ratione temporis.

Il decreto legislativo n. 87/2024 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, prevedendo, per le disposizioni amministrative interessate, l’applicazione alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Di conseguenza, le nuove misure non possono essere applicate indistintamente alle violazioni relative ad annualità precedenti. Occorre individuare la disciplina temporalmente applicabile, considerando anche le specifiche regole in materia di successione delle disposizioni sanzionatorie.

Nell’esame dell’atto è opportuno verificare:

  • la corretta individuazione delle violazioni contestate;
  • la base imponibile utilizzata per il calcolo delle sanzioni;
  • la misura applicata a ciascuna violazione;
  • l’eventuale presenza di cause di non punibilità o di altre circostanze rilevanti;
  • il coordinamento tra le diverse sanzioni;
  • l’eventuale applicazione del cumulo giuridico, quando ne ricorrono i presupposti.

La somma aritmetica delle singole percentuali indicate nell’accertamento non coincide necessariamente con la sanzione complessivamente dovuta.

Come valutare un avviso di accertamento

La gestione di una contestazione richiede un’analisi articolata, che non si esaurisce nella verifica della partecipazione societaria.

Il primo passaggio consiste nel ricostruire la posizione del contribuente attraverso gli atti societari, la documentazione relativa alle partecipazioni e le eventuali operazioni di cessione.

Per le Srl, l’analisi deve comprendere gli elementi utili a verificare il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità delle attività economiche. Per le società di persone, occorre invece accertare la natura della partecipazione e la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.

Parallelamente, è necessario verificare la correttezza del recupero fiscale attraverso le dichiarazioni, le fatture, le certificazioni uniche, la documentazione degli incassi, le spese sostenute e i versamenti effettuati.

Un ulteriore controllo riguarda la motivazione dell’atto, i termini di decadenza dell’accertamento, le garanzie procedimentali applicabili e le scadenze previste per l’eventuale impugnazione o per l’attivazione degli strumenti deflativi del contenzioso.

Queste verifiche devono essere svolte considerando la data di notificazione, la tipologia dell’atto ricevuto e le caratteristiche specifiche della controversia.

Conclusioni: il controllo delle partecipazioni è essenziale per conservare il forfettario

La presenza di partecipazioni societarie costituisce un elemento da monitorare attentamente per chi applica il regime forfettario.

Le regole cambiano in funzione della natura della società partecipata e, nel caso delle Srl, richiedono una valutazione congiunta del controllo e della riconducibilità delle attività economiche.

Gli accertamenti relativi al 2020 dimostrano l’importanza di ricostruire correttamente la situazione esistente negli anni interessati, soprattutto quando la disciplina transitoria richiedeva la rimozione della causa ostativa entro una determinata scadenza.

In caso di contestazione, la verifica deve procedere su due piani distinti: da un lato, la legittimità dell’esclusione dal regime agevolato; dall’altro, la correttezza delle imposte, dell’Iva e delle sanzioni richieste.

Un controllo preventivo delle partecipazioni e una gestione documentale accurata possono contribuire a ridurre il rischio di contestazioni e a individuare tempestivamente eventuali errori nella ricostruzione della posizione fiscale.