Esiste la possibilità di ottenere una detrazione fiscale, e quindi un risparmio delle imposte, sulle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio ed alla riqualificazione energetica, ed effettuati su fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria, quindi sia abitativi che strumentali (ad esempio quelli per l’esercizio di una impresa come un capannone o di una professione o un’arte) e su qualsiasi fabbricato esistente, a prescindere dalla categoria catastale.

La riqualificazione energetica di un edificio consiste nella realizzazione di opere destinate a migliorarne l’efficenza contenendo i consumi, riducendo le emissioni di fattori inquinanti, ed utilizzando in maniera ottimale le risorse di energia. Per cui, chi sostiene spese per opere di riqualificazione energetica ha, pertanto, diritto a recuperare parte del costo sostenuto, grazie ad una detrazione dall’Irpef, l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (o dall’Ires, in caso di società di capitali).

Nello specifico, gli interventi per beneficiare della detrazione sono quelli per migliorare l’isolamento termico, anche mediante sostituzione di serramenti, finestre, pavimenti e coperture; l’installazione di pannelli solari; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di caldaie e di scaldacqua; opere, che incidano sulla prestazione energetica dell’edificio (ad esempio, la coibentazione dei muri o del sottotetto); la posa in opera di schermature solari.

Come ottenere la detrazione

Per ottenere il beneficio fiscale è sufficiente che il contribuente sia in regola con i permessi tecnici e amministrativi per l’esecuzione dei lavori e che provveda a pagare i fornitori con bonifico, nel quale dovranno essere evidenziati causale del versamento con la dicitura: detrazione ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, co. 344-349; il proprio codice fiscale; il codice fiscale o la partita IVA di chi esegue i lavori. Inoltre occorre inviare all’ENEA cioè all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, copia della certificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati (l’originale deve essere conservato).

A quanto ammonta la detrazione?

La detrazione è pari al 65% del costo sostenuto entro il 31 dicembre 2015, inclusi i costi per gli interventi relativi a parti comuni del condominio. A decorrere dal 2016, salvo ulteriori proroghe, i lavori per i quali è attualmente prevista tale agevolazione saranno ricompresi nelle ristrutturazioni edilizie, con detrazione del 36%.

La proroga include la sostituzione di caldaie, l’installazione di pompe di calore, gli interventi di rimozione dell’amianto, i lavori di adeguamento antisismico per abitazioni principali e imprese ubicate in zone a rischio, i lavori di depurazione di acque contaminate da arsenico.

L’importo massimo della detrazione fino al 31 dicembre 2015, è il seguente:

  • € 60.000 per interventi sull’involucro dell’edificio, come la sostituzione di pavimenti, coperture, infissi (65% di € 92.307,69);
  • € 60.000 per interventi di installazione di pannelli solari (65% di € 92.307,69);
  • € 30.000 per interventi di installazione di caldaie a condensazione (65% di € 46.153,84);
  • € 100.000 per interventi di riqualificazione energetica (65% di € 153.846,15);
  • € 60.000 per installazione e posa in opera di schermature solari esterne.

L’importo è detratto in 10 anni a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa e per i successivi nove anni.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *