Rimborsi chilometrici ai professionisti: non sempre esclusi dal reddito imponibile
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 270 del 23 ottobre 2025, ha fornito importanti chiarimenti in materia di rimborsi chilometrici riconosciuti ai professionisti da parte dei committenti, precisando che tali somme non sono automaticamente escluse dal reddito imponibile e devono, in determinate circostanze, essere assoggettate a ritenuta d’acconto.
Il tema si inserisce nel quadro della riforma fiscale attuata con il D.Lgs. n. 192/2024, che ha ridefinito i criteri di deducibilità e imponibilità delle spese e dei rimborsi nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo.
Rimborsi analitici e documentazione obbligatoria
Secondo l’Agenzia, affinché i rimborsi spese – e in particolare quelli chilometrici – non concorrano alla formazione del reddito del professionista, è necessario che siano addebitati in modo analitico e documentati puntualmente, come previsto dalla nuova disciplina.
In particolare, il professionista deve poter dimostrare:
- la tipologia dell’onere sostenuto (es. spese di trasporto, pedaggi, carburante);
- il costo effettivo sostenuto, comprovato da scontrini, fatture o altri documenti di terzi;
- la riferibilità diretta della spesa all’incarico professionale eseguito per conto del committente.
Solo in presenza di tali elementi è possibile qualificare il rimborso come “spesa in nome e per conto del committente”, con esclusione dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Prospetti chilometrici e assenza di documentazione: tassazione obbligatoria
Diversamente, qualora il professionista non disponga di idonea documentazione di terzi a giustificazione della spesa (ad esempio scontrini o fatture) e si limiti a presentare un prospetto analitico dei chilometri percorsi, l’Agenzia ritiene che non sia garantita la prova del costo reale sostenuto.
In tal caso, il rimborso erogato dal committente assume la natura di compenso accessorio e deve essere incluso nel reddito professionale.
Di conseguenza, il committente è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, al pari di qualsiasi altro compenso di lavoro autonomo.
Conclusione
La pronuncia conferma l’orientamento restrittivo dell’Amministrazione finanziaria in materia di rimborsi spese ai professionisti, sottolineando l’importanza della tracciabilità e documentazione puntuale delle spese sostenute.
In sintesi, i rimborsi chilometrici:
- sono esclusi dal reddito solo se analitici e documentati da prove oggettive del costo;
- devono essere tassati con ritenuta d’acconto qualora manchi un riscontro documentale del costo effettivo.
Si tratta di un chiarimento di grande rilievo operativo per professionisti e committenti, chiamati ad adeguare le proprie procedure amministrative alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024
