Responsabilità dei sindaci: prima applicazione della riforma dell’art. 2407 c.c. – La sentenza del Tribunale di Bari n. 1981/2025

Con la sentenza n. 1981 del 24 aprile 2025, il Tribunale di Bari si è pronunciato per la prima volta sull’applicazione della legge n. 35/2025, che ha profondamente modificato l’art. 2407 del codice civile in materia di responsabilità dei sindaci.

Il giudice ha chiarito un punto cruciale oggetto di dibattito sin dall’entrata in vigore della nuova disciplina: i limiti di responsabilità introdotti dalla legge si applicano anche a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, ma non hanno efficacia retroattiva per quanto concerne i termini di prescrizione. Ciò significa che, pur potendosi estendere i nuovi criteri di imputazione ai comportamenti pregressi dei sindaci, non si applicano retroattivamente le nuove scadenze temporali per l’esercizio dell’azione di responsabilità, che restano disciplinate dalla normativa vigente al tempo del fatto.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato che, in base alla nuova formulazione dell’art. 2407 c.c., la responsabilità del sindaco deve essere valutata con riferimento a ciascun singolo evento dannoso che sia a lui imputabile, abbandonando dunque una visione unitaria della condotta. Tale approccio consente una maggiore precisione nell’accertamento delle responsabilità e nell’applicazione dei criteri di calcolo del danno.

Altro punto affrontato riguarda la determinazione del compenso del sindaco ai fini del calcolo della responsabilità patrimoniale. Il Tribunale ha stabilito che, ai fini della determinazione della base per l’eventuale risarcimento, rileva l’importo deliberato dall’assemblea dei soci, a prescindere dalla sua effettiva percezione da parte dei sindaci. Tale interpretazione rafforza la rilevanza formale della delibera assembleare, rendendola parametro oggettivo per la quantificazione dell’impegno e dell’esposizione del sindaco.

Infine, il giudice ha ribadito il principio secondo cui permane la responsabilità solidale tra amministratori e sindaci, laddove il danno alla società sia derivato da omissioni o comportamenti concausali di entrambi gli organi. Tale affermazione conferma l’impostazione sistemica della riforma, che mira a preservare il coordinamento e il controllo tra le diverse figure dell’organo di governo e di vigilanza societaria.