Oggi per la consueta rubrica la “Domenica Fiscale” tratteremo l’argomento della ricezione di una lettera dell’Agenzia delle Entrate
Ricevere una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate non significa, automaticamente, essere destinatari di un accertamento fiscale. La prima regola, quindi, è non confondere una comunicazione dell’Amministrazione finanziaria con un vero e proprio atto impositivo.
La normativa distingue infatti diverse forme di interlocuzione tra Fisco e contribuente: dalle comunicazioni derivanti dai controlli automatici e formali delle dichiarazioni alle lettere di compliance, fino agli atti di accertamento veri e propri.
La differenza non è soltanto terminologica. Cambiano la funzione dell’atto, le conseguenze per il contribuente, i termini da rispettare e gli strumenti attraverso i quali è possibile contestare o regolarizzare quanto segnalato.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i controlli sulle dichiarazioni sono principalmente di due tipi: controllo automatico e controllo formale. A questi si aggiungono i controlli sostanziali, che possono sfociare nell’emissione di un avviso di accertamento.
La prima domanda da porsi: che tipo di lettera ho ricevuto?
Prima di preoccuparsi dell’importo eventualmente indicato, il contribuente deve identificare la natura della comunicazione.
Una lettera può, infatti, avere finalità differenti.
La comunicazione di compliance ha una funzione preventiva: l’Amministrazione segnala al contribuente una possibile anomalia o una incoerenza e gli consente di verificare la propria posizione e, quando ne ricorrono i presupposti, di regolarizzarla.
Diversa è la comunicazione degli esiti del controllo automatico, prevista dall’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 per le imposte sui redditi e dall’articolo 54-bis del Dpr 633/1972 per l’Iva.
Ancora diversa è la comunicazione conseguente al controllo formale, disciplinato dall’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
Infine, il contribuente può ricevere un avviso di accertamento, che appartiene a una fase differente dell’attività di controllo e formalizza la pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
La distinzione è essenziale perché non tutte le lettere dell’Agenzia delle Entrate rappresentano una contestazione definitiva.
Il controllo automatico: quando la dichiarazione viene verificata attraverso i dati disponibili
Il controllo automatico riguarda tutte le dichiarazioni e viene effettuato attraverso procedure automatizzate che utilizzano i dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e quelli presenti nell’Anagrafe tributaria.
La disciplina è contenuta, per le imposte sui redditi, nell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, mentre per l’Iva trova applicazione l’articolo 54-bis del Dpr 633/1972.
L’attività può evidenziare, tra l’altro, errori materiali e di calcolo, un utilizzo non corretto di detrazioni, deduzioni o crediti d’imposta, nonché problemi relativi alla corrispondenza e alla tempestività dei versamenti.
Quando emerge una maggiore somma dovuta, il contribuente viene informato prima dell’eventuale iscrizione a ruolo. La comunicazione consente quindi di conoscere l’esito del controllo e, quando la pretesa è corretta, di regolarizzare la posizione con le modalità previste dalla legge.
Il controllo formale: qui entrano in gioco i documenti
Il controllo formale è disciplinato dall’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
In questo caso l’Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati indicati nella dichiarazione e la documentazione che dimostra la correttezza degli stessi, oltre che con le informazioni disponibili attraverso dichiarazioni di altri soggetti o dati forniti da enti esterni.
Il contribuente può quindi essere invitato a esibire o trasmettere documenti e fornire chiarimenti.
È una situazione nella quale non bisogna limitarsi a leggere la comunicazione: occorre verificare concretamente la documentazione fiscale relativa all’anno d’imposta interessato.
Se la documentazione non dimostra la correttezza dei dati dichiarati, oppure il contribuente non risponde all’invito, l’Amministrazione può determinare le somme dovute e comunicarne l’esito.
La lettera non è necessariamente un accertamento
È questo uno dei punti più importanti.
Le comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatici e formali non sono veri e propri atti impositivi. La loro funzione è rendere noto al contribuente il risultato del controllo e consentire, ove necessario, la regolarizzazione della posizione, evitando l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella.
Questo non significa, naturalmente, che la comunicazione possa essere ignorata, al contrario proprio perché dalla mancata gestione della comunicazione possono derivare conseguenze successive, il contribuente deve esaminarla tempestivamente e verificare se gli importi richiesti siano effettivamente dovuti.
Se l’Agenzia ha ragione: il pagamento può essere agevolato
Nel caso di una comunicazione relativa al controllo automatico, il contribuente che riconosce la correttezza della pretesa può regolarizzare la propria posizione pagando, entro il termine previsto, l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta a un terzo di quella ordinaria.
Per le comunicazioni relative ai controlli automatici, la guida dell’Agenzia indica il termine ordinario di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con applicazione della sanzione ridotta.
Per il controllo formale, invece, la regolarizzazione entro 30 giorni consente l’applicazione della sanzione ridotta a due terzi di quella ordinaria.
Il dato importante, quindi, è che la ricezione della comunicazione non deve essere interpretata soltanto come una richiesta di pagamento: rappresenta anche una fase nella quale il contribuente può ancora intervenire sulla propria posizione.
E se il contribuente ritiene che l’Agenzia abbia sbagliato?
La seconda regola fondamentale è altrettanto semplice: non pagare automaticamente senza prima verificare la pretesa.
Se il contribuente ritiene che i dati utilizzati dall’Agenzia siano errati o incompleti, può fornire gli elementi che dimostrano la correttezza della dichiarazione.
Per le comunicazioni derivanti dal controllo automatico, l’Agenzia indica la possibilità di rivolgersi agli uffici oppure di utilizzare il servizio telematico Civis.
Anche per il controllo formale è possibile segnalare all’ufficio competente, oppure attraverso Civis, eventuali dati o elementi che non siano stati considerati o che siano stati valutati erroneamente.
La tempestività è essenziale: se l’ufficio riconosce l’errore e ridetermina la pretesa, il contribuente può beneficiare della riduzione della sanzione nei termini previsti.
La vera differenza: comunicazione, compliance e accertamento
Per il contribuente è utile fissare una distinzione molto netta.
La lettera di compliance segnala una possibile anomalia e mira a favorire l’adempimento spontaneo.
La comunicazione di irregolarità informa il contribuente dell’esito di un controllo sulla dichiarazione e delle somme che, secondo l’Amministrazione, risultano dovute.
L’avviso di accertamento, invece, rappresenta l’atto attraverso il quale la pretesa tributaria viene formalmente portata a conoscenza del contribuente nell’ambito dell’attività di accertamento.
L’Agenzia distingue infatti i controlli automatici e formali dai controlli di merito, finalizzati a verificare la corretta determinazione della base imponibile e dell’imposta. In quest’ultima attività rientrano, tra l’altro, accessi, ispezioni, verifiche, questionari e convocazioni; sulla base degli elementi acquisiti, la pretesa può essere formalizzata attraverso un avviso di accertamento.
Non tutte le lettere chiedono soldi
Un altro equivoco da evitare è ritenere che ogni comunicazione dell’Agenzia delle Entrate contenga necessariamente una richiesta di pagamento.
L’Amministrazione precisa che può essere inviata anche una comunicazione senza richiesta di pagamento, ad esempio quando viene riconosciuto un riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.
Anche le lettere di compliance hanno una logica diversa dalla contestazione definitiva: il loro obiettivo è favorire il confronto con il contribuente e permettere, quando necessario, di correggere spontaneamente la propria posizione.
Il calendario dei termini: attenzione alle sospensioni
Quando arriva una comunicazione, la data di ricezione diventa un elemento fondamentale.
Per le somme derivanti dai controlli automatici e formali e per quelle relative alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate.
Esiste inoltre una specifica disciplina per la sospensione dell’invio di determinate comunicazioni dell’Agenzia: l’articolo 10 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 prevede la sospensione, salvo i casi di indifferibilità e urgenza, dell’invio delle comunicazioni dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre.
Si tratta, però, di istituti diversi: una cosa è la sospensione dell’invio delle comunicazioni da parte dell’Amministrazione, altra cosa è la sospensione dei termini a disposizione del contribuente per determinati pagamenti.
La verifica deve partire dal Cassetto fiscale
Una comunicazione ricevuta non va considerata isolatamente.
Il contribuente può accedere alla propria area riservata e consultare il Cassetto fiscale, nel quale sono disponibili, tra le altre informazioni, dichiarazioni presentate, versamenti, atti registrati, comunicazioni e rimborsi.
Questo permette di effettuare una prima verifica incrociata: dichiarazione presentata, versamenti effettuati, eventuali comunicazioni precedenti e documentazione collegata alla posizione fiscale.
Per alcune comunicazioni relative, ad esempio, alle liquidazioni periodiche Iva, le eventuali incoerenze possono essere rese disponibili attraverso la sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale e, per gli adempimenti Iva, nel servizio “Fatture e Corrispettivi”.
Cosa deve fare concretamente il contribuente
La condotta corretta non è né il panico né l’indifferenza.
È necessario:
- identificare la comunicazione e la norma alla quale fa riferimento;
- verificare l’anno d’imposta interessato;
- controllare la dichiarazione presentata;
- confrontare gli importi contestati con versamenti e documentazione;
- verificare la data di ricezione e il termine indicato per rispondere o pagare;
- se la pretesa è corretta, valutare la regolarizzazione nei termini;
- se la pretesa non è corretta, predisporre tempestivamente la documentazione e i chiarimenti necessari;
- utilizzare, quando previsto, i canali dell’Agenzia, compreso Civis, oppure rivolgersi a un professionista.
Il punto da ricordare
Alla domanda “Quando ricevo una lettera dell’Agenzia delle Entrate devo preoccuparmi?” la risposta fiscale corretta è: devo occuparmene, ma non necessariamente preoccuparmi.
Una comunicazione dell’Agenzia non equivale automaticamente a un accertamento e, nel caso dei controlli automatici e formali, la stessa Amministrazione chiarisce che si tratta di comunicazioni finalizzate a rendere noti gli esiti delle verifiche e a consentire al contribuente di regolarizzare la posizione prima dell’eventuale iscrizione a ruolo.
La priorità è quindi capire che cosa l’Agenzia sta contestando, sulla base di quale norma, per quale periodo d’imposta e con quale termine il contribuente deve agire.
La lettera, in sé, non è la sanzione. È il contenuto dell’atto, la sua natura giuridica e la condotta tenuta dal contribuente dopo la ricezione a determinare le conseguenze.
Ed è proprio per questo che, davanti a una comunicazione fiscale, la prima risposta non dovrebbe essere “quanto devo pagare?”, ma “che tipo di atto ho ricevuto e qual è la procedura prevista dalla legge?”.
