Divieto di compensazione dei crediti tributari in presenza di debiti affidati all’Agente della riscossione: quadro normativo e regole operative
La compensazione dei crediti tributari tramite modello F24 rappresenta uno degli strumenti più utilizzati da imprese, professionisti e contribuenti per ridurre l’esposizione fiscale. Negli ultimi anni, tuttavia, il legislatore ha progressivamente rafforzato i controlli introducendo specifiche limitazioni nei confronti dei soggetti che presentano debiti iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione.
L’obiettivo delle disposizioni è contrastare l’utilizzo di crediti fiscali da parte di contribuenti che non hanno regolarizzato le proprie posizioni debitorie nei confronti dell’Erario.
Il divieto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010
La prima limitazione è contenuta nell’articolo 31 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
La norma stabilisce che è vietata la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali mediante modello F24 qualora il contribuente abbia debiti, relativi alle stesse imposte erariali e ai relativi accessori, iscritti a ruolo e scaduti, di importo complessivamente superiore a 1.500 euro.
Il divieto permane fino a quando tali debiti non vengono estinti.
Per consentire ai contribuenti di superare tale limitazione, lo stesso articolo 31 ha previsto la possibilità di estinguere le cartelle mediante compensazione con crediti erariali, utilizzando il modello F24 Accise con il codice tributo “RUOL”, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011. (agenziaentrateriscossione.gov.it)
Il nuovo blocco introdotto dall’articolo 37 del D.L. n. 223/2006
Accanto al divieto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 opera una disciplina autonoma contenuta nell’articolo 37, comma 49-quinquies, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotta dal D.L. n. 124/2019 e successivamente modificata dal D.L. n. 39/2024.
La disposizione prevede il divieto di utilizzare in compensazione i crediti tributari qualora il contribuente presenti:
- iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
- accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione;
- atti di recupero dei crediti d’imposta;
- altri atti affidati alla riscossione emessi dall’Agenzia delle Entrate;
per i quali siano scaduti i termini di pagamento e non risultino provvedimenti di sospensione.
La soglia prevista dalla normativa
La disciplina ha previsto inizialmente una soglia pari a 100.000 euro di debiti complessivamente affidati alla riscossione.
Successivamente, il legislatore è intervenuto con ulteriori modifiche riducendo tale limite a 50.000 euro, nell’ambito delle misure di contrasto alle indebite compensazioni previste dalla riforma fiscale.
Le eccezioni al divieto
Il divieto di compensazione non si applica ai crediti indicati alle lettere e), f) e g) dell’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ossia ai crediti relativi:
- ai contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi assicurativi dovuti all’INAIL;
- agli altri crediti contributivi previsti dalla medesima disposizione.
Inoltre, ai fini della verifica della soglia normativa non rilevano i debiti oggetto di rateazione purché il contribuente non sia decaduto dal relativo piano di pagamento.
Come riattivare la possibilità di compensare
Il contribuente può tornare ad utilizzare i crediti in compensazione dopo aver regolarizzato la propria posizione debitoria.
L’estinzione dei ruoli può avvenire:
- mediante pagamento delle somme dovute;
- mediante compensazione dei debiti erariali con crediti tributari utilizzando il modello F24 Accise (codice tributo “RUOL”), nei casi consentiti dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 e dal decreto ministeriale attuativo del 10 febbraio 2011. (agenziaentrateriscossione.gov.it)
I documenti di prassi
L’applicazione della disciplina è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate attraverso diversi documenti di prassi, tra cui:
- Circolare n. 13/E del 2011;
- Risoluzione n. 73/E del 2015;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 195385 del 28 agosto 2018;
- Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019. (agenziaentrateriscossione.gov.it)
Conclusioni
La disciplina delle compensazioni rappresenta oggi uno dei principali strumenti di presidio contro gli utilizzi indebiti dei crediti fiscali. Prima di procedere alla presentazione di un modello F24 contenente compensazioni orizzontali, imprese, professionisti e intermediari devono verificare attentamente l’eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione che possano determinare il blocco previsto dalla normativa.
La verifica preventiva della posizione debitoria consente di evitare lo scarto dei modelli F24 e le conseguenze derivanti dall’inosservanza delle disposizioni in materia di compensazione.
