Non più 1.999,99 euro (per una soglia di 2.000 euro) ma 4.999,99 euro (per una soglia di 5.000 euro) sarà, a partire dal 1° gennaio 2023, il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra diversi soggetti del denaro contante, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007 . Lo prevede il DL “Aiuti-quater” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

L’intervento supera il decreto precedente che stabiliva la soglia a 1.000 euro. E questo nuovo limite, varrà anche quando il trasferimento sarà effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti fissati, entro 7 giorni.

Resta invece pari a 999,99 euro, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro o money transfer.
E i turisti stranieri potranno continuare a effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro, se si tratta di acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo.

Rimane l’obbligo per i professionisti, di comunicare alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti le violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante, qualora ne vengano a conoscenza durante  lo svolgimento della propria attività.