Agevolazioni prima casa, il trasferimento all’estero non fa perdere il beneficio
Chi acquista un’abitazione fuori dall’Italia può mantenere i benefici fiscali già ottenuti sulla casa acquistata nel nostro Paese. Per evitare la decadenza, però, dovrà vendere il precedente immobile entro due anni e dimostrare che la nuova proprietà è diventata la propria abitazione principale.
Comprare casa all’estero senza perdere il bonus prima casa già utilizzato per un immobile in Italia: una possibilità che trova conferma nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Con la risposta all’interpello n. 200 del 5 novembre 2026, l’Amministrazione finanziaria affronta il caso di un contribuente che, dopo aver beneficiato delle agevolazioni per l’acquisto di un’abitazione in Italia, ha deciso di trasferirsi oltre confine acquistando una nuova proprietà.
Il trasferimento in un altro Paese, dunque, non determina automaticamente la perdita del vantaggio fiscale. La possibilità di conservare il beneficio è legata, tuttavia, al rispetto delle condizioni previste dalla normativa, a partire dall’obbligo di vendere la precedente abitazione entro due anni dal nuovo acquisto.
La cessione dell’immobile italiano entro due anni
Il contribuente che acquista una nuova abitazione prima di aver ceduto quella posseduta può evitare la decadenza dalle agevolazioni già fruite, a condizione che la vendita venga perfezionata entro il termine biennale previsto dalla legge.
La disposizione si applica anche quando il nuovo immobile si trova all’estero. La circostanza che la nuova abitazione sia situata fuori dal territorio italiano, quindi, non costituisce di per sé un ostacolo al mantenimento del beneficio fiscale.
Il mancato rispetto della scadenza, invece, può comportare la decadenza dalle agevolazioni, con il conseguente recupero delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle eventuali sanzioni.
Come dimostrare che la nuova casa è l’abitazione principale
Un altro passaggio decisivo riguarda la destinazione dell’immobile acquistato all’estero. Non basta dimostrare di aver stipulato un contratto di compravendita: occorre documentare che la nuova proprietà sia stata effettivamente adibita ad abitazione principale.
A tal fine, possono essere prodotti l’atto di acquisto e i documenti relativi alle utenze domestiche, comprese le forniture di energia elettrica, acqua e gas. Si tratta di elementi utili a dimostrare l’effettivo utilizzo dell’immobile come dimora abituale.
La documentazione proveniente dall’estero dovrà inoltre rispettare le formalità previste per la sua validità e utilizzabilità in Italia, compresi, ove necessari, l’apostille e la traduzione.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
La risposta n. 200 del 5 novembre 2026 rappresenta un’indicazione importante per chi decide di trasferire la propria vita all’estero senza aver ancora venduto l’abitazione acquistata in Italia con il bonus prima casa.
Il principio è che il nuovo acquisto immobiliare oltre confine non determina automaticamente la perdita delle agevolazioni precedenti. Restano però fondamentali il rispetto del termine di due anni per la vendita della vecchia abitazione e la dimostrazione dell’effettiva destinazione della nuova casa ad abitazione principale.
