Separazione e assegno di mantenimento: per la riduzione serve una CTU contabile
In caso di separazione, la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli minori non può basarsi esclusivamente sulla perdita del lavoro del genitore obbligato. È necessario, invece, un accertamento approfondito della reale capacità economica di entrambi i genitori, da effettuarsi tramite una CTU contabile.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32540 del 13 dicembre 2025, con cui è stata cassata una decisione di secondo grado e disposto il rinvio alla Corte d’appello.
Il principio affermato dalla Cassazione
Secondo la Suprema Corte, il giudice non può limitarsi a prendere atto del licenziamento del genitore che versa l’assegno e della conseguente riduzione del reddito (ad esempio per effetto della percezione della NASpI). La valutazione deve essere complessiva e riguardare la capacità economica effettiva di entrambi i genitori, includendo redditi, patrimoni e potenzialità lavorative.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva ridotto l’assegno di mantenimento basandosi quasi esclusivamente sulla perdita del lavoro del genitore obbligato, senza accogliere la richiesta dell’altro genitore di disporre una CTU contabile. Tale omissione è stata ritenuta decisiva dalla Cassazione.
Capacità economica e patrimonio: valutazione comparativa
La Cassazione ha sottolineato che, ai fini della determinazione dell’assegno, è indispensabile una valutazione comparativa delle condizioni economiche dei genitori. In particolare, va considerata anche la situazione dell’altro genitore, inclusa l’eventuale assenza di attività lavorativa e la disponibilità patrimoniale complessiva.
Solo attraverso un accertamento tecnico è possibile stabilire se la riduzione dell’assegno sia effettivamente giustificata o se, invece, il genitore obbligato disponga comunque di risorse sufficienti.
Effetti sull’assegno separativo e restituzione delle somme
La pronuncia affronta anche il tema dell’assegno separativo, inizialmente riconosciuto e successivamente revocato a seguito della dichiarazione di addebito della separazione al coniuge beneficiario.
In questi casi, chiarisce la Cassazione, la pronuncia di addebito comporta l’insussistenza originaria del diritto all’assegno, con conseguente applicazione della regola generale della “condictio indebiti”. Ne deriva il diritto alla restituzione delle somme versate.
Tale principio può essere derogato solo in due ipotesi:
- quando venga esclusa la debenza del contributo in virtù di una diversa valutazione, con effetto retroattivo, delle condizioni economiche già esistenti;
- quando si proceda esclusivamente a una rimodulazione al ribasso di una misura originariamente dovuta.
Conclusioni
La decisione rafforza un principio ormai consolidato: la riduzione dell’assegno di mantenimento non è automatica e richiede una valutazione tecnica approfondita. La CTU contabile rappresenta uno strumento essenziale per garantire decisioni equilibrate e coerenti con la reale situazione economica delle parti, nel primario interesse del minore.
