I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23.12.2014 n.190.

Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2015, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115. I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione relativa a ogni settore.

Per l’anno finanziario 2015, il 5 per mille è destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

  1. sostegno degli enti del volontariato:
    • organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
    • Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
    • cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
    • organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014
    • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
    • le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.
  2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
  3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
  4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
  5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistichericonosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

A scelta del contribuente, dicevamo, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Come destinare il proprio 5 per mille

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione). È consentita una sola scelta di destinazione.

Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per destinare la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell’apposito riquadro.
Importante sapere che la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille (Legge 222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *