Entro il 2 ottobre 2023 si può versare la sanzione speciale e rimuovere la violazione per le dichiarazioni validamente presentate. La misura infatti consente di regolarizzare gli errori commessi sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, effettuando il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, a patto che le violazioni non siano già state formalmente contestate.

La misura di favore riguarda le violazioni relative alle dichiarazioni presentate, riferibili a periodi di imposta ancora accertabili, al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse dichiarazioni tardive.
Il ravvedimento vale solo se le violazioni non sono state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni da “controllo formale” (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973).

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni formali per le quali ci si può avvalere della specifica procedura regolata dai commi 166-173 della stessa legge di Bilancio 2023 e le violazioni rilevabili con il controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr 600/1973, per le imposte sui redditi; articolo 54-bis, Dpr 633/1972, per l’Iva), che sono invece definibili attraverso la disciplina dettata dai commi 153-159.

Codici di pagamento

Va ricordato che il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, oltre a sanzione e interessi.

Fonte: Agenzia delle Entrate