Decreto Omnibus 2026, il fisco completa  la  riforma: dalle auto aziendali all’IVA, dal concordato ai controlli

Il quarto correttivo della riforma fiscale è legge: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto, interviene su imposte sui redditi, successioni e donazioni, IVA, accise, accertamento, adempimento collaborativo e semplificazione. Un provvedimento ampio che mette ordine in numerose disposizioni e introduce alcune correzioni destinate ad avere effetti immediati nella gestione quotidiana di imprese, professionisti e contribuenti.

C’è un dato che più di altri aiuta a leggere il cosiddetto “decreto Omnibus” fiscale del 2026: non si tratta di una nuova riforma tributaria, ma dell’ultimo grande intervento correttivo del percorso avviato con la legge delega n. 111 del 2023. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto, interviene infatti su un numero molto ampio di istituti, con l’obiettivo dichiarato di apportare disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione. Il provvedimento è entrato in vigore il 12 agosto.

È dunque un decreto da leggere non soltanto come un contenitore di singole novità, ma come un passaggio di assestamento dell’intero sistema. Alcune disposizioni hanno una ricaduta immediata sulla busta paga o sulla contabilità; altre riguardano il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria; altre ancora intervengono su questioni che negli ultimi anni avevano prodotto incertezze interpretative.

Il punto di partenza: l’ultimo correttivo della riforma fiscale

Il D.Lgs. n. 148/2026 viene indicato come il quarto decreto correttivo della riforma fiscale e chiude il percorso di attuazione della delega fiscale avviata nel 2023.

La scelta del legislatore è stata quella di intervenire su più fronti contemporaneamente. Non c’è, quindi, una singola misura destinata a caratterizzare il provvedimento: il suo peso deriva piuttosto dalla somma di modifiche che interessano contribuenti persone fisiche, lavoratori dipendenti, imprese, professionisti e intermediari.

Tra i capitoli di maggiore interesse figurano la nuova disciplina delle auto aziendali concesse in uso promiscuo, la revisione di alcune regole relative ai familiari fiscalmente rilevanti, il differimento del termine per esercitare la detrazione IVA, gli interventi sull’accertamento, le modifiche al concordato preventivo biennale, il nuovo intervento sul ravvedimento speciale e le disposizioni sui sistemi di pagamento elettronico e sulla certificazione dei corrispettivi.

Il quadro è completato da interventi sul reddito d’impresa, sulla fiscalità internazionale, sull’adempimento collaborativo e su diversi aspetti della disciplina delle imposte indirette.

Auto aziendali: cambia ancora il fringe benefit

Uno dei punti destinati a interessare maggiormente imprese e lavoratori dipendenti riguarda le auto aziendali concesse anche per uso personale.

Il correttivo interviene sulla disciplina del fringe benefit prevista dall’articolo 51 del TUIR, modificando i criteri attraverso i quali viene determinato il valore imponibile dell’utilità riconosciuta al dipendente. Il legislatore interviene anche sul trattamento degli optional e introduce criteri legati all’anzianità del veicolo.

È una materia che negli ultimi anni è stata più volte modificata e che ha un impatto diretto sul costo fiscale del beneficio per il lavoratore e, indirettamente, sulle politiche aziendali di assegnazione delle vetture.

Il nuovo intervento mira a rendere più coerente il sistema, ma richiede alle aziende una particolare attenzione nella gestione dei veicoli interessati dalla nuova disciplina. Per i datori di lavoro, la questione non è soltanto teorica: il valore del fringe benefit incide sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, sugli adempimenti del sostituto d’imposta.

Familiari e welfare: cambia il perimetro fiscale

Un altro intervento riguarda l’articolo 12 del TUIR e, quindi, il sistema delle detrazioni e la nozione fiscale di familiare.

La modifica non resta confinata alla dichiarazione dei redditi. La nuova definizione assume infatti rilievo anche per il welfare aziendale, dal momento che la disciplina dell’articolo 51 del TUIR richiama la nozione di familiari prevista dall’articolo 12.

La portata pratica della modifica è stata resa evidente anche dall’Agenzia delle Entrate, che già il 14 agosto ha applicato la nuova disciplina in una risposta a interpello relativa al rimborso di spese per una struttura residenziale sanitaria assistenziale sostenute per un familiare non convivente.

È un esempio significativo di quanto rapidamente le modifiche del correttivo possano entrare nella gestione ordinaria dei rapporti di lavoro e dei programmi di welfare.

IVA, più tempo per detrarre l’imposta

Sul fronte dell’IVA arriva una modifica particolarmente importante per imprese e professionisti.

Il decreto interviene sul momento entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione, ampliando il termine rispetto alla disciplina precedente. La modifica consente di arrivare al secondo anno successivo rispetto a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, secondo le condizioni previste dalla nuova disposizione.

La novità assume particolare rilievo nella gestione delle fatture che arrivano a cavallo della chiusura dell’esercizio e, più in generale, nei processi di contabilizzazione e controllo delle fatture passive.

Per gli operatori economici significa disporre di un margine temporale maggiore per intercettare documenti e registrazioni senza perdere il diritto alla detrazione. Per gli studi professionali, invece, la modifica comporta la necessità di aggiornare procedure e controlli interni, evitando di applicare automaticamente le vecchie scadenze.

Accertamento: il legislatore interviene sulle regole del gioco

Una parte rilevante del correttivo riguarda il procedimento accertativo.

Il decreto interviene su alcune delle questioni che hanno alimentato negli anni il confronto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, anche con riferimento alle presunzioni utilizzabili nell’attività di controllo.

Tra gli interventi segnalati dalle prime analisi del provvedimento vi sono la codificazione della presunzione relativa alla distribuzione di utili nelle società a ristretta base partecipativa e la disciplina dell’accertamento fondato sull’antieconomicità.

Il significato di queste modifiche va oltre il semplice aggiornamento tecnico. L’obiettivo è inserire nel quadro normativo principi e orientamenti che nel tempo hanno avuto un ruolo importante nella prassi dell’Amministrazione finanziaria e nella giurisprudenza tributaria.

Sempre sul terreno dell’accertamento, particolare attenzione merita la disciplina dei costi pluriennali e dei relativi termini. Il correttivo interviene infatti sulla decorrenza dei termini entro i quali l’Amministrazione può esercitare il proprio potere di controllo in relazione a componenti che producono effetti fiscali distribuiti su più esercizi.

Per imprese e professionisti è un aspetto tutt’altro che secondario, perché incide sulla conservazione della documentazione e sulla valutazione del rischio fiscale nel tempo.

POS e registratore telematico: arriva la soglia di tolleranza del 5 per cento

Tra le novità più concrete per gli esercenti c’è quella relativa al collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi.

Il correttivo introduce una soglia di tolleranza del 5 per cento per determinati disallineamenti tra le transazioni elettroniche e quelle risultanti dai sistemi di certificazione. La soglia viene calcolata sul numero delle transazioni, non sul valore monetario degli incassi.

Il meccanismo non deve però essere interpretato come un venir meno dell’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico. La franchigia riguarda le conseguenze sanzionatorie delle specifiche irregolarità nei limiti stabiliti dalla norma, non l’obbligo generale di collegamento.

Per gli operatori commerciali la distinzione è essenziale: il 5 per cento non rappresenta una “licenza” a non far coincidere i dati, ma una soglia entro la quale il legislatore esclude determinate sanzioni.

Concordato preventivo biennale: nuove regole e nuova opportunità di ravvedimento

Altro capitolo centrale è quello del concordato preventivo biennale, strumento sul quale la riforma fiscale ha puntato per modificare il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Il correttivo interviene sul CPB e introduce, tra l’altro, una nuova edizione del ravvedimento speciale collegata al rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027. La misura riguarda il quadriennio 2020-2023 e si rivolge ai soggetti ISA che rinnovano il concordato secondo le condizioni previste dal provvedimento.

La logica è quella già sperimentata nei precedenti interventi: legare l’adesione allo strumento concordatario alla possibilità di definire alcune annualità pregresse attraverso un regime agevolato.

È tuttavia necessario evitare una lettura semplicistica. Il ravvedimento speciale non costituisce una sanatoria generalizzata e opera soltanto entro il perimetro definito dalla legge, con condizioni e limiti specifici.

Per questo, soprattutto per imprese e professionisti chiamati a valutare l’adesione al CPB, il dato normativo deve essere incrociato con la situazione fiscale concreta del contribuente.

Imprese: perdite, conferimenti e rapporto tra bilancio e fisco

Il decreto non trascura la fiscalità d’impresa.

Il correttivo interviene su diversi aspetti della determinazione del reddito imponibile, tra cui il rapporto tra risultanze del bilancio e disciplina fiscale, il trattamento dei conferimenti con minusvalenze e il riporto delle perdite.

Si tratta di interventi tecnici, ma con conseguenze potenzialmente significative per la pianificazione fiscale e per la corretta determinazione della base imponibile.

Il legislatore interviene inoltre su alcune questioni di fiscalità internazionale, compreso il coordinamento con la disciplina del Pillar Two, cioè il sistema internazionale diretto a garantire un livello minimo di imposizione effettiva per i grandi gruppi multinazionali.

Anche in questo caso la parola chiave è coordinamento: il correttivo non costruisce da zero una nuova fiscalità internazionale, ma interviene per rendere più coerente la disciplina nazionale con il complesso delle regole già introdotte.

Adempimento collaborativo e Tax Control Framework

Un altro tassello della riforma riguarda il rapporto preventivo tra grandi contribuenti e Amministrazione finanziaria.

L’adempimento collaborativo rappresenta il modello attraverso il quale il contribuente, dotato di un adeguato sistema di controllo del rischio fiscale, può instaurare un rapporto più strutturato e preventivo con l’Amministrazione.

Nel sistema della riforma ha assunto rilievo anche il Tax Control Framework, cioè l’insieme delle procedure attraverso le quali l’impresa identifica, misura e gestisce i propri rischi fiscali. La disciplina del TCF opzionale era stata estesa anche a imprese di dimensioni inferiori rispetto alla soglia ordinaria dell’adempimento collaborativo.

Il D.Lgs. n. 148/2026 interviene anche su questo versante, confermando la tendenza della riforma a spostare progressivamente l’attenzione dal solo controllo successivo verso una gestione preventiva del rischio fiscale.

È una trasformazione culturale prima ancora che tecnica: l’impresa non viene considerata soltanto come soggetto da controllare, ma anche come organizzazione chiamata a dotarsi di procedure interne capaci di intercettare e governare il rischio tributario.

Successioni, donazioni e altre imposte

Il perimetro del decreto comprende anche l’imposta sulle successioni e donazioni e altre imposte indirette.

Sono interventi che completano il lavoro di riordino della fiscalità previsto dalla delega e che devono essere letti insieme alle disposizioni già introdotte nel corso del processo di riforma.

Il provvedimento interviene inoltre sulla disciplina delle accise, confermando la natura trasversale del correttivo: non soltanto imposte sui redditi e IVA, dunque, ma un intervento che attraversa una parte significativa dell’ordinamento tributario.

Non una rivoluzione, ma un lavoro di manutenzione profonda

Il vero significato del decreto Omnibus 2026 emerge probabilmente proprio dalla sua struttura.

Non siamo davanti a un provvedimento che ridisegna da solo il sistema fiscale. Il D.Lgs. n. 148/2026 interviene piuttosto sui punti nei quali l’attuazione della riforma aveva evidenziato la necessità di chiarimenti, correzioni o coordinamenti.

È, in altre parole, un decreto di manutenzione profonda.

Ma manutenzione, in materia fiscale, non significa necessariamente intervento marginale. Cambiare il momento di detrazione dell’IVA, modificare il valore dei fringe benefit, precisare i poteri di accertamento o ridefinire le condizioni del concordato significa incidere direttamente sulla vita fiscale quotidiana di milioni di contribuenti e su una quantità enorme di procedure amministrative.

La sfida, adesso, sarà soprattutto quella dell’attuazione.

Il vero banco di prova sarà la pratica

Con l’entrata in vigore del decreto, l’attenzione si sposta dagli annunci agli adempimenti. Imprese, professionisti, consulenti del lavoro e commercialisti dovranno aggiornare software, procedure contabili, sistemi di controllo e modalità di gestione della documentazione.

Le modifiche sulle auto aziendali richiedono verifiche sulle assegnazioni; quelle sull’IVA impongono un aggiornamento dei controlli sulle fatture; le nuove regole sui corrispettivi elettronici chiamano gli esercenti a verificare il corretto dialogo tra POS e sistemi di certificazione; le disposizioni sul CPB impongono invece una valutazione complessiva della posizione fiscale del contribuente.

È questo, in definitiva, il punto più interessante del correttivo Omnibus.

La riforma fiscale non si misura soltanto attraverso le norme che cambiano il prelievo. Si misura anche attraverso la capacità del sistema di rendere più prevedibili gli obblighi, più chiari i rapporti con l’Amministrazione e più gestibile il rischio fiscale.

Il D.Lgs. n. 148/2026 prova a compiere proprio questo passaggio: chiudere il cantiere normativo della delega e correggere, prima che diventino strutturali, le asperità emerse nella fase di attuazione.

Per contribuenti e imprese, però, la riforma comincia davvero soltanto adesso: quando le norme entrano nei bilanci, nelle buste paga, nelle fatture, nei registratori telematici e nelle dichiarazioni. Ed è su questo terreno, più che sulla Gazzetta Ufficiale, che si misurerà la reale efficacia del nuovo sistema fiscale.