Entro la scadenza del 10 settembre ai titolari di partita IVA è richiesto di verificare ed eventualmente modificare i dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio sarà possibile modificare l’elenco B per il corretto calcolo dell’importo da versare entro la scadenza del 30 settembre 2022. L’elenco viene alaborato secondo i dati messi a disposizione dal 15 luglio scorso, per il periodo di aprile, maggio e giugno per le quali risulta dovuta l’imposta di bollo in relazione al secondo trimestre.

Il versamento ma interesserà esclusivamente coloro che in relazione sia al primo che al secondo trimestre sono tenuti a versare un importo che supera i 250 euro, diversamente il pagamento slitta al 30 novembre.

Come effettuare il versamento:

  1. indicare sul portale Fatture e Corrispettivi l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale sarà addebitato l’importo dovuto;
  2. modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente predisposti

Legenda Codici:

l contribuente deve indicare il codice tributo di riferimento tra quelli che l’Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione numero 42/E:

  • 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
  • 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
  • 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
  • 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
  • 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI;
  • 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI.

La risoluzione riporta anche le istruzioni per la compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento.

Per quanto riguarda il modello F24 Enti pubblici, vanno indicati allo stesso modo in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “Importi a debito versati”.

Se si omette il versamento

In caso di versamento omesso o carente, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione telematica a mezzo PEC, all’interno della quale verrà indicato l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzione ridotta a un terzo per effetto del ravvedimento operoso.

Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti in merito ai versamenti. Trascorso tale termine, in caso di omessa regolarizzazione l’importo dovuto sarà iscritto a ruolo per la riscossione a titolo definitivo.