L’Agenzia delle Entrate ha avviato l’invio di comunicazioni ai contribuenti che nel corso del 2023 non hanno effettuato, in tutto o in parte, il versamento trimestrale dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici, in particolare alle fatture elettroniche emesse tramite il sistema di interscambio.
Controlli sui versamenti dell’imposta di bollo 2023
Le comunicazioni rientrano nell’attività di controllo automatizzato effettuata dall’amministrazione finanziaria sui dati presenti nel sistema delle fatture elettroniche. Attraverso tali verifiche l’Agenzia individua i casi in cui:
- il bollo dovuto sulle fatture elettroniche non è stato versato;
- il versamento è stato effettuato in misura insufficiente;
- il pagamento è stato eseguito oltre i termini previsti.
Ricordiamo che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pari a 2 euro per ogni fattura di importo superiore a 77,47 euro non soggetta ad IVA e deve essere versata trimestralmente sulla base dei dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel proprio portale.
Cosa contiene la comunicazione inviata ai contribuenti
La comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate ha lo scopo di consentire al contribuente di regolarizzare spontaneamente la posizione con sanzioni ridotte. Nel dettaglio, il documento riporta:
- il riepilogo dei trimestri del 2023 per i quali risulta omesso o insufficiente il versamento;
- l’importo dell’imposta di bollo non versata;
- il calcolo delle sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie;
- gli interessi maturati fino alla data della comunicazione.
In allegato viene fornito anche il modello F24 precompilato, già completo di codici tributo, importi, sanzioni e interessi, che il contribuente può utilizzare direttamente per effettuare il pagamento.
Termine per il pagamento
Per beneficiare della riduzione delle sanzioni è necessario effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il versamento deve comprendere:
- l’imposta di bollo dovuta;
- la sanzione ridotta applicata dall’Agenzia;
- gli interessi calcolati.
Se il contribuente ritiene che la richiesta sia non corretta, può fornire chiarimenti o documentazione all’Agenzia delle Entrate tramite i canali di assistenza o attraverso il proprio intermediario.
Conseguenze in caso di mancato pagamento
Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i 30 giorni, l’importo richiesto potrà essere oggetto di successivo recupero con sanzioni piene, generalmente pari al 30% dell’imposta non versata, oltre agli ulteriori interessi maturati.
