Il DL 146/2021 ha introdotto a partire dal 2022, l’obbligo di comunicare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività per i lavoratori autonomi occasionali.

La comunicazione diventa quindi obbligatoria e a carico dei committenti per l’istaurazione di un rapporto occasionale per la realizzazione di un’opera o una prestazione di un servizio senza vincolo di subordinazione da parte del prestatore non possessore di partita IVA.

La comunicazione

Il committente deve effettuare la comunicazione preventiva secondo le modalità riportati nell’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 in materia di lavoro intermittente:

online dal sito servizi.lavoro.gov.it;

per posta elettronica certificata (PEC) utilizzando l’apposito modello (UNI-intermittente);

via SMS oppure tramite App;

per fax in caso di problemi tecnici/informatici.

La norma viene introdotta al fine di svolgere attività di monitoraggio per  contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Sanzioni per inadempienti

Qualora i soggetti obbligati non effettuassero la comunicazione di cui all’ansidetto DL 146/2021, scatterà per il committente una sanzione che va da 500 a 2.500 euro, nonché con la modifica del comma 1, art.14 TU Sicurezza e Salute sul lavoro verrà applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui venisse accertato il superamento del 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato come autonomo occasionale in assenza delle condizioni di legge e senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.