Con la circolare n. 9 del 2026, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito alla contribuzione dovuta per i lavoratori domestici (colf, badanti e baby-sitter) per l’anno 2026.
In particolare, l’Istituto ha confermato che la percentuale del contributo addizionale applicabile ai contratti di lavoro domestico a tempo determinato resta fissata nella misura dell’1,4%, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. Tale contributo è finalizzato al finanziamento della NASpI e si applica esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
A seguito dell’aggiornamento annuale degli indici ISTAT, l’INPS ha inoltre provveduto alla rideterminazione delle fasce di retribuzione oraria su cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l’anno 2026. Le nuove fasce risultano così aggiornate:
- la prima fascia passa da 9,48 euro a 9,61 euro;
- la seconda fascia passa da 11,45 euro a 11,70 euro.
Tali valori rappresentano la base di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico, differenziati in funzione della retribuzione oraria corrisposta al lavoratore.
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, è previsto che alla contribuzione ordinaria debba essere aggiunto:
- il contributo NASpI;
- il contributo addizionale dell’1,4%.
Tuttavia, tali oneri aggiuntivi sono dovuti solo dai datori di lavoro domestico assoggettati al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
Resta ferma un’importante eccezione: non è dovuto il contributo addizionale dell’1,4% nei casi di lavoratori domestici assunti a tempo determinato in sostituzione di altri lavoratori assenti, ad esempio per malattia, ferie o maternità. In tali ipotesi, il legislatore ha previsto l’esonero al fine di non penalizzare il datore di lavoro che ricorre a una sostituzione temporanea.
