Cambia il termine per l’emissione delle fatture immediate, elettroniche o cartacee, infatti dal 1º di luglio sarà di 12 giorni e non più di 10 come era in origine. Lo stabilisce il decreto crescita (Dl 34/2019) convertito giovedì 27 giugno dal Parlamento. 

Il nuovo termine di emissione della fattura immediata di 12 giorni riguarda i documenti emessi dal 1° luglio, anche se sono relativi a operazioni effettuate in periodi precedenti. Vediamo qualche esempio: per una operazione effettuata il 26 giugno, la fattura va emessa entro l’8 luglio, per un’altra operazione effettuata il 1° luglio, la fattura dovrà essere emessa entro il 13 luglio.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 14/E del 2019, che la data di emissione della fattura coincide con la data di trasmissione del file al Sistema di interscambio (SDI).

Per quanto riguarda la registrazione sui libri contabili, le fatture emesse devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (e con riferimento a tale mese). Ad esempio, la fattura relativa a un’operazione di luglio, andrà annotata entro il 15 agosto e registrata in modo tale da individuare il mese di riferimento, quindi luglio.

Sempre dal 1° luglio, entrano in vigore le sanzioni per la fatturazione elettronica, che erano state disapplicate nel corso del primo semestre del 2019, per agevolare i contribuenti e gli operatori. 

Le sanzioni prevedono, nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, una sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.

Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.

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