La legge di bilancio 197 2022 all’art. comma dal 148 al 150 stabilisce una misura di presidio preventiva per evitare il rilascio di partite Iva a soggetti che presentano profili di rischio.

L’Agenzia delle entrate, infatti a seguito di specifiche analisi, invita il contribuente a esibire le scritture contabili per verificare l’effettivo esercizio dell’attività; in caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, chiude d’ufficio la posizione.

Il destinatario del provvedimento di cessazione è punito con una sanzione di 3mila euro e, per riaprire la partita Iva, deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale per non meno di 50mila euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione della partita Iva, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Infine si evidenzia che nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati è stata soppressa la norma che estendeva la sanzione anche agli intermediari che trasmettono, per conto del contribuente la dichiarazione, quindi di fatto disapplicando l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di concorso di violazioni e continuazione.