Concordato preventivo biennale: decadenza legata al regime di accesso

Con la risposta all’interpello n. 87/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema particolarmente rilevante in materia di concordato preventivo biennale (CPB), fornendo chiarimenti in merito alle cause di cessazione e, in particolare, alle ipotesi di decadenza.

Il caso esaminato

L’istanza riguarda un contribuente che, nel periodo d’imposta 2023, applicava il regime forfettario e che, a partire dal 2024, ha optato per il passaggio al regime semplificato (ordinario).

Per lo stesso anno 2024, il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale compilando il quadro LM – sezione VI – dedicato ai soggetti forfettari, in particolare i righi LM60, LM61 e LM63, formalizzando l’accettazione della proposta tramite sottoscrizione al rigo LM64.

Il dubbio interpretativo

Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguarda la corretta individuazione della soglia rilevante ai fini della decadenza dal CPB.

In particolare, il contribuente chiede se, in caso di superamento dei ricavi o compensi oltre il 50%, il limite di riferimento debba essere:

  • quello previsto per i contribuenti forfettari (pari a 150.000 euro), oppure
  • quello applicabile ai soggetti ISA (pari a oltre 7 milioni di euro).

Il chiarimento dell’Agenzia

Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un principio fondamentale: il passaggio dal regime forfettario al regime semplificato non costituisce causa di esclusione dal concordato preventivo biennale, né determina automaticamente la cessazione dello stesso.

Tuttavia, ciò che rileva è il regime fiscale in base al quale il contribuente ha aderito al CPB.

Nel caso specifico, avendo il contribuente effettuato l’adesione in qualità di soggetto forfettario, la disciplina applicabile resta quella prevista per tale regime.

La causa di decadenza

Ne consegue che la decadenza dal concordato preventivo biennale si verifica qualora vengano superati i limiti previsti per i forfettari, ossia la soglia di 150.000 euro di ricavi o compensi.

Tale limite è espressamente previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis) del Decreto Legislativo n. 13/2024, che disciplina le condizioni di permanenza nel CPB.

Considerazioni operative

Il chiarimento fornito assume particolare importanza pratica, in quanto:

  • conferma che il regime di accesso al CPB “cristallizza” le regole applicabili;
  • esclude che il successivo cambio di regime possa modificare i limiti rilevanti;
  • impone ai contribuenti una particolare attenzione nel monitoraggio dei ricavi.

In definitiva, anche in presenza di un passaggio al regime ordinario, il contribuente resta vincolato ai parametri del regime forfettario se è in tale veste che ha aderito al concordato.